Sez. 2, Sentenza n. 4161 del 02/03/2015 (Rv. 634721 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE | Rimedi riparatori ex art. 1668, primo comma, cod. civ. - Utilità conseguibile - Contenuto - Limiti.
APPALTO (CONTRATTO DI) - GARANZIA - PER LE DIFFORMITÀ E VIZI DELL'OPERA - IN GENERE
In tema di appalto, il committente, qualora esperisca i rimedi riparatori di cui all'art. 1668, primo comma, cod. civ., deve conseguire la medesima utilità economica che avrebbe ottenuto se l'inadempimento dell'appaltatore non si fosse verificato, la cui determinazione va commisurata - nei limiti del valore dell'opera o del servizio - al "quantum" necessario per l'eliminazione dei vizi e delle difformità ovvero al "quantum" monetario per cui gli stessi vizi e difformità incidono sull'ammontare del corrispettivo in denaro pattuito, e non può tradursi nell'acquisizione di una utilità economica eccedente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1668 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)