Sez. 3, Sentenza n. 24 del 10/07/1981 Ud. (dep. 05/01/1982) Rv. 151456 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - INQUINAMENTO ATMOSFERICO - PERICOLO ALLA SALUTE PUBBLICA - È PRESUNTO - FONDAMENTO ESEGETICO - ECOLOGIA.*
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE - INQUINAMENTO ATMOSFERICO - PERICOLO ALLA SALUTE PUBBLICA - È PRESUNTO - FONDAMENTO ESEGETICO - ECOLOGIA.*
Il pericolo per la salute pubblica è presunto dalla legge connesso al fatto di inquinamento atmosferico, come risulta dall'art. 1 legge 13 luglio 1966, n. 615, che, nello stabilire il campo di applicazione della legge stessa, si riferisce alle emissioni di fumi, polveri, gas e odori nell'atmosfera - da impianti termici e industriali o mezzi motorizzati - Atti ad alterare le normali condizioni di salubrità dell'aria e che costituiscono "pertanto" pregiudizio diretto o indiretto alla salute dei cittadini e danno ai beni pubblici o privati. Con tale formulazione conclusiva della disposizione, evidenziata dal "pertanto", il legislatore ha voluto significare che il pregiudizio alla salute dei cittadini e il danno ai beni pubblici o privati sono conseguenza presunta della alterazione delle normali condizioni di salubrità dell'aria.*
Riferimenti normativi: Legge 13/07/1966 num. 615 art. 1 CORTE COST., Legge 13/07/1966 num. 615 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)