Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 26 gennaio 1978, cause riunite C-44/77, C-45/77, C-46/77, C-47/77, C-48/77, C-49/77, C-50/77 e C-51/77
Epigrafe
Nelle cause riunite 44-51/77,
44/77: GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE «UNION MALT», con sede in Aurec-sur-Loire ;
45/77: SOCIETÀ «GRANDES MALTERIES MODERNES», con sede in Parigi;
46/77: SOCIETÀ «MALTERIES FRANCO-BELGES», con sede in Parigi;
47/77: SOCIETÀ «ÉTABLISSEMENTS J. SOUFFLET», con sede in Nogent-sur-Seine, e SOCIETÀ «LA PROVIDENCE AGRICOLE DE CHAMPAGNE», con sede in Reims ;
48/77: SOCIETÀ «COOPERATIVE INTER-MALT», con sede in Longuenesse;
49/77: SOCIETÀ «MALTERIE CHEVALIER MARTIN», con sede in Digione, e SOCIETÀ «UNION-CHAMPAGNE MALT», con sede in Reims;
50/77: GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE «PARIS-MALT», con sede in Issoudun;
51/77: SOCIETÀ «MALTERIE BOUCQUEY», con sede in Saint-André;
con l'avvocato Jean-François Pericaud, del foro di Parigi, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avvocati Loesch e Walter, del foro di Lussemburgo, 2, rue Goethe,
ricorrenti,
contro
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, con sede in Bruxelles, rappresentata dai suoi consiglieri giuridici, sigg. J. Amphoux e R. Wainright, in qualità di agenti, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il suo consigliere giuridico, sig. M. Cervino, Bâtiment Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
cause aventi ad oggetto il risarcimento di danni ex artt. 178 e 215, 2o comma, del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori: H. Kutscher, presidente; M. Sørensen e G. Bosco, presidenti di sezione; A. M. Donner, P. Pescatore, A. J. Mackenzie Stuart e A. O'Keeffe, giudici;
avvocato generale: H. Mayras;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
I fatti all'origine delle cause e gli argomenti svolti dalle parti nella fase scritta si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento
punto 1
Il malto d'orzo (voce 11.07 A II b della tariffa doganale comune), prodotto agricolo derivato dall'orzo (coefficiente di trasformazione: 1,33), è soggetto all'organizzazione comune del mercato dei cereali, istituita dal regolamento del Consiglio 13 giugno 1967, n. 120 (GU 1967, n. 117, pag. 2269), sostituito, a partire dal 1o novembre 1975, dal regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2727 (GU 1975, n. L 281, pag. 1).
Detta organizzazione prevede, onde consentire di esportare fuori dalla Comunità i prodotti considerati, la concessione di una restituzione per compensare la differenza tra i prezzi del mercato comunitario ed i prezzi del mercato mondiale.
Per i prodotti ricavati dalla trasformazione dei cereali, come il malto, la restituzione viene fissata ogni mese secondo il procedimento del comitato di gestione, di cui all'art. 25 del regolamento n. 2727/75, ma essa può nel frattempo venir modificata dalla Commissione in ragione della situazione del mercato. D'altra parte, l'esportazione di malto al di fuori della Comunità è soggetta alla presentazione di una licenza il cui rilascio è subordinato alla costituzione d'una cauzione. L'obbligo d'esportare si considera adempiuto laddove il quantitativo esportato sia inferiore del 7 % al massimo al quantitativo indicato nella licenza. Il regolamento n. 2042/75 (GU 1975, n. L 213) fissa in undici mesi, oltre il mese del rilascio, il periodo di validità della licenza per il malto.
Nella licenza d'esportazione può infine, giusta l'art. 16, n. 4, del regolamento n. 2727/75, essere prefissata la restituzione.
punto 2
Nell'ambito di tale regime, la disciplina comunitaria ha inoltre previsto per taluni prodotti, tra cui il malto e l'orzo, la possibilità, ricorrendo determinati presupposti, del versamento anticipato delle restituzioni prima dell'uscita effettiva del prodotto dal territorio geografico della Comunità e, nel caso dei prodotti trasformati, finanche prima del processo di trasformazione. A tal fine, il regolamento del Consiglio 4 marzo 1969, n. 441 (GU 1969, n. L 59, pag. 1) ha istituito (artt. 2 e 3) due regimi di pagamento anticipato, che prevedono l'assoggettamento del prodotto al regime doganale del «deposito per l'esportazione allo stato naturale» od a quello della «trasformazione sotto controllo doganale». Le modalità d'applicazione di detti regimi sono stabilite dal regolamento della Commissione 30 settembre 1969, n. 1957 (GU 1969, n. L 250, pag. 1).
Il regime di deposito per l'esportazione allo stato naturale si applica solo ai prodotti contemplati nell'allegato II del medesimo regolamento, tra i quali figura il malto. Tale regime consiste nel porre sotto controllo doganale, in un locale a ciò destinato in base ad apposita autorizzazione dell'amministrazione doganale, un certo quantitativo di malto, per il quale viene dato scarico nella licenza d'esportazione. L'interessato può, in qualsiasi momento, fare la dichiarazione di deposito, anche l'ultimo giorno di validità della licenza. La restituzione viene pagata al momento dell'assoggettamento dei prodotti al controllo doganale, sempreché essi vengano effettivamente esportati, allo stato naturale ed entro un certo termine, fuori dal territorio geografico della Comunità. Detto regime prevede la costituzione d'una cauzione, a garanzia del rimborso di un importo pari a quello della restituzione pagata, maggiorato del 20 % qualora (salvo il caso di forza maggiore) i prodotti di cui trattasi non abbiano effettivamente lasciato il territorio geografico della Comunità nei termini prescritti. Il termine massimo stabilito dal regolamento n. 1957/69 era di 6 mesi a far tempo dal giorno dell'assoggettamento a controllo doganale, il che consentiva, al limite, di disporre d'un termine massimo d'adempimento, per un contratto d'esportazione, di 18 mesi (11 + 1 + 6).
Il regime di deposito per trasformazione sotto controllo doganale, detto anche di «prefinanziamento», si applica solo ai prodotti di base esportati sotto forma di prodotti trasformati, riportati nell'allegato I del regolamento, tra cui il malto. Esso consiste — per quanto riguarda il malto — nel porre sotto controllo doganale un certo quantitativo d'orzo la cui presenza effettiva nello stabilimento deve potersi dimostrare. Ricevendo la dichiarazione di deposito, l'amministrazione doganale dà scarico nella licenza d'esportazione malto per un quantitativo pari a quello d'orzo presente nello stabilimento, diviso per un coefficiente di trasformazione che, nella fattispecie, è pari a 1,33. La restituzione dovuta per i prodotti da esportare viene pagata fin dal momento dell'assoggettamento del prodotto di base al regime di controllo doganale. L'importo della restituzione è quello vigente, non per i prodotti di base utilizzati, bensì per i prodotti trasformati, quali devono essere esportati. Le condizioni di pagamento e di deposito cauzionale sono analoghe a quelle vigenti per il regime di deposito dei prodotti allo stato naturale.
A differenza del regime di deposito allo stato naturale, il periodo massimo di permanenza in deposito dei prodotti soggetti a licenza d'esportazione era limitato, dal summenzionato regolamento, al periodo di validità della licenza stessa ancora rèstante alla data dell'assoggettamento a controllo doganale. Tuttavia, ove questo periodo residuo fosse risultato inferiore a 3 mesi, il periodo di permanenza veniva portato a 3 mesi. Ciò consentiva, al limite, di disporre, per un contratto, d'un termine massimo d'adempimento di 15 mesi (11 + 1 + 3).
punto 3
Col regolamento 25 febbraio 1976, n. 413 (GU 1976, n. L 50, pag. 18), la Commissione ha apportato delle modifiche ai soprammenzionati regimi. Essa ha in particolare ridotto il periodo durante il quale alcuni prodotti cerealicoli — tra i quali i prodotti di cui è causa — possono rimanere assoggettati ai predetti regimi doganali che consentono il pagamento anticipato delle restituzioni.
Per il regime di deposito allo stato naturale, l'art. 2 del regolamento n. 413/76 dispone che il periodo in cui i prodotti possono restare sottoposti a tale regime deve corrispondere, per i prodotti di cui alla voce 11.07 della tariffa doganale comune, alla parte della durata di validità della licenza d'esportazione non ancora trascorsa alla data di assoggettamento al controllo doganale di cui è causa, quando questa parte è inferiore a 6 mesi. Qualora l'applicazione della predetta disposizione dia luogo all'assoggettamento per un periodo inferiore ad un mese al regime doganale di cui trattasi, tale periodo viene portato ad 1 mese.
Quanto al regime di deposito per la trasformazione, il periodo in cui i prodotti possono restare sottoposti a tale regime resta immutato, è cioè il restante periodo di validità della licenza d'esportazione. L'art. 1, 2o comma, del regolamento precisa tuttavia che, ove l'applicazione di detta norma conduca ad un periodo di assoggettamento al regime di controllo doganale inferiore ad un mese, tale periodo è portato ad un mese.
Il termine massimo di cui potevano, al limite, disporre i produttori di malto per l'adempimento di un contratto d'esportazione viene quindi ridotto, dal regolamento n. 413/76, a dodici mesi.
Giusta l'art. 3, il regolamento n. 413/76 è entrato in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, e cioè il 4 marzo 1976. Il 2o comma di detta disposizione precisa che il regolamento non si applica ai prodotti assoggettati, prima della sua entrata in vigore, ad uno dei regimi di pagamento anticipato della restituzione istituiti dal regolamento n. 441/69.
punto 4
Le imprese ricorrenti esercitano, a seconda dei casi, attività di produzione, d'immagazzinamento, di conservazione, di trasformazione e di commercio del malto.
Nel giugno-luglio 1975, esse ottenevano delle licenze d'esportazione soggette a cauzione, con prefissazione della restituzione, per l'esportazione fuori dalla Comunità di alcuni quantitativi di malto. Tali esportazioni dovevano effettuarsi, in forza di contratti definitivamente conclusi in date diverse, prima dell'adozione del regolamento n. 413/76 (25 febbraio 1976). Ritenendosi lese, con riguardo a detti impegni, dall'entrata in vigore di tale regolamento, esse hanno depositato, il 18 aprile 1977, dei ricorsi per danni, in forza dell'art. 215, 2o comma, del Trattato CEE.
punto 5
Con ordinanza 13 maggio 1977, la Corte ha disposto, a norma dell'art. 43 del regolamento di procedura, la riunione delle presenti cause ai fini del procedimento e della sentenza.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria e di limitare, preliminarmente, detta fase alla discussione circa la sussistenza d'un illecito da parte della Commissione, atto ad implicare la sua responsabilità nei confronti delle ricorrenti.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
Ciascuna ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
dichiarare ricevibile e fondato il ricorso per responsabilità extracontrattuale da essa proposto contro la Commissione, accogliendolo;
condannare per i motivi sopra indicati la Commissione delle CC.EE. a versarle, a titolo di risarcimento di danni, la somma di … franchi francesi, con riserva di correzione se del caso, nonché gli interessi sulla predetta somma, calcolati in base al tasso di sconto della Banca di Francia a decorrere dalla data di deposito del predetto ricorso;
condannare la Commissione alle spese.
paragrafo 3
L'entità del risarcimento preteso dalle ricorrenti è pari a:
paragrafo 4
927330,48 FF, nella causa 44/77,
1447120,25 FF, nella causa 45/77,
703645,99 FF, nella causa 46/77,
354546,73 FF a favore della Société des Établissements J. Soufflet et 274152 FF a favore della Société La Providence agricole, nella causa 47/77,
6058585,51 FF, nella causa 48/77,
2802934,87 FF a favore della SA. Malteries Chevalier-Martin, e 53924,20 FF a favore della Société Union Champagne Malt, nella causa 49/77,
4197444,00 FF, nella causa 50/77,
125025,20 FF, nella causa 51/77.
paragrafo 5
La convenuta conclude che la Corte voglia :
paragrafo 6
1) respingere i ricorsi;
2) porre le spese a carico delle ricorrenti.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti
paragrafo 1
Le ricorrenti chiariscono anzitutto che i contratti tra i produttori di malto e i produttori di birra vengono, sostanzialmente, stipulati tra il maggio e l'ottobre di ciascun anno e che le forniture del prodotto si scaglionano da ottobre-novembre del medesimo anno ad ottobre-novembre, finanche dicembre, dell'anno successivo. Questo intervallo tra l'ordinazione e l'inizio delle consegne, nonché la durata dei contratti, si spiegano con ragioni di natura sia economica che tecnica, proprie del settore di cui è causa:
paragrafo 2
I produttori di birra acquistano nel momento da essi ritenuto favorevole, cioè secondo la congiuntura e l'andamento prevedibile del mercato mondiale dell'orzo, elementi su cui influiscono non solo la politica d'esportazione dell'orzo seguita dalla CEE, ma anche le offerte dei grandi paesi terzi esportatori di orzo e produttori di malto. Gli acquisti di malto si fanno mediante pubbliche gare indette per periodi di 3 settimane — 1 mese ed anche più.
I raccolti di orzo non sono sempre gli stessi. Le caratteristiche biologiche dell'orzo d'un dato raccolto, che determinano l'andamento del maltaggio e condizionano la possibilità di fruire di tali o talaltre norme, si rendono note solo dopo la fine della «pausa» ed è solo alla fine di settembre, inizio ottobre, che tutte le potenzialità dell'orzo novello risultano «risvegliate».
È proprio verso quest'epoca che vengono elaborati i particolari capitolati d'oneri tra produttori di birra e di malto, che sono gente dello stesso mestiere. Per il produttore di birra, il capitolato d'oneri con un dato produttore di malto, europeo ad esempio, tiene conto delle potenzialità dell'orzo disponibile in Europa. Il suo obiettivo finale è quello di poter disporre, per la durata della stagione di produzione, d'una materia prima avente caratteristiche per quanto possibile costanti. Il capitolato vincola quindi, tecnicamente, cliente e fornitore per l'intera durata d'un anno. È escluso che si possa cambiare fornitore ogni 2, 3 o 4 mesi.
paragrafo 3
Queste ragioni spiegano perché l'esistenza di un regime di deposito di 6 mesi, che si aggiungevano agli 11 mesi di validità delle licenze, non costituiva un privilegio anormale ed esorbitante rispetto al diritto comune. I regimi di deposito e di prefinanziamento consentivano per l'appunto di recuperare, alla fine del periodo indicato nella licenza, i 4-6 mesi perduti tra l'ordinazione e l'inizio delle consegne. Infatti, gli impegni contrattuali hanno, in genere, una durata da 15 a 18 mesi per un adempimento di 12 mesi. Altri fattori rendono necessario un periodo da 4 a 5 mesi per la stipulazione della maggior parte dei contratti. Oltre alla durata delle gare pubbliche, o delle trattative che un produttore di birra intavola con «tutti» i suoi clienti, va considerato pure il fattore tempo, giacché circa 100 paesi sono clienti dei produttori francesi di malto e in vari paesi esistono più gruppi di produttori di birra. Sul piano formale, la stipulazione del contratto è a volte oggetto di un atto scritto (conferma) soltanto al momento in cui tutte le modalità complementari siano state decise. È la ragione per la quale molte conferme vengono emesse solo più tardi, addirittura in novembre o in dicembre.
paragrafo 4
Per questi motivi, i produttori di malto sono stati e sono ancora costretti, nel momento in cui i produttori di birra decidono di acquistare, a chiedere un numero di licenze d'esportazione corrispondente ai quantitativi da essi abitualmente trattati. La restituzione, connessa al titolo, corrisponde necessariamente al livello di prezzo del mercato mondiale sul quale i concorrenti dei paesi terzi si riforniscono nel medesimo momento. Ciò è quanto è appunto accaduto nel giugno/luglio 1975.
paragrafo 5
Date queste circostanze, le ricorrenti avevano dovuto trattare, nel 1975, con la loro clientela in base ad una disciplina determinata, che prevedeva termini eccedenti di 6 mesi (deposito allo stato naturale) e di 3 mesi (deposito per trasformazione) il periodo di validità della licenza d'esportazione ottenuta mediante versamento d'una cauzione.
paragrafo 6
Riducendo tali periodi ad un mese senza prevedere nessun provvedimento transitorio per gli impegni in corso di esecuzione e per le licenze d'esportazione rilasciate nel giugno o luglio 1975, il regolamento della Commissione 25 febbraio 1976, n. 413 (GU 1976, n. L 50, pag. 18), entrato in vigore il 4 marzo 1976, modificava ex abrupto e con effetto retroattivo le condizioni finanziarie in base alle quali i produttori di malto si erano impegnati tra il maggio e l'ottobre 1975, onde effettuare le loro esportazioni dal settembre/ ottobre 1975 all'ottobre/novembre, ed anche dicembre, dell'anno successivo. L'illecito della Commissione consiste, quindi, nell'aver soppresso, con effetto dal 4 marzo 1976, i periodi di proroga della validità delle licenze d'esportazione ottenute dai produttori di malto nel maggio/giugno o giugno/luglio 1975, senza tener conto del fatto che alcuni produttori, per non dire tutti, avevano chiesto il rilascio di tali licenze e depositato le cauzioni corrispondenti in considerazione di detti periodi di proroga.
paragrafo 7
Mentre, sotto il regime precedente, i produttori di malto avevano potuto fare affidamento, nello stipulare i loro contratti, su un termine d'adempimento che, nel caso di licenze d'esportazione rilasciate nel giugno o luglio 1975, andava fino al 30 novembre o, rispettivamente, al 31 dicembre 1976, per il regime di deposito allo stato naturale, e al 31 agosto o, rispettivamente, al 30 settembre 1976, per il regime di deposito per la trasformazione, detti operatori possono contare, sotto il regime del regolamento n. 413/76, solo su un termine d'adempimento che non va al di là del 31 luglio 1976 per entrambi i regimi di controllo doganale.
paragrafo 8
Certamente, essi avrebbero potuto giungere al 3 settembre 1976, ma questa possibilità rimaneva solo teorica, giacché si sarebbe presentata solo nell'ipotesi in cui i produttori di malto, il 3 marzo 1976, avessero potuto disporre a sufficienza di malto e di scorte, e, comunque, presupponeva l'assenso della controparte su una modifica delle date di consegna contrattualmente stabilite.
paragrafo 9
L'illecito commesso dalla Commissione avrebbe potuto non recare danno ai produttori di malto solo nell'ipotesi in cui questi ultimi avessero, all'inizio del 1976 ed al più tardi il 31 luglio del medesimo anno, interamente effettuato le loro esportazioni nei paesi terzi. Nessuno, neanche la Commissione, può considerare realistica una siffatta eventualità.
paragrafo 10
Anche a voler ammettere che i produttori di malto avessero potuto prevedere la modifica della disciplina vigente, essi non avrebbero potuto e non potrebbero, senza subire un danno, apportare alcun mutamento alle modalità ed alle condizioni d'adempimento dei contratti già stipulati in via definitiva. La questione relativa a detta modifica veniva d'altra parte sottoposta al comitato dei cereali, per la prima volta e senza previa iscrizione all'ordine del giorno, solo il 6 febbraio 1976.
paragrafo 11
Adottando il regolamento di cui sopra, la Commissione ha quindi commesso una «violazione grave di una norma superiore di diritto posta a tutela dei singoli», e violato il principio della certezza del diritto che, nell'ordinamento comunitario, comprende sia quello della irretroattività delle leggi, sia quello della tutela del legittimo affidamento degli operatori.
paragrafo 12
Il mantenimento in vigore dei periodi di proroga della validità delle licenze d'esportazione, in perfetta conformità con la disciplina vigente, non avrebbe arrecato alcun danno all'interesse della Comunità. Esistendo già nel 1969, la facoltà di proroga non scaturisce da un errore della Commissione e non ha dato luogo ad alcuna frode da parte degli operatori, ma rispondeva invece alle condizioni reali ed alle esigenze obiettive relative agli impegni assunti dai produttori di malto europei per le loro esportazioni nei paesi terzi. L'abolizione dei periodi di proroga non può, nemmeno a posteriori, giustificarsi con una necessità imposta dalla politica economica della Comunità, avendo quest'ultima interesse a che la posizione del mercato europeo del malto sia conservata, ed anzi migliorata, sul piano mondiale, rispetto ai paesi terzi. Invano la Commissione si richiama ad un'asse-rita imprevidenza, da parte sua, nella prefissazione ad un livello elevato delle restituzioni da applicare, con le loro maggiorazioni mensili, alle licenze d'esportazione rilasciate nel giugno/luglio 1975. Se i prezzi mondiali dell'orzo hanno subito un rialzo in quel periodo, cio è dovuto a motivi estranei alla volontà delle ricorrenti (nella fattispecie, ai massicci acquisti dell'Unione Sovietica negli USA). Questa circostanza non poteva d'altra parte influire sui diritti quesiti dei maltatori europei: essa non poteva autorizzare la Commissione a ledere tali diritti, otto mesi dopo la loro acquisizione, ed a «riversare» le conseguenze dannose di detta imprevidenza sui produttori di malto.
paragrafo 13
A causa del regolamento n. 413/76, le ricorrenti si sono trovate nelle seguenti alternative :
paragrafo 14
non eseguire, in tutto o in parte, taluni contratti e quindi venir meno a quanto pattuito con la clientela, o
cercare d'ottenere una modifica dei termini di consegna stabiliti in taluni contratti, esponendosi non solo al malcontento della clientela, ma anche a spese rilevanti d'immagazzinamento, di giacenza, di contro-stallie, ecc., o infine
rispettare i termini dei contratti, cioè effettuare una parte delle consegne previste da questi ultimi secondo le modalità d'adempimento a suo tempo stipulate coi produttori di birra, oltre il 31 luglio 1976, con le conseguenze finanziarie seguenti:
perdita sulla differenza delle restituzioni;
perdita sulla differenza degli importi compensativi, salvo eventuale esonero, che è tuttora incerto;
incameramento dei depositi cauzionali in considerazione della mancata utilizzazione di talune licenze d'esportazione.
paragrafo 15
Ciò premesso, ciascuna ricorrente determina la natura ed il quantum del danno allegato, alla luce d'elementi di fatto e di diritto propri a ciascuna fattispecie.
paragrafo 16
La convenuta indica anzitutto l'ambito normativo nel quale s'inserisce la disciplina di cui è causa.
paragrafo 17
Essa precisa gli elementi essenziali del sistema delle licenze d'esportazione e della fissazione anticipata delle restituzioni per prodotti cerealicoli quali il malto, e descrive la struttura dei regimi doganali istituiti dal regolamento n. 441/69 (artt. 2 e 3), nell'ambito del pagamento anticipato della restituzione.
paragrafo 18
Nella fase d'elaborazione di detto regolamento, il Consiglio e la Commissione erano consci dei rischi di speculazione che avrebbero potuto derivare dall'applicazione dei regimi di pagamento anticipato delle restituzioni, in relazione col regime della prefissazione di dette restituzioni. La combinazione di questi regimi avrebbe potuto ritardare eccessivamente il momento dell'effettiva esportazione dei prodotti rispetto alla data di fissazione della restituzione e consentire quindi che le esportazioni avessero luogo in condizioni di mercato non aventi alcun nesso con la situazione cui rispondeva la restituzione da pagare.
paragrafo 19
A tal fine, il regolamento d'attuazione della Commissione 30 settembre 1969, n. 1957 (GU 1969, n. L 250) stabilisce, all'art. 5, che i termini vigenti per i due regimi doganali «possono essere ridotti durante un periodo limitato o meno in funzione delle circostanze, … tenuto conto delle caratteristiche dei prodotti o delle merci, allo scopo di evitare difficoltà sui mercati». La Commissione si è valsa due volte di detta disposizione, nel settore del latte, prima dell'adozione del regolamento n. 413/76 di cui è causa.
paragrafo 20
Questo regolamento riduceva i periodi durante i quali l'orzo ed il malto potevano restare assoggettati ai regimi di pagamento anticipato delle restituzioni istituiti dal regolamento n. 441/69, facendoli corrispondere alla parte della durata di validità delle licenze d'esportazione non ancora trascorsa alla data di assoggettamento a tali regimi. Questa riduzione dei periodi veniva motivata (secondo punto del preambolo) con l'esperienza delle difficoltà che i periodi allora vigenti potevano comportare quanto al malto.
paragrafo 21
Nel corso degli ultimi mesi (giugno e luglio) della stagione 1974/75, venivano rilasciate licenze d'esportazione per oltre 1,5 milioni di tonnellate di malto, con prefissazione della restituzione complessiva (compreso il correttivo) da 60 a 70 u.c. la tonnellata. Poiché le effettive esportazioni avevano ad oggetto un quantitativo compreso tra le 70000 e 900000 tonnellate di malto per stagione, c'era da prevedere, per la fine della stagione 1975/76, una rilevante rimanenza di licenze non usate e quindi varie domande di assoggettamento a controllo doganale allo scopo di prorogare il periodo di validità di dette licenze e di evitare l'incameramento del deposito cauzionale. Nel caso limite, ciò poteva significare che nel dicembre 1976 avrebbero ancora potuto essere effettuate esportazioni con prefissazione della restituzione basata sui dati del mercato relativi ai mesi di maggio e giugno 1975. Una siffatta proroga del periodo di validità delle licenze rilasciate nei mesi di giugno o luglio 1975, che avrebbe avuto ripercussioni sulla stagione 1976/77, avrebbe reso particolarmente difficile la sana gestione del mercato dell'orzo.
paragrafo 22
La prefissazione della restituzione per le licenze di cui trattasi aveva preceduto il rialzo dei prezzi registratosi all'inizio di luglio sul mercato mondiale, in seguito ad imprevedibili «acquisti russi». Dato questo rialzo, la Commissione riduceva, il 14 luglio 1975, l'importo della restituzione in vigore a partire dal mese d'agosto da 71,10 u.c./t a 17,93 u.c./t, benché i prelievi relativi all'orzo fossero in quel momento ancora superiori alle 40 u.c./t. Tuttavia, in quel periodo, gli esportatori comunitari di malto erano già in possesso di licenze d'esportazione per oltre 1,5 milioni di tonnellate, con restituzioni superiori, fissate in anticipo per un anno. Alla Commissione, questa massiccia richiesta sembrava in gran parte speculativa, segnatamente per i motivi seguenti:
paragrafo 23
1) Il totale delle licenze richieste era quasi il doppio delle esportazioni di malto effettuate nel corso delle precedenti stagioni di distribuzione.
2) Un'attenta disamina lascia pensare che tali richieste fossero state effettuate senza che i corrispondenti quantitativi di malto avessero già costituito oggetto della stipulazione di contratti di vendita, come presuppone, in linea di principio, il regime di prefissazione. Stando alle informazioni fornite alla Commissione, per la maggior parte le offerte di malto vengono fatte ai produttori di birra solo al momento in cui è possibile agli interessati avere un'idea precisa circa il livello dei prezzi per il raccolto dell'anno. Ciò è possibile per l'orzo solo a partire dalla prima quindicina di luglio. Giacché tra il momento dell'offerta e quello della stipulazione definitiva del contratto normalmente passano ancora dalle 3 alle 4 settimane, i contratti definitivi relativi alla nuova stagione non possono per lo più esser firmati prima del 1o agosto.
3) Dal riscontro tra la data in cui le licenze d'esportazione sono state richieste ed ottenute e la data di conclusione dei contratti risulta che quest'ultima è stata di tanto posteriore che la fissazione anticipata della restituzione non sarebbe potuta normalmente servire per contratti già esistenti.
4) La recente esperienza ha dimostrato che il livello più elevato delle richieste corrispondeva al momento in cui la restituzione aveva raggiunto il suo apice. Ad esempio, delle richieste erano state presentate nel corso dei mesi di maggio e giugno, mentre i prezzi non erano stati chiaramente fissati ed i contratti di fornitura per la nuova stagione non avevano ancora potuto essere stipulati.
paragrafo 24
Ne è quindi risultato che gli esportatori comunitari di malto, che traggono profitto da dette restituzioni, avevano potuto offrire in parte il malto sul mercato dei paesi terzi a prezzi che erano a volte al di sotto delle quotazioni vigenti per l'orzo sul mercato mondiale. Questa situazione aveva provocato innumerevoli denunce da parte dei concorrenti dei paesi terzi, di guisa che la Comunità si era vista sempre più accusata di esercitare pratiche di «dumping». Ciò poteva creare difficoltà nell'ambito del mercato comunitario, atte a incidere sugli scambi di tutti i prodotti agricoli. Il pericolo risultava ancora più grande se si considerava, fra l'altro, la possibilità pratica d'una proroga delle licenze con restituzione prefissata, possibilità offerta dai regimi di deposito.
paragrafo 25
Dopo aver enumerato gli altri provvedimenti adottati, dapprima dalla Commissione e poi dal Consiglio, allo scopo di «sanare il sistema di concessione delle licenze per il malto», la convenuta prende posizione sul mezzo fatto valere dalle ricorrenti, confutando la tesi secondo cui il regolamento n. 413/76 comporterebbe «la violazione grave d'una norma superiore di diritto posta a tutela dei singoli», tesi riguardante anche i principi della irretroattività delle leggi, della tutela del legittimo affidamento e del rispetto dei diritti quesiti. Essa osserva fra l'altro quanto segue:
paragrafo 26
a) Quanto all'asserita violazione del principio di irretroattività, il regolamento n. 413/76, come risulta dal suo art. 3, non ha effetto retroattivo. Le sue disposizioni valgono solo per le situazioni createsi successivamente alla sua entrata in vigore. Le norme precedenti, contenute nei regolamenti nn. 441/69 e 1957/69, hanno continuato ad applicarsi agli effetti derivanti dalle situazioni sorte anteriormente (prodotti assoggettati al regime di pagamento anticipato delle restituzioni prima del 5 marzo 1976).
b) Quanto al principio del rispetto dei diritti quesiti, la tesi delle ricorrenti deriva da una confusione sulla reale portata dei due sistemi di cui trattasi: la disciplina relativa alla fissazione anticipata delle restituzioni all'esportazione (regolamento n. 120/67, art. 16, n. 4) e quella relativa ai regimi di pagamento anticipato delle restituzioni (regolamenti n. 441/69 e n. 1957/69).
Le ricorrenti considerano questi due sistemi come un tutto indissolubile, nel senso che l'uno sarebbe la continuazione necessaria dell'altro, cosicché i diritti derivanti dal rilascio delle licenze con prefissazione delle restituzioni si estenderebbero all'applicazione dei regimi di pagamento anticipato di dette restituzioni. In realtà, il regime di prefissazione delle restituzioni, da una parte, ed i regimi di pagamento anticipato delle stesse, dall'altra, perseguono finalità nettamente distinte e mirano a disciplinare situazioni diverse.
Stando così le cose, la circostanza che prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 413/76 la disciplina comunitaria abbia potuto consentire agli esportatori d'orzo e di malto di fruire dei vantaggi di entrambi i sistemi è una conseguenza indiretta dell'applicazione dei regimi di pagamento anticipato delle restituzioni, ma non deriva né dalla logica, né dalle finalità di questi. Il ricorrere al sistema di pagamento anticipato delle restituzioni al solo scopo di poter fruire di una proroga dei periodi di utilizzazione delle licenze d'esportazione significherebbe fare un uso distorto del suddetto sistema. In realtà, il rilascio delle licenze d'esportazione con prefissazione delle restituzioni non ha l'effetto di fissare irrevocabilmente la posizione giuridica dei titolari di dette licenze quanto all'applicabilità presente o futura, potenziale od in atto, di tutti gli elementi delle normative comunitarie alle operazioni commerciali considerate. I soli diritti spettanti agli interessati sono quelli loro derivanti dalla disciplina relativa al regime delle licenze d'esportazione, e cioè il diritto di riscuotere, alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie relative ai prodotti considerati, la restituzione prefissata, ove i prodotti costituiscano oggetto, prima della scadenza del periodo di validità delle licenze, di esportazione o di un'operazione assimilata all'esportazione. Per di più si tratta, in tal caso, di un diritto condizionato, che diviene effettivo solo col verificarsi della condizione consistente nell'esportazione del prodotto. Fintantoché una siffatta condizione non si sia verificata e il diritto non sia divenuto effettivo, sono ammesse modifiche — come risulta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia — fra l'altro nel caso in cui intervenga un mutamento dei dati economici determinanti. Per tutti questi motivi, non si può quindi contestare che il regolamento n. 413/76, nella versione vigente, abbia pienamente rispettato i diritti quesiti di tutti gli interessati.
Quanto ai titolari delle licenze d'esportazione in corso di validità che, al momento dell'entrata in vigore di detto testo, non avevano ancora fatto uso della facoltà loro offerta dai regolamenti nn. 441/69 e 1957/69, il regolamento n. 413/76 non reca pregiudizio né al loro diritto d'ottenere il versamento della restituzione fissata in anticipo, qualora le esportazioni vengano effettuate durante il periodo di validità delle licenze, né al loro diritto di ricorrere ad uno dei regimi di pagamento anticipato delle restituzioni, alle condizioni vigenti il giorno dell'assoggettamento della merce al regime stesso.
Quanto agli esportatori che avevano assoggettato i propri prodotti ad un regime di pagamento anticipato delle restituzioni prima della data di cui sopra, i loro diritti sono stati essi pure perfettamente rispettati dall'art. 3, 2o comma, del suddetto regolamento.
c) Per quanto riguarda infine il problema del rispetto del legittimo affidamento, gli argomenti fatti valere dalle ricorrenti a sostegno della loro tesi sono lungi dal provare che un legittimo affidamento sia esistito nella fattispecie o che la Commissione l'abbia illecitamente violato.
paragrafo 27
In primo luogo, le condizioni in cui gli interessati hanno chiesto il rilascio delle licenze, nel giugno e luglio 1975, erano in gran parte anormali. Come è stato già indicato, dette condizioni lasciano pensare che, in buona parte, dette richieste fossero dettate da motivi speculativi.
paragrafo 28
In secondo luogo, a torto le ricorrenti assumono che la modifica della precedente disciplina non poteva prevedersi. Niente, nelle disposizioni relative alla prefissazione delle restituzioni, né in quelle dei regolamenti n. 441/69 e n. 1957/69, poteva garantire alle ricorrenti la facoltà di assoggettare i loro prodotti ad uno dei regimi istituiti da detti regolamenti durante il periodo di validità delle licenze d'esportazione, alle condizioni vigenti al momento del rilascio delle licenze stesse. Sarebbe stato invece sufficiente ch'esse considerassero le disposizioni espresse di detti regolamenti per rendersi conto della necessità di prevedere l'eventualità che, in considerazione delle esigenze proprie dei regimi di cui trattasi, tale facoltà venisse loro revocata. Analogamente, tenuto conto delle condizioni enunciate dagli artt. 2 e 3 del regolamento n. 441/69, relative ai prodotti atti ad essere assoggettati ad un regime di pagamento anticipato delle restituzioni, le ricorrenti avrebbero dovuto prendere in considerazione il rischio che i loro prodotti non soddisfacessero più dette condizioni durante il periodo di validità delle licenze d'esportazione e venissero esclusi dagli elenchi allegati al regolamento, al momento dell'esame periodico di detti elenchi, esame previsto dagli artt. 2 e 3 di cui sopra.
paragrafo 29
La medesima incertezza sussisteva per quanto riguarda la possibile durata del periodo di assoggettamento dei prodotti al suddetto regime. La possibilità, espressamente contemplata dall'art. 5 del regolamento n. 1957/69, di riduzione dei periodi di assoggettamento ad un siffatto regime costituisce infatti un elemento che qualsiasi esportatore di diligenza media avrebbe dovuto prendere in considerazione nelle sue previsioni. Se è vero che, relativamente all'orzo ed al malto, i periodi previsti dagli artt. 3 e 4 del regolamento n. 1957/69 non avevano mai costituito oggetto di modifiche dopo l'entrata in vigore di detto regolamento, da ciò non si desume che tali periodi non potessero venir modificati, bensì che, non essendosi registrate, nel mercato dell'orzo e del malto, anomalie atte a dar luogo a perturbazioni in ragione del ricorso al soprammenzionato regime, la Commissione non aveva avuto motivi per far uso del potere di cui all'art. 5 del regolamento n. 1957/69.
paragrafo 30
Nella fattispecie, le imprese comunitarie operanti nel ramo del malto non potevano ignorare il cambiamento intervenuto, a partire dalla primavera 1975, nella situazione del mercato mondiale dell'orzo e del malto, nonché le difficoltà provocate dalla politica commerciale degli esportatori comunitari di malto, la cui «aggressività» veniva favorita dai vantaggi offerti dalle restituzioni. Esse non potevano nemmeno ignorare le lamentele contro detta politica rivolte alla Comunità da parte dei paesi terzi concorrenti, le minacce di ritorsione, le inchieste promosse in proposito dalla Commissione.
paragrafo 31
Quest'ultima non ha mancato, comunque, di attirare l'attenzione degli ambienti professionali del settore, tramite il segretario generale dell'«Euro-malt», sulle particolari difficoltà sorte sin dal 1975 sui mercati mondiali dell'orzo e del malto. Fin dall'ottobre 1975, cioè anche prima ch'esse concludessero numerosi dei loro contratti di fornitura di malto, le ricorrenti potevano quindi aspettarsi che da parte della Comunità venissero adottati provvedimenti al fine di meglio adattare il regime delle restituzioni per l'orzo ed il malto, e le condizioni della loro prefissazione o del loro prefinanziamento, alla situazione attuale del mercato mondiale.
paragrafo 32
Infine, difficilmente le ricorrenti potrebbero assumere ch'esse non erano in grado di evitare le ripercussioni della controversa riduzione dei periodi di assoggettamento a controllo doganale, giacché, al momento in cui veniva adottato il regolamento n. 413/76, e cioè il 25 febbraio 1976, le licenze d'esportazione di cui esse erano in possesso erano ancora valide, sino alla fine dei mesi di maggio o giugno 1976, cosicché esse disponevano del tempo sufficiente per fare quanto necessario al fine d'adattare i loro piani alla nuova situazione di diritto ed evitare che quest'ultima si traducesse per loro in operazioni in perdita.
paragrafo 33
D'altronde, ci si deve pure chiedere se gli interessi fatti valere dalle imprese ricorrenti siano effettivamente degni di tutela. Tali interessi consistono nella conservazione dei vantaggi che la disciplina comunitaria vigente nel 1975 conferiva loro in materia di restituzioni all'esportazione. Lo sviluppo del mercato è stato però tale che, in definitiva, detti vantaggi si sono rivelati privi di connessione con le finalità della politica agricola comune.
paragrafo 34
Le condizioni d'applicazione delle restituzioni procuravano agli esportatori comunitari di malto vantaggi eccessivi rispetto ai loro concorrenti nei paesi terzi, vantaggi che le norme vigenti in materia di prefissazione e di prefinanziamento delle restituzioni avrebbero contribuito a perpetuare, a tal punto che detti esportatori avrebbero potuto esercitare sul mercato mondiale dell'orzo e del malto un'azione perturbatrice, direttamente contrastante con l'interesse generale della Comunità.
paragrafo 35
Da queste premesse complessivamente considerate consegue, quindi, che a torto le ricorrenti basano i loro ricorsi sull'esistenza di un diritto quesito. Stando così le cose, non è necessario impegnarsi nel dibattito sulla questione relativa all'asserito danno, non potendo, comunque, una siffatta questione porsi nelle presenti cause, se non in caso di illecita violazione del principio del legittimo affidamento degli interessati. D'altra parte, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia nella sentenza 74/74, CNTA (Racc. 1975, pag. 533), il danno che la Comunità dovrebbe in tal caso risarcire non consiste nelle conseguenze della modifica apportata alla precedente disciplina, bensì in quelle derivanti dalla mancanza, ritenuta in via d'ipotesi illecita, di provvedimenti transitori destinati, per ragioni d'equità, ad evitare che una siffatta modifica faccia gravare sugli interessati il peso di oneri ritenuti eccessivi.
paragrafo 36
L'esistenza di un siffatto danno non è stata cionondimeno provata nella fattispecie. Le ricorrenti mirano in effetti ad ottenere, a titolo di risarcimento, delle somme atte a riportarle finanziaria-mente nello stato in cui si sarebbero venute a trovare qualora avessero potuto effettuare le loro esportazioni nelle condizioni vigenti anteriormente al regolamento n. 413/76: esse chiedono quindi il risarcimento anche per il lucro cessante, non già soltanto per i danni emergenti.
paragrafo 37
Comunque stiano le cose, sarebbe prematuro, per ora, esaminare in maniera più approfondita l'entità del danno allegato.
paragrafo 38
Qualora dovesse ammettere che nella fattispecie sussiste responsabilità della Comunità, la Corte dovrebbe pronunziarsi in via interlocutoria, e dare alla Commissione la possibilità di prendere successivamente posizione quanto all'esistenza e all'ammontare del danno.
paragrafo 39
Le ricorrenti sottolineano, nella replica, che la Commissione sembra aver eluso, nel controricorso, un problema sostanziale, quello del se un interesse pubblico inderogabile ostasse nella fattispecie all'adozione di provvedimenti transitori per i contratti in via d'esecuzione. Orbene, la sussistenza d'un siffatto interesse non può desumersi dal fatto che il fondamento del regime di prefissazione delle restituzioni e quello del regime di pagamento anticipato delle restituzioni sarebbero, stando a quanto viene sostenuto dalla Commissione, diversi.
paragrafo 40
Pur non avendo basi identiche, detti regimi sono cionondimeno complementari, dal momento che sono diretti, l'uno e l'altro, a garantire agli operatori economici della Comunità la parità di trattamento rispetto ai loro concorrenti nei paesi terzi.
paragrafo 41
Non si può negare che è in funzione dei regimi di deposito allo stato naturale o per la trasformazione, istituiti dai regolamenti nn. 441/69 e 1957/69, che i produttori di malto hanno richiesto le licenze d'esportazione (nella fattispecie, nel giugno/luglio 1975), sicché è il giorno del rilascio delle licenze alle ricorrenti che va preso in considerazione per valutare la realtà dei loro diritti quesiti e del loro legittimo affidamento, e non il giorno dell'assoggettamento dei loro prodotti a controllo doganale.
paragrafo 42
È d'altro canto a torto che la Commissione si lagna dell'«aggressività» dei produttori di malto nei confronti dei loro concorrenti dei paesi terzi, mentre sarebbe stato più giusto parlare, in tal caso, di quella dei medesimi paesi, tenuto conto delle pressioni da essi provenienti.
paragrafo 43
La Commissione ignora pure i dati reali del mercato europeo e, in ogni caso, del mercato francese del malto. Il produttore di malto europeo deve premunirsi a sufficienza di licenze d'esportazione, prima di stipulare contratti coi propri clienti produttori di birra dei paesi terzi.
paragrafo 44
Ove la tesi della convenuta, quanto all'asserito carattere speculativo del mercato di cui trattasi, fosse fondata, ci si dovrebbe chiedere perché la Commissione abbia lasciato sussistere la precedente disciplina per ben sette anni consecutivi, creando quindi dei diritti quesiti a favore dei produttori di malto. Detta tesi richiede d'altronde delle correzioni.
paragrafo 45
Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, il volume delle licenze d'esportazione rilasciate ai produttori francesi di malto non ha mai superato la loro produzione destinata all'esportazione né, a fortiori,. la loro capacità di produzione, ma è stato, invece, il fedele riflesso del loro costante e graduale sviluppo nel corso degli anni. Le ricorrenti indicano in proposito qual'è stata l'evoluzione della loro capacità produttiva, espressa in tonnellate di malto per anno, nel corso degli anni 1972-1978 e paragonano le relative cifre coi dati riguardanti le licenze richieste nel periodo 1973-1976 ed i quantitativi esportati nei paesi terzi dal 1972 al 1976.
paragrafo 46
La versione fornita dalla Commissione, nel controricorso, sulla situazione del mercato del malto, non riflette fedelmente la realtà. Mentre questa versione si basa su una stagione cerealicola che inizia il 1o agosto e termina il 31 luglio, la fedele presentazione dello stato del mercato imporrebbe una diversa ripartizione delle richieste di licenze, giacché queste ultime, rilasciate nei mesi di maggio/giugno e luglio, venivano in pratica utilizzate nella stagione cerealicola successiva. Si può quindi constatare che la Commissione, con la versione da essa fornita, imputa a tre stagioni le richieste di titoli relativi a quattro stagioni. Ove si procedesse a detta correzione, ne risulterebbe che gli importi indicati dalla Commissione corrispondono in larga misura a quelli forniti dalle ricorrenti, tanto che, nei due casi, tratterebbesi in realtà d'una ridistribuzione delle cifre, essendo la versione «dell'industria del malto» conforme alla realtà commerciale.
paragrafo 47
Del pari, le cifre fornite dalla Commissione relativamente alle esportazioni per gli anni 1973-1975, non sono esatte. Tanto dalle statistiche elaborate dall'«Euromalt», che sono pubbliche, quanto da quelle fornite dalla rivista di categoria «Bios», risulta che le esportazioni degli Stati membri della Comunità nei paesi terzi hanno raggiunto nel 1975 oltre un milione di tonnellate. I dati disponibili delle statistiche doganali mostrano, d'altra parte, che la Comunità ha esportato nel medesimo anno 1000000 di tonnellate. Tenuto conto del fatto che, per i motivi suesposti, le richieste di licenze non vanno analizzate per 12 mesi, bensì per un periodo di 16-18 mesi d'utilizzazione (agosto 1975-dicembre 1976), si constata che la suddetta cifra corrisponde esattamente a quella di 1500000 tonnellate indicata dalla Commissione, se la si riferisce ad un periodo di 16-18 mesi. È d'altronde normale che l'incremento delle capacità produttive comunitarie, segnatamente della Francia, abbia potuto tradursi, per il 1976, in esportazioni superiori alla suddetta cifra.
paragrafo 48
Quindi, la censura mossa dalla Commissione quanto al carattere assertivamente speculativo del ricorso al regime di pagamento anticipato delle restituzioni è priva di ogni fondamento; e ciò a maggior ragione in quanto:
paragrafo 49
non essendo previsto né prevedibile il rialzo del prezzo mondiale dell'orzo nel luglio 1975, non si può imputare ai produttori di malto europei d'aver richiesto licenze d'esportazione in funzione di detto rialzo: essi hanno semplicemente continuato a seguire, negli anni 1975/1976, lo stesso metodo di gestione usato negli anni precedenti relativamente alla richiesta dei titoli;
la domanda di licenze d'esportazione ha seguito, di anno in anno, il medesimo sviluppo graduale delle capacità di produzione e del quantitativo di malto destinato all'esportazione da parte dei produttori europei;
le cifre indicate dalla Commissione, tanto per quanto riguarda le richieste di titoli quanto le esportazioni, sono erronee ed imprecise;
ove la Commissione avesse ritenuto eccessiva la domanda di licenze nel giugno/luglio 1975, è fin d'allora ch'essa sarebbe intervenuta e non otto mesi più tardi. La responsabilità della Commissione sorge quindi per il fatto che, basandosi su un esame erroneo del mercato del malto, essa ha deliberatamente arrecato ai produttori europei un danno per il quale è dovuto un risarcimento.
paragrafo 50
Ribattendo poi alle diverse obiezioni formulate dalla convenuta, le ricorrenti insistono sulla natura irrevocabile degli impegni che esse avevano assunto con la loro clientela e sulla circostanza che la modifica di cui è causa è — secondo loro — intervenuta con effetto immediato e senza preavviso.
paragrafo 51
L'adozione di provvedimenti transitori non poteva in alcun modo ledere gli interessi dei produttori di malto dei paesi terzi. Anche a voler ammettere che le lagnanze presentate da detti paesi siano giustificate, la Commissione avrebbe potuto limitare l'applicazione del nuovo regolamento alla successiva stagione 1976/1977, senza pregiudicare l'esecuzione dei contratti già stipulati dai produttori di malto europei per la stagione 1975/1976.
paragrafo 52
Stando così le cose, è quindi certo che nessuna manovra speculativa giustificava l'abrogazione dei periodi di proroga della validità delle licenze d'esportazione e che, comunque, nessun interesse inderogabile ostava al mantenimento in vigore di detti periodi per i contratti in corso d'adempimento.
paragrafo 53
La vera ragione del regolamento n. 413/76 consiste in realtà nel fatto che la Commissione, all'inizio dell'anno 1976, voleva fare economie, in considerazione dell'importo elevato delle restituzioni concesse nei mesi di giugno/luglio 1975. È questa una circostanza che i produttori di malto europei avrebbero potuto tanto meno prendere in considerazione e prevedere, in quanto i colloqui svoltisi a partire dall'ottobre 1975 tra un funzionario della Commissione e i rappresentanti dell'industria francese e tedesca del malto avevano riguardato solo l'eventualità d'instaurare un nuovo regime d'esportazione per il malto, relativamente alla futura stagione e non per quella in corso.
paragrafo 54
Per quanto riguarda, infine, il problema relativo al quantum del danno da esse subito a causa del regolamento n. 413/76, le ricorrenti dichiarano di non essere contrarie a che la Corte si pronunzi in via interlocutoria sulla responsabilità della Commissione e riservi la determinazione dell'ammontare del danno all'accordo delle parti ovvero, in mancanza, ad una sua ulteriore pronunzia.
paragrafo 55
In questo contesto, esse ritengono necessario integrare l'informazione della Corte sottolineando che:
paragrafo 56
l'industria francese del malto è, probabilmente a partire dagli anni 1964/1965 e certamente a partire dagli anni 1966/1967, il primo esportatore mondiale di malto destinato all'industria della birra, con una clientela sparsa in oltre 100 paesi;
l'incremento costante delle esportazioni di detta industria del malto è la risultante di più fattori, in ispecie d'una data politica d'investimenti industriali e d'una data politica commerciale;
la Commissione stessa ha riconosciuto quali siano le condizioni proprie del mercato del malto costatando, nel secondo «considerando» del suo regolamento 27 maggio 1977, n. 1125 (GU 1977, n. L 134, pag. 56), che, pur se l'esperienza ha dimostrato che una validità di lunga durata dei titoli d'esportazione può essere sfruttata a fini speculativi, gran parte dei contratti di fornitura, conformemente alla prassi internazionale, sono tuttavia stipulati per almeno un anno, e che «per consentire agli esportatori di malto di continuare a concludere tali contratti, si dovrebbe prevedere la possibilità di fissare una durata di validità dei titoli più lunga, a condizione che siano soddisfatte determinate condizioni, segnatamente per quanto concerne la destinazione delle esportazioni e il termine entro il quale tale destinazione deve essere indicata nel titolo d'esportazione».
paragrafo 57
Nella controreplica, la Commissione precisa ulteriormente l'argomento secondo cui gli interessati non potevano trovare nella disciplina anteriormente vigente, considerata nelle sue finalità, nella sua lettera e nel suo spirito, la base del legittimo affidamento nel mantenimento in vigore, nei loro confronti, di vantaggi non riconosciuti dalla nuova normativa.
paragrafo 58
Innanzitutto, il fatto di chiedere ed ottenere delle licenze con prefissazione delle restituzioni nei mesi di giugno o luglio non rappresenta per i produttori di malto una condizione strettamente inerente alla stipulazione dei loro contratti di fornitura. I titoli di restituzione possono rappresentare uno degli elementi che determinano le condizioni dei contratti, ma non il solo. Tali condizioni dipendono anche da altri elementi che non possono esser ancora noti nei mesi di giugno/luglio, giacché le progettate esportazioni riguardano malto che sarà prodotto con orzo di un raccolto che, tenuto conto delle condizioni climatiche della Comunità, potrebbe benissimo, almeno in parte, non aver avuto ancora luogo in detto periodo.
paragrafo 59
È solo a partire dalla prima quindicina del mese di luglio che si può cominciare a farsi un'idea dei prezzi per il raccolto d'orzo d'una qualità ben definita, usata nella fabbricazione della birra. Inoltre, trattandosi di malto destinato all'industria della birra, particolari esigenze di qualità influenzano necessariamente i prezzi. Alla luce di questi elementi, le richieste di rilascio delle licenze d'esportazione nel corso dei mesi considerati appaiono quindi premature.
paragrafo 60
In secondo luogo, il quadro relativo allo sviluppo delle restituzioni all'esportazione e delle licenze d'esportazione accordate nell'ambito della Comunità per il malto, a partire dalla stagione dell'orzo 1969/1970, consente di constatare che il mese nel corso del quale vengono effettuate le richieste di licenze d'esportazione per i quantitativi più importanti di malto non è sempre il giugno o il luglio, ma varia da un anno all'altro. Tale mese ha sempre corrisposto, nel corso di ciascuna stagione, a quello per il quale la restituzione, cui eventualmente sia stato applicato un correttivo, risultava più elevata.
paragrafo 61
Dopo aver indicato i motivi per i quali le ricorrenti fraintendono la portata del secondo «considerando» del regolamento n. 1125/77, menzionato alla fine della replica, la Commissione sottolinea, ancora una volta, che l'attribuzione agli interessati della facoltà di fruire di una proroga dei periodi di validità delle licenze d'esportazione con restituzione prefissata, mediante assoggettamento ai regimi di pagamento anticipato delle restituzioni di cui al regolamento n. 441/69, non costituisce una delle finalità delle due discipline comunitarie di cui trattasi, cioè quella relativa alle restituzioni ed alla loro prefissazione e quella relativa al pagamento anticipato delle restituzioni. Dette discipline hanno finalità nettamente distinte e mirano a regolare situazioni diverse.
paragrafo 62
Le restituzioni all'esportazione non rappresentano premi o sovvenzioni concessi al fine di favorire a qualsiasi costo le esportazioni. Come il prelievo all'importazione, la restituzione all'esportazione è un elemento regolatore degli scambi coi paesi terzi, connesso alla politica dei prezzi agricoli. Essa mira a consentire agli operatori di trattare in qualsiasi momento sui mercati esteri in condizioni economiche prossime a quelle ivi vigenti. La restituzione adempie la sua funzione solo qualora essa resti per quanto possibile adeguata all'andamento dei mercati: è questo il motivo per cui essa varia in funzione dei rischi congiunturali. Stando così le cose, l'inconveniente poteva essere rappresentato dall'incertezza degli esportatori quanto all'importo della restituzione, al momento della conclusione dei contratti di fornitura. È per l'appunto in considerazione di tale incoveniente che è stato concepito il regime della prefissazione delle restituzioni, il cui scopo è quello di consentire agli operatori d'avere la certezza che, durante il periodo di validità delle licenze, sul costo delle esportazioni non incideranno modifiche dell'importo della restituzione. Il regolamento n. 413/76, contestato dalle ricorrenti, non ha affatto leso i diritti di queste, né ridotto i vantaggi ch'esse potevano attendersi dalla normativa comunitaria relativa a dette restituzioni ed al regime della loro prefissazione.
paragrafo 63
I regimi di pagamento anticipato delle restituzioni, di cui al regolamento n. 441/69, rispondono a finalità d'altro ordine. Essi si ispirano al principio della preferenza comunitaria. Istituendoli, il Consiglio si è proposto di evitare una preferenza anormale a favore dei prodotti dei paesi terzi, tenuto conto dell'istituzione, nello stesso periodo, dei regimi doganali di perfezionamento attivo e di deposito. È sufficiente in proposito richiamarsi al preambolo di detto regolamento.
paragrafo 64
Il comportamento che le ricorrenti hanno sistematicamente tenuto all'epoca dei fatti oggetto della controversia porta a risultati che non sono affatto conformi alle finalità dei regolamenti comunitari in materia di restituzioni. Il rilascio, nei mesi di giugno/luglio di un determinato anno, di licenze d'esportazione relative ad esportazioni scaglionantisi fino ai mesi di novembre/dicembre dell'anno successivo ha avuto l'effetto di far applicare una restituzione fissata nel corso d'una stagione ad esportazioni effettuate per metà nel corso della seconda stagione seguente. La restituzione aveva rischiato di non avere più alcun nesso con la situazione esistente sul mercato al momento del suo versamento.
paragrafo 65
Riprendendo poi la propria argomentazione relativa ai motivi d'ordine soprattutto speculativo che sembrano aver motivato la richiesta delle licenze d'esportazione, la Commissione precisa che le considerazioni svolte in proposito non si riferiscono tanto ad una particolare condotta tenuta dai produttori comunitari di malto nel corso del solo anno 1975. Esse riguardano in maniera più generale la prassi seguita sia quell'anno, sia negli anni precedenti, sino alle modifiche apportate alla disciplina comunitaria, fra l'altro, dal regolamento della Commissione 17 maggio 1976, n. 1157, sostituito dal regolamento del Consiglio 16 giugno 1976, n. 1381.
paragrafo 66
Ciò premesso, la Commissione osserva che, trattandosi di mettere a confronto i quantitativi di malto per i quali sono state rilasciate licenze d'esportazione a richiesta degli interessati ed i quantitativi effettivamente esportati nei paesi terzi, le considerazioni svolte dalle ricorrenti e le statistiche da esse prodotte nella replica danno adito a varie osservazioni.
paragrafo 67
In primo luogo, i periodi di riferimento che le ricorrenti scelgono per le diverse statistiche prodotte sono variabili, di guisa che le diverse tabelle sono difficilmente paragonabili.
paragrafo 68
In secondo luogo, le statistiche fornite dalle ricorrenti vertono esclusivamente sulle operazioni effettuate in Francia. Cionondimeno, allo stato attuale del diritto comunitario, le operazioni commerciali realizzate nell'ambito della Comunità possono svolgersi in più Stati membri, e non è possibile isolare esattamente, in dette statistiche, la parte di tali operazioni che spetta a questo o quello Stato, giacché licenze d'esportazione rilasciate in uno Stato membro possono essere destinate ad operazioni commerciali realizzate in un altro Stato. In realtà, è possibile ragionare solo in base a statistiche complessive stabilite per l'intera Comunità.
paragrafo 69
Inoltre, le critiche formulate dalle ricorrenti quanto alla rappresentazione del mercato fatta dalla Commissione, e basata su una stagione cerealicola che inizia il 1o agosto e termina il 31 luglio, sono dovute ad un malinteso. Nel controricorso, la Commissione non intedeva paragonare i quantitativi di malto per i quali sono state rilasciate licenze d'esportazione ed i quantitativi effettivamente esportati in seguito, in forza di dette licenze. Dimostrando che, a suo parere, i quantitativi per i quali ogni anno sono state richieste licenze d'esportazione erano nettamente superiori a quelli delle esportazioni prevedibili, la Commissione metteva in relazione la somma delle esportazioni realmente effettuate dalla Comunità nel corso d'un dato anno e quella dei quantitativi per i quali erano state richieste delle licenze d'esportazione nel corso del medesimo periodo, sia pure per esportazioni da effettuarsi successivamente.
paragrafo 70
D'altra parte, anche se dai controlli cui la Commissione ha proceduto risulta che le cifre da essa menzionate nel controricorso erano erronee, ciò non toglie che né le rettifiche così apportate a dette cifre, né le statistiche cui le ricorrenti fanno riferimento (statistiche «Euromalt» e «Bios») sono tali da rimettere in discussione la tesi o le conclusioni propugnate dalla Commissione. Risulta, invece, che i quantitativi complessivi di malto per i quali sono state richieste e rilasciate licenze d'esportazione nel corso di ciascuna stagione sono sempre stati di gran lunga superiori ai quantitativi effettivamente esportati.
paragrafo 71
Quanto all'accusa di non esser intervenuta contro le pratiche speculative e selvagge da essa denunciate, la convenuta fa osservare che, fin dal momento in cui è cessata la stabilità relativa che a lungo ha caratterizzato il mercato dei prodotti di cui trattasi e le variazioni dei corsi sono quindi divenute più accentuate, la Commissione ha adottato dei provvedimenti onde prevenire le suddette pratiche. Essa richiama detti provvedimenti ed i regolamenti ad essi afferenti, intervenuti nel 1974 e nel 1975.
paragrafo 72
È d'altronde invano che le ricorrenti invocano, in proposito, una violazione di diritti quesiti. Il prolungato mantenimento in vigore d'una data disciplina non può essere, per il solo fatto della durata, creatore d'un «diritto quesito». Nella fattispecie, detto mantenimento sta a significare semplicemente che, nel periodo in cui aveva avuto luogo, l'applicazione dei regimi di pagamento anticipato delle restituzioni non aveva provocato difficoltà particolari quanto all'assoggettamento delle merci a detti regimi e che non si era quindi presentata la necessità di modificare le disposizioni ad essi relative.
paragrafo 73
Quanto infine alla censura secondo la quale la modifica di cui è causa sarebbe tanto più contraria al principio del legittimo affidamento in quanto i produttori di malto europei non avrebbero potuto aspettarsi la sua adozione, la Commissione insiste sulla tesi secondo cui gli ambienti professionali interessati erano già al corrente delle difficoltà riscontrate dalla Comunità sul mercato del malto e del fatto che la Commissione prevedeva di adottare delle modifiche al regime d'esportazione di tale prodotto, onde evitare che si riproducesse la situazione già verificatasi nel 1975.
paragrafo 74
Secondo la Commissione, le ricorrenti avrebbero potuto evitare le difficoltà di cui esse si lagnano qualora, conformemente alla logica ed allo spirito della disciplina relativa alla fissazione anticipata delle restituzioni, avessero chiesto ed ottenuto le licenze in una data prossima a quella in cui è intervenuta la stipulazione dei contratti definitivi coi loro clienti produttori di birra. Che una siffatta maniera di procedere fosse possibile viene provato dalla pratica attualmente seguita dopo la modifica controversa. D'altra parte, ci si può chiedere se le difficoltà incontrate nel 1976 dagli industriali del malto sui mercati esteri non fossero dovute, in primo luogo, alla sovrapproduzione e, in secondo luogo, al fatto che, in considerazione delle massicce forniture effettuate negli anni 1975/1976, i loro clienti disponevano di scorte di malto più rilevanti e che, correlativamente, diminuiva la loro domanda.
paragrafo 75
Nessun interesse pubblico inderogabile si è d'altronde opposto alla modifica di cui è causa, non essendo intenzione della Commissione di tutelare gli interessi privati dei produttori di malto dei paesi terzi, bensì d'evitare che gli interessi d'altri produttori comunitari vengano lesi dall'adozione di misure di ritorsione da parte dei medesimi paesi. Del resto, l'interesse pubblico della Comunità consiste unicamente nel garantire che le normative comunitarie vengano applicate conformemente alla loro finalità, e questa, nella fattispecie, era quella d'evitare che, a causa della disciplina di cui trattasi, nel 1976 perdurassero le difficoltà riscontratesi nell'anno 1975. Ove la Commissione avesse previsto, nel regolamento n. 413/76, dei provvedimenti che consentissero alle imprese operanti nel ramo del malto di servirsi ancora delle licenze d'esportazione già ottenute, col ricorso ai regimi di pagamento anticipato delle restituzioni alle condizioni esistenti prima del suddetto regolamento, quest' ultimo sarebbe stato svuotato, per 12 mesi, di ogni contenuto pratico.
SENTENZA › In fatto › IV — Fase orale
paragrafo 1
Le parti hanno svolto le loro difese orali nell'udienza del 15 novembre 1977.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 15 dicembre 1977.
SENTENZA › In diritto
punto 1
I presenti ricorsi ex art. 215, 2o comma, del Trattato CEE sono diretti a far condannare la Commissione al risarcimento dei danni assertivamente subiti dalle ricorrenti a causa del regolamento della Commissione 25 febbraio 1976, n. 413 (GU 1976, n. L 50, pag. 18), che è entrato in vigore il 4 marzo 1976 e modifica il regolamento della Commissione 30 settembre 1969, n. 1957 (GU 1969, n. L 250, pag. 1) quanto ai periodi durante i quali alcuni prodotti cerealicoli, come il malto e l'orzo, possono essere sottoposti ai regimi di deposito allo stato naturale o di trasformazione sotto controllo doganale, istituiti dal regolamento del Consiglio 4 marzo 1969, n. 441 (GU 1969, n. L 59, pag. 1).
punto 2
È pacifico che detti prodotti sono soggetti all'organizzazione comune dei mercati agricoli istituita dal regolamento del Consiglio n. 120/67, sostituito, a partire dal 1o novembre 1975, dal regolamento del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2727 (GU 1975, n. L 281, pag. 1);
punto 3
per quanto riguarda i regimi di scambi coi paesi terzi, l'art. 12 di quest'ultimo regolamento dispone che l'esportazione dei suddetti prodotti dalla Comunità è soggetta alla presentazione d'una licenza d'esportazione che, per il malto, ha una durata di validità di 11 mesi, a decorrere dal mese successivo a quello del rilascio;
punto 4
all'art. 16, n. 1, detto regolamento contempla inoltre, onde consentire l'esportazione di tali prodotti al di fuori della Comunità, la concessione di una restituzione che compensa la differenza tra i prezzi del mercato comunitario ed i corsi o prezzi del mercato mondiale;
punto 5
al n. 4 del medesimo articolo è prevista la possibilità d'una fissazione anticipata della restituzione; il testo dispone che la restituzione vigente il giorno del deposito della domanda di licenza può essere applicata ad un'esportazione da effettuarsi durante il periodo di validità del titolo.
punto 6
La normativa comunitaria dispone, d'altro canto, che per taluni prodotti, tra cui il malto e l'orzo, la restituzione così prefissata può essere versata agli esportatori comunitari prima dell'effettiva uscita del prodotto dall'ambito geografico della Comunità, ovvero, nel caso dei prodotti trasformati, finanche prima della loro trasformazione;
punto 7
a tal fine, il regolamento del Consiglio n. 441/69 ha previsto la possibilità che l'esportatore ponga i prodotti sotto controllo doganale prima della scadenza della licenza d'esportazione;
punto 8
a questo scopo esso ha istituito, con gli ara. 2 e 3, due regimi di assoggettamento del prodotto a controllo doganale: quello della trasformazione sotto controllo doganale, per i prodotti di base destinati ad essere esportati previa trasformazione, e quello di deposito o di zona franca, per i prodotti destinati ad essere esportati allo stato naturale;
punto 9
il regolamento della Commissione n. 1957/69, che determina le modalità d'applicazione del soprammenzionato regolamento n. 441/69, ha fissato in sei mesi il periodo durante il quale i prodotti o le merci possono restare sotto il regime doganale di deposito o di zona franca;
punto 10
quanto al regime della trasformazione sotto controllo doganale, lo stesso regolamento lo ha ammesso per un periodo limitato — per i prodotti soggetti a licenza d'esportazione — alla durata di validità della licenza «ancora restante alla data dell'assoggettamento a controllo doganale», ovvero, nel caso in cui detto periodo sia inferiore a tre mesi, per tre mesi;
punto 11
il regolamento 25 febbraio 1976, n. 413, entrato in vigore il 4 marzo 1976, ha ridotto detti periodi, tanto per il regime del deposito alla stato naturale quanto per quello della trasformazione sotto controllo doganale, portandoli, per alcuni prodotti cerealicoli tra i quali i prodotti di cui è causa, al periodo di validità della licenza d'esportazione ancora restante alla data dell'assoggettamento a controllo doganale, ovvero ad un mese, nel caso in cui il suddetto periodo sia inferiore a un mese.
punto 12
Le ricorrenti sostengono che gli impegni contrattuali assunti dai produttori di malto hanno generalmente, in considerazione di vari fattori d'ordine tecnico ed economico dipendenti dalle particolarità del mercato dell'orzo, una durata di 15-18 mesi per forniture da effettuarsi nel termine di 12 mesi;
punto 13
esse fanno presente che i regimi di deposito allo stato naturale e di trasformazione sotto controllo doganale, così come erano organizzati prima dell'entrata in vigore del regolamento n. 413/76, consentivano di recuperare, alla scadenza della licenza d'esportazione, i 4-6 mesi abitualmente intercorrenti tra l'ordinazione e l'inizio delle consegne;
punto 14
riducendo ad un mese i periodi di proroga della durata di validità della licenza d'esportazione, senza prevedere alcuna misura transitoria a tutela degli impegni assunti in via definitiva ed in corso d'adempimento alla data dell'entrata in vigore di detto regolamento, questo avrebbe modificato con effetto retroattivo ed in maniera imprevedibile i presupposti finanziari in base ai quali detti impegni erano stati assunti, ed avrebbe arrecato quindi alle ricorrenti un danno per il quale sarebbe dovuto un risarcimento;
punto 15
in seguito a tale modifica, le ricorrenti si sarebbero trovate nell'impossibilità d'eseguire integralmente i soprammenzionati contratti di vendita, squalificandosi quindi rispetto alla loro clientela e rischiando l'incameramento dei depositi cauzionali relativi alle licenze d'esportazione non utilizzate;
punto 16
onde evitare una siffatta conseguenza, esse avrebbero dovuto, stando ai termini dei contratti, subire le perdite sulla differenza delle restituzioni e degli importi compensativi, ovvero, cercando d'ottenere una adeguata modifica di taluni contratti, assumere a proprio carico spese rilevanti, come quelle d'immagazzinamento e di stazionamento;
punto 17
le ricorrenti concludono nel senso che, col regolamento n. 413/76, la Commissione ha violato i principi del rispetto dei diritti quesiti, del legittimo affidamento degli operatori e della irretroattività delle leggi ed ha quindi commesso una violazione grave di una norma superiore di diritto posta a tutela dei singoli;
punto 18
una siffatta violazione si tradurrebbe in un illecito tale da implicare la responsabilità della Gomunità nei confronti delle ricorrenti.
punto 19
Si deve, in primo luogo, distinguere la disciplina relativa alle licenze d'esportazione con restituzioni prefissate da quella relativa al pagamento anticipato della restituzione già fissata, nella quale rientra il regolamento n. 413/76;
punto 20
la disciplina relativa alla fissazione anticipata delle restituzioni mira a conferire agli esportatori della Comunità la certezza quanto all'ammontare della restituzione di cui essi possono fruire al momento delle esportazioni progettate, nella misura in cui dette esportazioni siano effettivamente realizzate prima della scadenza del periodo di validità del titolo;
punto 21
il regime di pagamento anticipato delle restituzioni istituito dal regolamento n. 441/69 ha lo scopo, come risulta fra l'altro dal secondo, dal terzo e dal quinto punto del preambolo, di garantire, tanto per i prodotti comunitari di base destinati ad essere esportati nei paesi terzi previa trasformazione, quanto per i prodotti comunitari destinati ad essere esportati allo stato naturale, la parità di trattamento rispetto ai prodotti provenienti dai paesi terzi ed ammessi a fruire dei regimi doganali di perfezionamento attivo, di deposito o di zona franca;
punto 22
poiché l'attribuzione di un siffatto beneficio non è un elemento necessario proprio del regime della prefissazione delle restituzioni, le due discipline di cui trattasi, quella della prefissazione e quella del pagamento anticipato delle restituzioni, perseguono obiettivi distinti e non s'integrano a vicenda;
punto 23
tenuto conto di questa distinzione, il titolare d'una licenza d'esportazione con fissazione anticipata della restituzione, mentre ha un diritto quesito ad ottenere, al momento dell'esportazione, la restituzione prefissata, se ed in quanto l'esportazione venga effettivamente realizzata alle condizioni poste dalla disciplina comunitaria, non può trarre, dal rilascio di detta licenza, alcun diritto a che il regime di pagamento anticipato della restituzione sia applicato nei suoi confronti secondo le modalità vigenti il giorno del rilascio del titolo;
punto 24
le finalità proprie del regime di pagamento anticipato delle restituzioni e la sua ragion d'essere non possono, in particolare, giustificare il fatto che gli interessati se ne servano come se il suo scopo principale fosse quello di prorogare la durata di validità delle licenze d'esportazione;
punto 25
il periodo di validità di dette licenze è fissato nell'ambito della disciplina ad esse afferente e può venir modificato solo alle condizioni fissate dalla medesima disciplina, a prescindere dalle norme relative al pagamento anticipato delle restituzioni;
punto 26
dall'allegato II del regolamento della Commissione 25 luglio 1975, n. 2042 (GU 1975, n. L 213, pag. 5), che fissa, per il malto, il periodo di validità della licenza d'esportazione alla fine dell'undicesimo mese successivo a quello del rilascio del titolo, mentre per tutti gli altri prodotti considerati è contemplato un periodo più breve, risulta infatti che le considerazioni riguardanti le particolarità del commercio di ciascun prodotto trovano la loro sede adeguata nella disciplina relativa alle licenze d'esportazione e non possono essere fatte valere, nell'ambito del regime di pagamento anticipato delle restituzioni, al fine di prorogare il periodo di validità delle licenze d'esportazione, fissato dalla disciplina ad esse afferente;
punto 27
da queste considerazioni consegue che la censura di violazione di diritti quesiti, formulata dalle ricorrenti a causa della modifica apportata dal regolamento n. 413/76 al regolamento n. 1957/69, non può essere accolta.
punto 28
D'altronde, il regime istituito dal regolamento n. 441/69 dev'essere applicato in modo da evitare che, segnatamente nel caso delle licenze d'esportazione di lunga durata, la possibilità offerta da questo regime all'esportatore si traduca in un vantaggio eccessivo rispetto alla necessità di garantire l'equilibrio fra i prodotti comunitari e i prodotti provenienti dai paesi terzi, e determini serie difficoltà negli scambi coi medesimi paesi terzi;
punto 29
a tal fine, l'art. 5 del summenzionato regolamento n. 1957/69 stabilisce che i periodi di assoggettamento delle merci all'uno od all'altro regime di controllo doganale «possono essere ridotti durante un periodo limitato o meno in funzione delle circostanze, secondo la procedura prevista dall'art. 26 del regolamento n. 120/67 CEE o dai corrispondenti articoli degli altri regolamenti relativi all'organizzazione comune dei mercati, tenuto conto delle caratteristiche dei prodotti o delle merci, allo scopo d'evitare difficoltà sui mercati»;
punto 30
anche prima del regolamento n. 413/76, la Commissione si è valsa di detta disposizione nel settore del latte, col regolamento 31 ottobre 1969, n. 2182 (GU 1969, n. L 276, pag. 50), allo scopo «di evitare difficoltà nel commercio internazionale», e col regolamento 19 marzo 1971, n. 588 (GU 1971, n. L 67, pag. 12), secondo il quale è opportuno ridurre i termini di assoggettamento a controllo doganale adattandoli «alla durata di validità dei titoli d'esportazione»;
punto 31
risulta che, a decorrere dal 1972/1973, il numero delle licenze d'esportazione con restituzione prefissata richieste per il malto era considerevolmente aumentato di anno in anno, e che detto aumento creava difficoltà negli scambi o «nel commercio internazionale dei prodotti in causa», anche in ragione delle notevoli variazioni, a partire dal medesimo periodo, dell'aliquota della restituzione da applicare;
punto 32
in considerazione di dette circostanze, il mantenimento in vigore dei periodi di assoggettamento a controllo doganale di cui al regolamento n. 1957/69 era incompatibile con le condizioni del mercato del malto;
punto 33
la crisi provocata sul medesimo mercato dagli acquisti massicci d'un paese terzo, nel luglio 1975, non poteva che aggravare tali difficoltà e rendere ormai improrogabile l'intervento della Commissione diretto a modificare le condizioni d'applicazione del suddetto regime;
punto 34
negli ambienti economici interessati non si poteva quindi ignorare, nel momento in cui venivano assunti impegni per gli anni 1975/1976, che, visto il particolare andamento del mercato del malto a partire dagli anni 1972/1973, il mantenere in vigore il regime di pagamento anticipato della restituzione, applicato in base ai periodi di cui al regolamento 1957/69, implicava difficoltà molto serie negli scambi con i paesi terzi e costituiva un onere finanziario sempre più gravoso per la Comunità;
punto 35
queste circostanze dovevano rendere consapevoli le ricorrenti dell'eventualità che, viste le condizioni del mercato del malto, la Commissione fosse indotta, nel corso dell'annata cerealicola 1975-1976, a valersi relativamente a tale prodotto della possibilità, offertale dall'art. 5 del regolamento n. 1957/69, di ridurre i periodi di assoggettamento a controllo doganale, allo scopo di ristabilire l'equilibrio tra il regime delle restituzioni prefissate e quello del pagamento anticipato delle stesse, in conformità alla situazione del mercato;
punto 36
la Commissione, infatti, ritenendo di non dover toccare il regime della prefissazione, in data 5 novembre 1976 ha posto il comitato di gestione dei cereali di cui all'art. 25 del regolamento del Consiglio n. 2727/75 di fronte all'alternativa di una riduzione dei periodi di deposito ovvero di una riduzione dei periodi di validità delle licenze d'esportazione;
punto 37
stando così le cose, la riduzione di detti periodi di assoggettamento stabilita col regolamento n. 413/76 non sembra essere stata imprevedibile al punto da violare il legittimo affidamento degli operatori interessati.
punto 38
D'altro lato, non si può far carico alla Commissione di non aver previsto, adottando il regolamento n. 413/76, provvedimenti transitori a favore delle merci per le quali erano state ottenute licenze d'esportazione, ma che non erano ancora assoggettate all'uno od all'altro regime di deposito;
punto 39
secondo l'art. 3, 1o comma, del regolamento, quest'ultimo è entrato in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;
punto 40
nelle circostanze del caso di specie, una «vacatio legis» di più lunga durata avrebbe svuotato il regolamento del suo contenuto pratico.
punto 41
Il regolamento dispone infine, all'art. 3, 2o comma, ch'esso «non si applica ai prodotti assoggettati, prima della sua entrata in vigore, ad uno dei regimi di pagamento anticipato della restituzione, istituiti dal regolamento CEE n. 441/69»;
punto 42
con questa disposizione, il regolamento lascia invariata, per i depositi allo stato naturale e per la trasformazione effettuati prima della sua entrata in vigore, la possibilità di fruire dei periodi di assoggettamento a controllo doganale di cui al regolamento n. 1957, e non ha quindi effetto retroattivo;
punto 43
per questi motivi non risulta che, emanando il regolamento n. 413/76, la Commissione abbia commesso una violazione grave d'una norma superiore di diritto posta a tutela dei singoli, tale da implicare la responsabilità della Comunità nei confronti delle ricorrenti;
punto 44
i ricorsi vanno quindi respinti.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 45
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese;
punto 46
le ricorrenti sono rimaste soccombenti; le spese vanno perciò poste a loro carico.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1o Il ricorsi sono respinti.
2o Le ricorrenti sono condannate alle spese.
Firme
Kutscher
Sørensen
Bosco
Donner
Pescatore
Mackenzie Stuart
O'Keeffe
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 26 gennaio 1978.
Il Cancelliere
A. Van Houtte
Il Presidente
H. Kutscher