diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 4219 del 19/04/1991 (Rv. 471742 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e prestatore di lavoro - Subordinazione - Sanzioni disciplinari | Codice disciplinare aziendale - Contenuto - Estremi - Fattispecie.
Stato
decisa il 1991-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/471742-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e prestatore di lavoro - Subordinazione - Sanzioni disciplinari

Al fine del rispetto dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, il codice disciplinare aziendale non deve necessariamente contenere un'analitica e specifica predeterminazione delle infrazioni e, in relazione alla loro gravità, delle corrispondenti sanzioni, secondo il rigore formale proprio del sistema sanzionatorio penale, essendo sufficiente per la sua validità che esso sia redatto in forma che renda chiare le ipotesi di infrazioni, sia pure dandone una nozione schematica e non dettagliata, e che indichi le correlative previsioni sanzionatorie, anche se in maniera ampia e suscettibile di adattamento secondo le effettive e concrete inadempienze. (Nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto legittima la sanzione disciplinare di dieci giorni di sospensione dal servizio e dal trattamento economico, ai sensi dell'art. 102, lett. d, del c.c.n.l. 17 febbraio 1983 per gli impiegati delle aziende di credito, per la pronuncia di una frase minacciosa nei confronti di un funzionario della banca).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)