DECISIONE DEL CONSIGLIO del 23 novembre 1993 concernente la conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini (93/724/CE)
Testo in vigore al
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,
vista la proposta della Commissione,
considerando che la conclusione dell'accordo negoziato tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini consentirà di combattere più efficacemente la concorrenza sleale nell'esercizio del commercio, di tutelare meglio il consumatore e di promuovere gli scambi di vino tra le due parti contraenti; che è pertanto opportuno approvare l'accordo suddetto;
considerando che, per agevolare l'attuazione di talune disposizioni dell'accordo, occorre che la Commissione possa apportare gli adattamenti tecnici necessari, secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo1;
considerando che, trattandosi di un accordo le cui disposizioni sono direttamente connesse alle misure disciplinate dalla politica commerciale agricola comune, è necessario attuare tale accordo sul piano comunitario,
DECIDE:
Art. 1
Sono approvati a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica d'Ungheria sulla tutela e il controllo reciproci delle denominazioni dei vini e il protocollo, gli scambi di lettere e le dichiarazioni ad esso allegati.
Il testo degli atti di cui al primo comma è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo e a depositare lo strumento di approvazione per conto della Comunità.
Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 19, paragrafo 1 dell'accordo.
Art. 3
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 dell'accordo, la Commissione è autorizzata a concludere i necessari atti di modifica dell'accordo secondo la procedura prevista all'articolo 83 del regolamento (CEE) n. 822/87.
Art. 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Fatto a Bruxelles, addì 23 novembre 1993. Per il Consiglio Il Presidente M. SMET