Sez. 2, Sentenza n. 357 del 10/02/1971 (Rv. 349915 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - EFFICACIA - ACCORDI AZIENDALI - DIFFERENZA DAI CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - EFFICACIA - ACCORDI AZIENDALI - DIFFERENZA DAI CONTRATTI INDIVIDUALI DI LAVORO.*
Non e da confondere con il contratto individuale di lavoro (del quale sono mantenute in vigore, dall'art 2077, comma secondo, cod civ, le clausole piu favorevoli rispetto alla sopravvenuta regolamentazione collettiva) il contratto collettivo aziendale, che non e la somma dei contratti individuali conclusi tra il datore di lavoro ed i singoli lavoratori, ma un atto generale di autonomia negoziale che, concernendo una pluralita di lavoratori collettivamente considerati e soggettivamente non identificati nel contratto, e identificabili solo quando entrino a far parte di una determinata azienda, realizza pur sempre una uniforme disciplina dell'interesse collettivo di costoro, con la efficacia normativa generalizzata che e tipica della contrattazione collettiva, anche se sia limitata ad una sola azienda. La natura contrattuale collettiva del contratto aziendale e poi anche formalmente confermata dall'intervento delle organizzazioni sindacali nella stipulazione del contratto(che conferisce ad esso lo specifico carattere di contratto aziendale collettivo 'sindacalè. (V 1410'68).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Legge 14/07/1959 num. 741 CORTE COST., Costituzione art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)