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Sez. 2 - , Ordinanza n. 17308 del 19/08/2020 (Rv. 658894 - 01)

PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - INDISPONIBILE - PER DESTINAZIONE | Aree comprese nei piani approvati a norma della l. n. 167 del 1962 - Qualifica di patrimonio indisponibile del Comune ex art. 35 della l. n. 865 del 1971 - Conseguenze - Applicabilità degli artt. 826 e 828 c.c. - Conseguenze in tema di declassificazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658894-01

PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - INDISPONIBILE - PER DESTINAZIONE

Le aree comprese nei piani approvati a norma della l. n. 167 del 1962 hanno, in virtù di quanto previsto dall'art. 35 della l. n. 865 del 1971, la qualifica di patrimonio indisponibile del Comune, in vista dell'attuazione di un progetto volto a soddisfare di edilizia economica e popolare esigenze e sono, pertanto, sottoposte al regime degli artt. 826 e 828 c.c.. Ne consegue che, non potendo tali beni essere sottratti alla loro destinazione "se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano", ex art. 828, comma 2, c.c., la relativa declassificazione non può trarsi da una condotta concludente dell'ente proprietario ma, derivando la destinazione all'uso pubblico di siffatte aree da una determinazione legislativa, deve avvenire in virtù di atto di pari rango. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, relativamente ad alcuni terreni entrati a far parte del patrimonio indisponibile del Comune, ex art. 35 cit., siccome espropriati ed inclusi in un piano di zona finalizzato alla realizzazione di un progetto residenziale economico o popolare, ne aveva escluso la declassificazione per il sol fatto di non essere stati, poi, utilizzati in concreto dall'ente locale e, conseguentemente, l'usucapiblità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 826 CORTE COST., Cod. Civ. art. 828 com. 2 CORTE COST., Legge 13/04/1962 num. 167 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)