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Miglioramenti ad alcuni trattamenti pensionistici ed assistenziali

Testo in vigore al

Art. 17

1. A partire dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, ai titolari di pensioni dirette di privilegio delle Casse pensioni degli Istituti di previdenza sono estese, alle stesse condizioni e modalita', le norme contenute nella legge 25 febbraio 1971, n. 95, per la parte contemplata dalle seguenti lettere:

  1. a) l'adozione delle nuove tabelle A, E, F e F1 indicate al primo comma dell'art. 1 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, anche ai fini della determinazione del trattamento complessivo spettante in caso di coesistenza di piu' infermita' previsto dal secondo comma dell'articolo stesso;

  2. b) l'elevazione degli assegni di superinvalidita' alle nuove misure indicate dall'art. 2 della legge 25 febbraio 1971, n. 95;

  3. c) la fissazione dell'unica misura annua di lire 444.000 dell'assegno complementare per tutti gli invalidi di prima categoria con o senza assegni di superinvalidita' prevista dall'art. 3 della legge 25 febbraio 1971, n. 95;

  4. d) la sostituzione dell'assegno integratore per i figli di cui all'art. 3 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, con l'aumento a titolo di integrazione del trattamento per la moglie e per i figli previsto dall'art. 7 della legge 25 febbraio 1971, n. 95;

  5. e) le nuove misure dell'indennita' per l'accompagnatore indicate nell'art. 8 della legge 25 febbraio 1971, n. 95;

  6. f) a favore dei grandi invalidi la concessione dello assegno speciale annuo indicato dall'art. 18 della legge 25 febbraio 1971, n. 95;

  7. g) a favore dei titolari di pensioni dirette di privilegio di prima categoria, la nuova misura dell'indennita' speciale annua prevista dall'art. 14 della legge, 25 febbraio 1971, n. 95, derivante dall'applicazione delle norme di cui alle precedenti lettere.

2. Per i titolari di pensione diretta di privilegio in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, la revisione della classificazione delle mutilazioni ed infermita' precedentemente attribuita, derivante dall'applicazione delle nuove tabelle indicate alla lettera a) che puo' comportare il passaggio a categorie intermedie tra la seconda e la prima o alla prima, nonche' la concessione o variazione dell'assegno speciale annuo di cui alla lettera f) si effettuano a domanda degli interessati.

Titolo III. Miglioramenti ai pensionati e modifiche agli ordinamenti delle casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali ed agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate.

Art. 18

1. Con decorrenza 1 gennaio 1971, l'importo annuo lordo al 31 dicembre 1970 delle pensioni dirette; indirette e di riversibilita' della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1 luglio 1970, e' aumentato, fino alla concorrenza di lire 5.000.000 annue, applicando, rispettivamente, le seguenti percentuali alle parti dell'importo stesso considerato per le prime lire 2.000.000, per l'eccedenza fino a lire 4.000.000 e per l'ulteriore eccedenza fino a lire 5.000.000:

2. 35,30 e 25 per cento per le cessazioni anteriori al 1 luglio 1965;

3. 30,25 e 20 per cento per le cessazioni dal 1 luglio 1965 al 30 giugno 1968;

4. 20,15 e 10 per cento per le cessazioni dal 1 luglio 1968 al 30 giugno 1970.

Art. 19

1. A partire dal 1 gennaio 1972, per l'iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e per l'iscritto alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, tra gli emolumenti costituenti la retribuzione annua contributiva e' da comprendere l'intero importo dell'indennita' integrativa speciale percepito in attivita' di servizio.

2. A partire dalla predetta data, il contributo complessivo, per ogni iscritto, dovuto alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e' pari al 18,50 per cento della retribuzione annua contributiva, ripartito per il 13,20 per cento a carico dello ente e per il 5,30 per cento a carico dell'iscritto.

Art. 20

1. Ai fini del trattamento di quiescenza, per le cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio 1972, la retribuzione annua contributiva attribuita alla data di cessazione dal servizio all'iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e all'iscritto alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate e' diminuita, anziche' della somma di lire 50.000 di cui agli articoli 3 e 5 della legge 26 luglio 1965, n. 965, dell'importo dell'indennita' integrativa speciale previsto, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni per l'anno solare in cui cade la predetta data di cessazione.

2. Ai fini della determinazione del contributo di riscatto, in applicazione delle norme riportate nell'allegato A della citata legge 1965, n. 965, nel caso di domanda presentata posteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla parte a) della retribuzione annua contributiva riferita alla data della domanda stessa e' apportata la diminuzione stabilita dal comma precedente.

Art. 21

1. Il termine previsto dall'art. 9 della legge 5 febbraio 1968, n. 85, concernente prestazioni di lavoro straordinario per il personale addetto ai servizi degli istituti di previdenza - compreso quello della ragioneria centrale - e' prorogato dal 31 dicembre 1972 al 31 dicembre 1976.

Titolo IV. Aumento degli assegni mensili a favore dei mutilati e invalidi civili e dei sordomuti

Art. 23-bis

1. Le norme contenute negli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, continuano a trovare applicazione dopo il 31 dicembre 1972 e fino a quando la materia che forma oggetto del citato decreto-legge non sara' organicamente disciplinata con legge successiva.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo sono posti a carico, per le rispettive competenze, dell'INPS, dell'INAM e dell'INAIL che vi provvedono con un apporto annuo dello Stato, salvo conguaglio, di lire 660 milioni ripartiti come segue:

3. INPS fondo sociale. . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 milioni INAM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 milioni INAIL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 milioni Il conguaglio sara' effettuato annualmente sulla base delle risultanze finali da evidenziarsi dalle gestioni assicurative interessate e, per quanto riguarda l'INAM, sulla base del costo medio per assistito accertato nell'anno a cui si riferisce il conguaglio.

Art. 23-ter

1. L'articolo 40 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e' sostituito dal seguente:
"All'articolo 27 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, sono aggiunti i seguenti commi:
Il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidita' e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale.
Il rapporto di lavoro deve risultare da documenti o prove certe.
I periodi non coperti da contribuzione di cui al comma precedente sono considerati utili anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni "
.

Art. 23-quater

1. Con effetto dal 1 maggio 1969 il quinto comma dell'articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e' sostituito dal seguente:
"I titolari di pensione che svolgono attivita' in qualita' di lavoratori agricoli con qualifica di salariati fissi, di giornalieri di campagna ed assimilati e in qualita' di lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, non sono soggetti alle norme di cui al presente articolo "
.

Art. 23-quinquies

1. Con effetto dal 1 maggio 1969 dopo il settimo comma dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e' inserito il seguente:
"I divieti di cumulo di cui al precedente comma, non si applicano nei confronti dei titolari di pensione che svolgono attivita' lavorativa alle dipendenze di terzi con qualifica di salariati fissi, di giornalieri di campagna ed assimilati, di addetti ai servizi domestici e familiari nonche' fuori del territorio nazionale".

Art. 23-sexies

1. Le variazioni degli importi delle pensioni e dei trattamenti minimi, a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, conseguenti ad aumenti disposti da provvedimenti di legge, a cominciare dai miglioramenti previsti dal presente decreto, non esplicano effetti sulla determinazione e sulla misura delle trattenute di cui agli articoli 20 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per il periodo compreso tra la data di decorrenza degli aumenti predetti e l'ultimo giorno del mese nel corso del quale sono emessi i nuovi certificati delle pensioni meccanizzate.

2. La norma di cui al precedente comma trova applicazione dal 1 gennaio 1971 per le pensioni che hanno avuto titolo agli aumenti previsti dall'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 .

Art. 23-septies

1. Le disposizioni di cui alla legge 1 febbraio 1962, n. 35, gia' prorogate con la legge 17 marzo 1965, n. 179, riguardanti il riconoscimento, a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e della Venezia Tridentina, dell'opera prestata prima della entrata in vigore del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, ai fini dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e dei fondi speciali di previdenza sostitutivi della medesima, sono richiamate in vigore per un anno dalla data da cui avra' effetto la legge di conversione del presente decreto.

Art. 23-octies

1. I titolari di pensione diretta, indiretta o di riversibilita' dell'assicurazione generale obbligatoria INPS per le pensioni ai lavoratori dipendenti o di altro fondo o gestione speciale o cassa per le pensioni sostitutive ed esonerative hanno diritto di versare i contributi sindacali alle federazioni pensionati a carattere nazionale aderenti alle confederazioni sindacali rappresentate nel CNEL, attraverso trattenuta sulla pensione da autorizzarsi con delega personale volontaria sottoscritta dallo stesso titolare di pensione.

2. Le modalita' attraverso cui effettuare la trattenuta saranno stabilite con accordo diretto tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali interessate e gli amministratori dell'INPS o di altri enti interessati.

Art. 23-nonies

1. Il personale, direttivo e didattico, delle scuole materne gestite dagli enti locali, iscritto a suo tempo obbligatoriamente all'Istituto "Rosa Maltoni Mussolini", puo', a richiesta, ottenere il riconoscimento agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza degli anni di iscrizione al predetto istituto "Rosa Maltoni Mussolini".

2. Gli interessati, in servizio o collocati a riposo, dovranno presentare domanda al consiglio di amministrazione dell'INADEL, per riscattare il predetto periodo di iscrizione, onde ottenere i benefici previdenziali loro spettanti all'atto della cessazione dal servizio.

Art. 23-undecies

1. I trattamenti minimi delle pensioni liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti sono estesi ai titolari di assegni vitalizi a carico del soppresso Fondo invalidita' e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia alle condizioni e con le decorrenze previste dalle norme che hanno regolato nel tempo l'attribuzione dei trattamenti minimi stessi.

Art. 23-dudecies

1. Ai titolari di pensione di cui all'articolo 3 del presente decreto e' concesso entro il 31 ottobre 1972 un acconto di lire 30.000 in misura unica per tutti da riassorbirsi a carico anche dei superstiti ed eredi in sede di applicazione dei miglioramenti previsti dallo stesso articolo.

Art. 23-quattuordecies

1. All'articolo II della legge 30 aprile 1969, n. 153, e' aggiunto il seguente comma:
"Le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto e sesto del presente articolo, ed all'articolo 14, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, si applicano ai superstiti anche nel caso in cui il titolare di pensione di anzianita', liquidata a norma dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, sia deceduto prima di aver compiuto l'eta' prevista per il pensionamento di vecchiaia "
.

Art. 23-quinquiedecies

1. Per le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, liquidate in forma retributiva con decorrenza compresa tra il 1 gennaio 1971 e il 30 giugno 1972, i contributi volontari versati nell'assicurazione stessa danno luogo alla integrazione prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.