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Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

Testo in vigore al

Capo VI. Norme disciplinari e penali

Art. 70 Disciplina e procedimento disciplinare

1. Il Governo della Repubblica e' delegato a provvedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria, alla determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e alla regolamentazione del relativo procedimento, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

  1. 1) previsione delle seguenti sanzioni disciplinari in ordine crescente di gravita': richiamo orale, richiamo scritto, pena pecuniaria, deplorazione, sospensione dal servizio, destituzione;

  2. 2) indicazione per ciascuna sanzione delle trasgressioni per le quali e' inflitta, e graduazione delle sanzioni rispetto alla gravita' delle trasgressioni, tenuto conto delle particolari esigenze di servizio;

  3. 3) previsione della pena pecuniaria in misura non superiore a cinque trentesimi della retribuzione mensile e della possibilita' di sostituirla, per gli allievi degli istituti di istruzione, con la consegna in istituto per un periodo non superiore a cinque giorni;

  4. 4) previsione che la deplorazione, cumulabile anche con la pena pecuniaria, comporti il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione della classe di stipendio superiore;

  5. 5) previsione che la sospensione dal servizio non sia di durata superiore a sei mesi, vada dedotta dal computo dell'anzianita', comporti la privazione della retribuzione mensile, salva la concessione di un assegno alimentare pari alla meta' di questa, nonche' un ritardo fino a tre anni nelle promozioni o nell'aumento periodico dello stipendio o nell'attribuzione di una classe superiore di stipendio;

  6. 6) previsione che la destituzione venga inflitta per mancanze la cui gravita', desunta dalla specie o dalla reiterazione dei comportamenti in contrasto con i doveri e le esigenze del servizio di polizia, renda incompatibile la permanenza del responsabile nell'Amministrazione della pubblica sicurezza; previsione della destituzione di diritto a seguito di condanna definitiva per gravi delitti non colposi, di interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o di applicazione di una misura di sicurezza o di prevenzione;

  7. 7) regolamentazione del procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari secondo i seguenti criteri: determinazione degli organi competenti ad infliggere la sanzione; obbligo di motivazione della stessa; facolta' dell'interessato di ricorrere avverso la sanzione inflitta; determinazione degli organi per il riesame delle sanzioni e lo svolgimento degli accertamenti necessari;
    previsione che detti organi abbiano carattere collegiale per le sanzioni piu' gravi della pena pecuniaria; presenza in tali organi di una rappresentanza del personale designata dai sindacati di polizia piu' rappresentativi; garanzia del contraddittorio; facolta' dell'inquisito, per le sanzioni piu' gravi della deplorazione, di farsi assistere da un difensore appartenente all'Amministrazione della pubblica sicurezza; previsione che gli accertamenti per le trasgressioni comportanti le sanzioni disciplinari della sospensione dal servizio e della destituzione vengano svolti da superiori gerarchici appartenenti a servizio diverso da quello dell'inquisito;

  8. 8) previsione che, in caso di procedimento disciplinare connesso con procedimento penale, il primo rimanga sospeso fino all'esito del secondo; previsione dei casi di sospensione cautelare dalle funzioni in pendenza di procedimento penale;

  9. 9) previsione dei casi e delle modalita' di riapertura dei procedimenti disciplinari;

  10. 10) previsione di norme transitorie per il trasferimento ai nuovi organi disciplinari dei procedimenti pendenti alla entrata in vigore delle norme delegate.

Art. 71 Giurisdizione

1. Gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza sono soggetti alla giurisdizione penale dell'autorita' giudiziaria ordinaria, secondo le norme vigenti e quelle contenute nei successivi articoli.

Art. 72 Abbandono del posto di servizio

1. L'appartenente alla Polizia di Stato che, nel corso di operazioni di polizia o durante l'impiego in reparti organici, abbandona il posto o il servizio, o viola l'ordine o le disposizioni generali o particolari impartite, e' punito con la reclusione fino a tre anni.

2. La reclusione e' da uno a quattro anni se il fatto e' commesso:

  1. 1) durante il servizio di ordine pubblico o di pubblico soccorso;

  2. 2) nella guardia a rimesse di aeromobili o a depositi di armi,
    munizioni o materie infiammabili od esplosive;

  3. 3) a bordo di una nave o di un aeromobile;

  4. 4) col fine di interrompere la continuita' e la regolarita' del servizio;

  5. 5) da tre o piu' appartenenti alla Polizia di Stato in concorso tra loro;

  6. 6) da un comandante di reparto o dal dirigente di un ufficio o servizio.

3. Se dal fatto deriva l'interruzione del servizio o grave danno la pena e' della reclusione da due a cinque anni.

Art. 73 Rivolta

1. Fuori della ipotesi prevista dall'articolo 284 del codice penale, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni gli appartenenti alla Polizia di Stato che, riuniti in numero di cinque o piu':

  1. 1) prendono arbitrariamente le armi e rifiutano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un superiore;

  2. 2) rifiutano di obbedire all'ordine di un superiore di recedere da gravi atti di violenza.

2. La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta e' della reclusione non inferiore a cinque anni.

Art. 74 Associazione al fine di commettere il delitto di rivolta

1. Quando cinque o piu' appartenenti alla Polizia di Stato si associano allo scopo di commettere il delitto di rivolta, se il delitto non e' commesso la pena e' della reclusione da uno a quattro anni.

2. Non sono punibili coloro che impediscono l'esecuzione del delitto.

Art. 75 Movimento non autorizzato di reparto

1. Il comandante di un reparto organico di polizia che, senza speciale incarico o autorizzazione ovvero senza necessita', contravvenendo alle norme sull'impiego dei reparti, ordina il movimento del reparto e' punito con la reclusione fino ad un anno, sempre che il fatto non costituisca reato piu' grave.

Art. 76 Manifestazioni collettive con mezzi od armi della polizia

1. Gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza che compiono manifestazioni collettive pubbliche mediante l'uso di mezzi della polizia sono puniti con la reclusione sino a sei mesi o con la multa da lire cinquantamila a lire un milione.

2. La pena e' aumentata fino a nove mesi e la multa fino ad un milione e mezzo di lire per coloro che hanno promosso, organizzato o diretto la manifestazione.

3. Gli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza che partecipano alla manifestazione con il possesso di armi sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni.

Art. 77 Alterazione di armi o munizioni, porto di armi non in dotazione

1. L'appartenente alla Polizia di Stato che altera in qualsiasi modo le caratteristiche delle armi proprie o del munizionamento in dotazione o che porta in servizio armi diverse da quelle in dotazione e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni.

2. Alle stesse pene e' sottoposto il superiore gerarchico che consente i fatti di cui al comma precedente.

Art. 78 Arbitraria utilizzazione di prestazioni lavorative

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il pubblico ufficiale che utilizza arbitrariamente le prestazioni lavorative di personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in contrasto con i compiti di istituto, al fine di realizzare un profitto proprio o di altri, e' punito con la reclusione fino a due anni.

Art. 79 Esecuzione delle pene detentive e delle misure restrittive della liberta' personale

1. A richiesta del condannato, la pena detentiva inflitta per qualsiasi reato agli appartenenti alle forze di polizia di cui all'articolo 16 e' scontata negli stabilimenti penali militari.

2. La disposizione del comma precedente si applica anche nei casi in cui i soggetti ivi contemplati sono posti in stato di custodia o carcerazione preventiva.

3. In questi casi la richiesta puo' essere proposta agli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica nel processo verbale di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale.

Art. 80 Giudizio direttissimo

1. Per i delitti di cui agli articoli 72, 73, 74, 75, 76 e 77 della presente legge si procede, in ogni caso, col giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.

2. Per i reati connessi si procede previa separazione dei giudizi.

Capo VII. Norme di comportamento politico - rappresentanze e diritti sindacali

Art. 81 Norme di comportamento politico

1. Gli appartenenti alle forze di polizia debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche e non possono assumere comportamenti che compromettano l'assoluta imparzialita' delle loro funzioni. Agli appartenenti alle forze di polizia e' fatto divieto di partecipare in uniforme, anche se fuori servizio, a riunioni e manifestazioni di partiti, associazioni e organizzazioni politiche o sindacali, salvo quanto disposto dall'articolo seguente.

2. E' fatto altresi' divieto di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni, organizzazioni politiche o candidati ad elezioni.

3. Gli appartenenti alle forze di polizia candidati ad elezioni politiche o amministrative sono posti in aspettativa speciale con assegni dal momento della accettazione della candidatura per la durata della campagna elettorale e possono svolgere attivita' politica e di propaganda, al di fuori dell'ambito dei rispettivi uffici e in abito civile. Essi, comunque, non possono prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale si sono presentati come candidati alle elezioni, per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni stesse.

Art. 82 Diritti sindacali

1. Gli appartenenti alla Polizia di Stato hanno diritto di associarsi in sindacati.

2. Essi non possono iscriversi a sindacati diversi da quelli del personale di polizia ne' assumere la rappresentanza di altri lavoratori.

3. Gli appartenenti alla Polizia di Stato, fuori dell'orario di servizio, possono tenere riunioni anche in divisa:

  1. a) in locali di pertinenza dell'amministrazione, messi a disposizione dalla stessa, che fissa le modalita' d'uso;

  2. b) in luoghi aperti al pubblico.

4. Possono tenersi riunioni durante l'orario di servizio nei limiti di dieci ore annue. I dirigenti della Polizia di Stato hanno facolta' di fissare speciali modalita' di tempo e di luogo per il loro svolgimento.

Art. 83 Sindacati della Polizia di Stato

1. I sindacati del personale della Polizia di Stato sono formati, diretti e rappresentati da appartenenti alla Polizia di Stato, in attivita' di servizio o comunque assoggettabili ad obblighi di servizio, e ne tutelano gli interessi, senza interferire nella direzione dei servizi o nei compiti operativi.

2. Essi non possono aderire, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo con altre associazioni sindacali.

Art. 84 Divieto di esercizio del diritto di sciopero

1. Gli appartenenti alla Polizia di Stato non esercitano il diritto di sciopero ne' azioni sostitutive di esso che, effettuate durante il servizio, possano pregiudicarle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o le attivita' di polizia giudiziaria.

Art. 85 Consiglio nazionale di polizia

1. E' istituito il Consiglio nazionale di polizia quale organismo consultivo del Ministro dell'interno nelle seguenti materie, concernenti la Amministrazione della pubblica sicurezza:

  1. a) iniziative legislative del Ministro dell'interno, regolamenti e provvedimenti amministrativi di carattere generale nelle parti relative allo stato giuridico, previdenziale e assistenziale del personale;

  2. b) ordinamento e programmi degli istituti di istruzione e formazione professionale e modalita' per lo svolgimento dei concorsi;

  3. c) ogni altra questione che il Ministro intende sottoporre al Consiglio nazionale.

2. I pareri di cui al presente articolo debbono essere espressi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il Ministro ha facolta' di provvedere.

3. In casi di grave ed urgente necessita' il Ministro puo' stabilire un termine piu' breve entro il quale il parere deve essere reso, ovvero provvede dandone comunicazione al Consiglio nazionale.

4. Il regolamento del Consiglio nazionale e' approvato dal Ministro, su proposta del Consiglio stesso, entro tre mesi dalla presentazione di questa.

5. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti in prima convocazione e della meta' in seconda convocazione.

Art. 86 Composizione del Consiglio nazionale di polizia

1. Il Consiglio nazionale di polizia e' presieduto dal Ministro dell'interno o da un Sottosegretario da lui delegato.

2. Esso e' composto da sessanta membri, dei quali:

  1. a) trenta designati dal Ministro dell'interno, di cui almeno venti scelti tra il personale delle varie componenti dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con opportuni criteri di rappresentativita', e i rimanenti scelti tra il personale dell'Amministrazione civile dell'interno, di altre amministrazioni dello Stato, tra gli appartenenti alle associazioni del personale della pubblica sicurezza in pensione e tra estranei all'amministrazione statale esperti nelle materie di competenza del Consiglio nazionale;

  2. b) trenta eletti secondo le norme dell'articolo seguente.

3. Il Consiglio nazionale dura in carica tre anni. I suoi membri non sono immediatamente riconfermabili dopo due mandati consecutivi.

Art. 87 Elezione dei delegati e dei componenti del Consiglio nazionale di polizia

1. Al fine di procedere alle elezioni di cui all'articolo precedente, gli appartenenti alla Polizia di Stato sono suddivisi nelle seguenti fasce elettorali:

  1. a) in cui sono compresi gli agenti;

  2. b) in cui sono compresi gli assistenti, i sovrintendenti e gli ispettori;

  3. c) in cui sono compresi i commissari e i dirigenti.

2. L'elezione dei componenti il Consiglio nazionale ha luogo mediante presentazione di liste nazionali che possono comprendere piu' candidati per ciascuna fascia determinati dal Ministro dell'interno proporzionalmente alla consistenza degli organici.

3. Ogni lista deve essere sottoscritta da non meno di 500 e non piu' di 1.000 elettori, appartenenti a qualsiasi fascia.

4. Ogni elettore non puo' sottoscrivere piu' di una lista.

5. Ogni elettore riceve una scheda di votazione relativa alla propria fascia e puo' in essa esprimere un voto di lista e voti di preferenza: due se i candidati da eleggere sono fino a 7, quattro se i candidati da eleggere sono fino a 18.

6. La cifra elettorale di ciascuna lista e' costituita dalla somma dei voti validi espressi per la lista da elettori di ogni fascia.

7. L'attribuzione dei seggi alle liste e' fatta in base al metodo del quoziente naturale e dei piu' alti resti.

8. I seggi attribuiti ad ogni lista sono ripartiti tra le varie fasce della lista con il seguente procedimento:

  1. a) il totale dei voti validi ottenuti da ciascuna lista nella prima fascia si divide per il quoziente che si ottiene dividendo i voti validi ottenuti da tutte le liste nella fascia ed il numero
    massimo dei candidati previsto al secondo comma per la stessa fascia;

  2. b) le operazioni di cui alla lettera precedente sono eseguite
    anche per le successive fasce;

  3. c) ai quozienti cosi' ottenuti si applica il metodo d'Hondt.

9. Ai fini della proclamazione dei candidati viene tenuta presente la graduatoria determinata, per ciascuna lista e per ogni fascia, in base ai voti di preferenza espressi per ciascun candidato. A parita' di voti di preferenza si considera eletto il candidato che precede nell'ordine di iscrizione nella lista.

10. La data per le elezioni dei componenti il Consiglio nazionale e' stabilita con decreto del Ministro dell'interno non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello di scadenza del triennio di durata in carica del precedente Consiglio.

11. La elezione deve aver luogo non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del triennio di cui al comma precedente.

12. Le modalita' ed i termini per lo svolgimento della elezione non previsti dal presente articolo sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare entro un mese dalla entrata in vigore dei decreti delegati di cui all'articolo 36.

13. Per la prima elezione del Consiglio, da tenersi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le fasce elettorali di cui al primo comma sono costituite rispettivamente:

  1. 1) da guardie e appuntati;

  2. 2) da vicebrigadieri, brigadieri, marescialli e assistenti di polizia femminile;

  3. 3) da commissari, ufficiali, ispettrici e dirigenti.

14. Si procede a nuove elezioni del Consiglio entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 109.

Art. 88 Aspettativa per motivi sindacali

1. Gli appartenenti alla Polizia di Stato, che ricoprono cariche direttive in seno alle proprie organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, sono, a domanda da presentare tramite la competente organizzazione, collocati in aspettativa per motivi sindacali.

2. Il numero globale dei dipendenti collocabili in aspettativa e' fissato in rapporto di una unita' ogni 2.000 dipendenti in organico.

3. Alla ripartizione tra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentativita' delle medesime ed alla ripartizione territoriale, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, il Ministro dell'interno, sentite le organizzazioni interessate.

4. I trasferimenti ad altre sedi di appartenenti alla Polizia di Stato che ricoprono cariche sindacali possono essere effettuati sentita l'organizzazione sindacale di appartenenza.

Art. 89 Trattamento economico del personale in aspettativa per motivi sindacali

1. Al personale collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo precedente sono corrisposti, a carico della amministrazione, tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e classe di appartenenza, escluse soltanto le indennita' che retribuiscono il lavoro straordinario o servizi e funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.

2. Dagli assegni predetti sono detratti, in base ad apposita dichiarazione rilasciata dall'interessato, quelli eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni sindacali a titolo di retribuzione, escluse le indennita' per rimborso spese.

3. I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

4. L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale.

Art. 90 Assenze dall'ufficio autorizzate per motivi sindacali

1. Gli appartenenti alla Polizia di Stato di cui all'articolo 88, che siano componenti degli organi collegiali statutari delle organizzazioni sindacali e che non siano collocati in aspettativa per motivi sindacali, sono, a richiesta della rispettiva organizzazione, autorizzati, salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ad assentarsi dall'ufficio per il tempo necessario per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o per l'espletamento della normale attivita' sindacale. In ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, l'autorizzazione e' concessa per tre dipendenti e per una durata media non superiore a tre giorni al mese. A tale fine non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a congressi e convegni nazionali ovvero per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione dell'amministrazione. Ove ricorrano particolari esigenze delle organizzazioni, l'amministrazione puo' eccezionalmente autorizzare assenze oltre i limiti predetti.