Sez. 1, Sentenza n. 2965 del 11/02/1997 Ud. (dep. 28/03/1997) Rv. 207223 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - DISPOSIZIONI GENERALI - CIRCOLAZIONE (REGOLAMENTAZIONE) - FUORI DEI CENTRI ABITATI | Divieto - Disposto del Prefetto - Ordine dato dall'agente di rispettare il divieto - Violazione - Reato ex art. 650 cod. pen. - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - DISPOSIZIONI GENERALI - CIRCOLAZIONE (REGOLAMENTAZIONE) - FUORI DEI CENTRI ABITATI
L'intimazione di non proseguire il viaggio in violazione della sospensione disposta dal Prefetto, impartita dall'agente accertatore al conducente, non è dotata di autonomia rispetto al provvedimento prefettizio, costituendone una necessaria integrazione nei confronti degli utenti della strada, ignari del generale divieto, e per tal via resi edotti dell'emanazione del medesimo; conseguentemente priva di autonomia precettiva e sanzionatoria è anche la previsione dell'inosservanza dell'intimazione compiuta dall'agente accertatore che va ricondotta alla fattispecie dell'inottemperanza al provvedimento prefettizio ed alla relativa disciplina sanzionatoria.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 6, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 6, Cod. Pen. art. 650 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)