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Sez. 3, Sentenza n. 780 del 28/04/1967 (Rv. 326852 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CONCILIAZIONE - IN GENERE - VERBALE - NATURA NEGOZIALE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1967-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326852-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CONCILIAZIONE - IN GENERE - VERBALE - NATURA NEGOZIALE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Il verbale di conciliazione giudiziale, per quanto redatto con l'intervento del giudice a definizione di una controversia pendente, ha natura negoziale, in quanto la conciliazione e frutto dell'incontro della volonta delle parti. Pertanto, la sua interpretazione postula un'indagine su tale volonta e si risolve in un accertamento di fatto, di esclusiva spettanza del giudice di merito, insindacabile in Sede di legittimita, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici. (Conf. 1882-63, 478-61).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 185, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 88, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 88

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)