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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 15 luglio 1982, causa 228/81

Decisione
decisa il 1982-07-15
ECLI
ECLI:EU:C:1982:276

Epigrafe

Nel procedimento 228/81, causa avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte dal Bundesgerichtshof della Repubblica federale di Germania, a norma del protocollo del 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nell'ambito del ricorso promosso dinanzi al Bundesgerichtshof dalla Pendy Plastic Products BV, con sede in Helmond (Paesi Bassi), richiedente e ricorrente, avverso una decisione dell'Oberlandesgericht di Düsseldorf con cui veniva respinta la sua istanza di apposizione della formula esecutiva ad una sentenza pronunciata in contumacia dal tribunale olandese di Boscoducale nei confronti della Pluspunkt Handelsgesellschaft mbH, con sede in Neuss (Repubblica federale di Germania), opponente e resistente, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 27, n. 2, della Convenzione di Bruxelles e del combinato disposto dell'art. 20, 3o comma della Convenzione di Bruxelles e dell'art. 15 della Convenzione relativa alla comunicazione e alla notifica all'estero degli atti processuali ed extraprocessuali in materia civile e commerciale, stipulata all'Aia il 15 novembre 1965 (Tractatenblad 1966, n. 91), LA CORTE (Seconda Sezione), composta dai signori O. Due, presidente di Sezione, A. Chloros e F. Grévisse, giudici, avvocato generale: G. Reischl cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni e i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento

paragrafo 1
Con sentenza pronunciata in contumacia il 14 settembre 1979, il giudice olandese di Boscoducale condannava la ditta Pluspunkt Handelsgesellschaft mbH (in prosieguo: «Pluspunkt») che ha sede in Neuss (Repubblica federale di Germania) a versare alla ditta Pendy Plastic Products BV (in prosieguo: «Pendy») che ha sede in Helmond (Paesi Bassi), l'importo di 29979,25 fiorini, aumentato degli interessi stabiliti dalla legge a decorrere dal 6 dicembre 1978 e a sostenere le spese processuali fino alla data della sentenza, ammontanti a 1042,15 fiorini.
paragrafo 2
La Pendy, nell'intento di dare esecuzione a questa sentenza nella Repubblica federale di Germania, adiva il Landgericht di Düsseldorf, chiedendo l'apposizione della formula esecutiva, ma questa richiesta veniva respinta; detta sentenza veniva confermata in appello dall'Oberlandesgericht di Düsseldorf, che riteneva che l'apposizione della formula esecutiva sulla sentenza olandese pronunciata in contumacia era subordinata all'osservanza dei principi processuali stabiliti dagli artt. 27, n. 2, e 34, 2o comma, della Convenzione di Bruxelles, cioè doveva venir comunicata o notificata al convenuto indicato nella citazione.
paragrafo 3
Risulta dal fascicolo che la domanda giudiziale da cui è scaturita la sentenza olandese pronunciata in contumacia è stata trasmessa il 26 marzo 1979 al procuratore della Regina dei Paesi Bassi per la notifica.
paragrafo 4
La domanda giudiziale, come la citazione a comparire all'udienza dovevano venir notificate alla convenuta in Neuss, Kaarster Straße 36.
paragrafo 5
Poiché non è stato possibile effettuare la notifica all'indirizzo indicato, il 17 maggio 1979 1'Amtsgericht di Neuss rilasciava un attestato circa l'impossibilità di notificare il documento in questione, come prescritto dall'art. 6, 2o comma, della Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965, sulla comunicazione e sulla notifica all'estero degli atti processuali ed extraprocessuali in materia civile e commerciale.
paragrafo 6
Non essendo comparsa la convenuta Pluspunkt, il tribunale di Boscoducale, con sentenza interlocutoria dell'8 giugno 1979, in applicazione del combinato disposto dell'art. 20, 2o e 3o comma, della Convenzione di Bruxelles e dell'art. 15 della Convenzione dell'Aia, ingiungeva all'attrice, Pendy, di dimostrare che la convenuta aveva avuto la possibilità di ricevere la citazione in tempo utile o che si era fatto il necessario per consentirle di difendersi. Esso rinviava la trattazione al 20 luglio 1979.
paragrafo 7
Entro questa data, l'attrice produceva un estratto del registro di commercio ed una comunicazione dell'Amtsgericht di Neuss secondo la quale i documenti in suo possesso indicavano che l'indirizzo della convenuta era Kaarster Straße 36.
paragrafo 8
Da queste indicazioni, il tribunale di Boscoducale concludeva che la trasmissione alla procura olandese, risultante dal documento redatto il 26 marzo 1979, era sufficiente e pronunciava una sentenza in contumacia, il 14 settembre 1979, per la quale la Pendy ha chiesto l'apposizione della formula esecutiva da parte dei giudici tedeschi.
paragrafo 9
L'istanza di apposizione della formula esecutoria presentata dalla Pendy veniva respinta dal Landgericht di Düsseldorf, la cui pronuncia veniva confermata in appello dall'Oberlandesgericht di Dusseldorf.
paragrafo 10
Quest'ultimo ritiene che, a norma dell'art. 27, n. 2, e dell'art. 34, 3o comma, della Convenzione di Bruxelles, l'apposizione della formula esecutiva sulla sentenza contumaciale olandese sia subordinata alla prova del fatto che la domanda giudiziale è stata notificata alla convenuta.
paragrafo 11
Secondo lo stesso Oberlandesgericht, i Paesi Bassi e la Repubblica federale di Germania hanno aderito alla Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965; di conseguenza i documenti dovevano venir notificati alla convenuta come prescritto da questa Convenzione. Invece, a quanto dichiara l'Amtsgericht di Neuss, questa notifica non è stata eseguita, perché non è stato possibile reperire la convenuta all'indirizzo fornito dall'attrice, che ignorava che dall'aprile 1979 la convenuta aveva trasferito la sua sede da Neuss, Kaarster Straße 36, a Neuss, Erftstraße 80b.
paragrafo 12
Secondo il Bundesgerichtshof, il principio processuale del contraddittorio è stato violato, nella fattispecie, a danno della Pluspunkt, giacché la Pendy non ha impiegato la diligenza necessaria nell'accertare l'indirizzo esatto della sede della controparte e fornire la prova al giudice olandese. Il registro di commercio tedesco menziona solo la sede dell'impresa, nel caso specifico Neuss, quindi, nel caso della Pluspunkt, non vi erano state modifiche. Inoltre, il fatto che il giudice olandese abbia ritenuto regolare la notifica non basta a giustificare l'apposizione della formula esecutiva in forza della Convenzione di Bruxelles.
paragrafo 13
La Pendy proponeva ricorso (Rechtsbeschwerde) dinanzi al Bundesgerichtshof avverso la pronunzia dell'Oberlandesge-richts di Düsseldorf.
paragrafo 14
Con ordinanza dell'8 luglio 1981, l'ottava sezione civile del Bundesgerichtshof decideva di sottoporre alla Corte la seguente questione:
paragrafo 15
«Se, a norma dell'art. 27, n. 2, della Convenzione, il riconoscimento di una decisione emessa in un procedimento in cui il convenuto non si sia costituito in giudizio nello Stato d'origine, e la relativa domanda giudiziale non gli sia stata notificata regolarmente e in tempo congruo perché egli potesse presentare le proprie difese, possa essere rifiutato anche qualora il giudice dello Stato di origine abbia accertato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 20, 3o comma, della Convenzione e dell'art. 15 della Convenzione dell'Aia 15 novembre 1965 sulla notificazione e sulla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale, che il convenuto aveva avuto la possibilità di ricevere l'atto di citazione tempestivamente al fine di proporre le proprie difese».
paragrafo 16
Nella motivazione dell'ordinanza di rinvio, il Bundesgerichtshof dichiara che, in forza dell'art. 27, n. 2, e dell'art. 34, 3o comma della Convenzione di Bruxelles, l'istanza di apposizione della formula esecutiva può venir respinta solo per una delle ragioni enunciate dagli artt. 27 e 28 della detta Convenzione. Il Bundesgerichtshof tende a ritenere che gli artt. 34, 27 e 28 della Convenzione di Bruxelles stabiliscano quali sono i poteri di sindacato del giudice dello Stato richiesto. Se si volesse negare sempre, qualora il giudice dello Stato d'origine abbia adempiuto il suo obbligo di accertamento ai sensi dell'art. 20 della Convenzione, il potere del giudice dello Stato richiesto di controllare se, in caso di sentenza contumaciale, la domanda giudiziale sia stata tempestivamente notificata ai sensi dell'art. 27 della Convenzione, i poteri di controllo dei giudici dello Stato richiesto sarebbero, in caso di pronunzia contumaciale, in gran parte aboliti. D'altra parte, si potrebbe pure sostenere che, tenuto conto dell'art. 34, 3o comma, della Convenzione di Bruxelles, nei casi nei quali il giudice dello Stato d'origine abbia provveduto ad accertare se il convenuto sia stato posto in grado di difendersi, il risultato cui esso è pervenuto deve essere accettato dal giudice dello Stato richiesto, senza costituire oggetto di riesame.
paragrafo 17
L'ordinanza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 6 agosto 1981.
paragrafo 18
A norma dell'art. 5 del protocollo del 3 giugno 1979 e conformemente all'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte, hanno presentato osservazioni scritte il Governo della Repubblica federale di Germania, rappresentato dal sig. Christof Böhmer, in qualità di agente, il Governo della Repubblica italiana, rappresentato dal sig. Arnaldo Squillante, caposervizio del contenzioso diplomatico, dei trattati e delle questioni legislative, in qualità di agente e dal sig. Ennio Viola, avvocato dello Stato, il Governo del Regno Unito, rappresentato dal sig. R. N. Ricks, Treasury solicitor's Dept., in qualità di agente e dalla Commissione, rappresentata dal suo consigliere giuridico Erich Zimmermann, assistito dall'avv. Wolf-Dietrich Krause-Ablass, dello studio Bruckhaus, Kreifels, Winkhaus & Lieberknecht di Düsseldorf. Le parti nella causa principale non hanno presentato memorie.
paragrafo 19
Con ordinanza del 24 marzo 1982 la Corte, a norma dell'art. 95, §§ 1 e 2, del regolamento di procedura, ha deciso di affidare la causa alla Seconda Sezione.

SENTENZA › In fatto › II — Riassunto delle osservazioni scritte

paragrafo 1
Secondo il Governo tedesco, il problema sottoposto alla Corte verte sul rapporto tra l'art. 27, n. 2, e l'art. 20 della Convenzione di Bruxelles, sostituito, nel 3o comma, dall'art. 15 della Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965.
paragrafo 2
Il Governo tedesco sottolinea che nella sentenza Klomps e/Michel del 16 giugno 1981, la Corte ha ritenuto che, prima di risolvere i quesiti sottopostile, va ricordato che la Convenzione di Bruxelles contiene, nel titolo II, delle disposizioni le quali disciplinano, in modo diretto e particolareggiato, la competenza dei giudici dello Stato di origine, nonché delle disposizioni circa la verifica di tale competenza e della ricevibilità. Queste disposizioni, che sono vincolanti per il giudice di origine, sono atte a salvaguardare gli interessi dei convenuti. Questa circostanza ha consentito, allo stadio del riconoscimento e dell'esecuzione, che è disciplinato nel titolo III della Convenzione, di facilitare la libera circolazione delle sentenze nell'ambito della Comunità, mediante la semplificazione del procedimento di exequatur nonché la riduzione del numero dei motivi che possono ostare al riconoscimento ed all'esecuzione delle sentenze stesse. Fra questi motivi va annoverato quello di cui all'art. 27, punto 2o, il quale, al solo scopo di tutelare i diritti della difesa, contempla il rifiuto del riconoscimento e, a norma dell'art. 34, il rifiuto dell'esecuzione, nel caso eccezionale in cui le garanzie offerte dalla normativa dello Stato di origine e dalla stessa Convenzione non siano sufficienti per dare al convenuto la possibilità di difendersi dinanzi al giudice di origine.
paragrafo 3
L'art. 27, n. 2, della Convenzione ha come destinatario il giudice dello Stato richiesto di operare il riconoscimento e l'esecuzione, non già il giudice dello Stato d'origine. Per garantire la tutela del convenuto contumace, la disciplina mira a garantire che una sentenza non venga eseguita nei confronti del convenuto se questo non ha realmente avuto sufficienti possibilità, nelle more del giudizio, di far valere i suoi mezzi di difesa.
paragrafo 4
Secondo il Governo tedesco, l'art. 27, n. 2, della Convenzione è completato dagli artt. 46, n. 2, e 48 della Convenzione, dai quali si desume che una parte che chiede il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza pronunciata in contumacia deve produrre, in linea di massima, l'originale del documento comprovante che la domanda giudiziale è stata notificata al convenuto.
paragrafo 5
A norma degli artt. 27, n. 2, e 34, 2o comma, spetta al giudice dello Stato richiesto accertare, in base a detti documenti, se la notifica sia stata regolare e se sia stata fatta tempestivamente.
paragrafo 6
Quanto al controllo della tempestività con cui è stata operata la notifica, il Governo tedesco ritiene che il giudice dello Stato richiesto non sia vincolato né dalle disposizioni dello Stato d'origine né dalle disposizioni nazionali nel cui ambito egli agisce. Egli ha la facoltà di esaminare se il termine concesso al convenuto fosse praticamente sufficiente. Non può risultare che, pur se la notifica è stata rituale, sia opportuno rifiutare il riconoscimento poiché il convenuto non ha in pratica disposto di un termine sufficiente per preparare la sua difesa.
paragrafo 7
Quanto alla verifica della regolarità della notifica a norma dell'art. 27, n. 2, della Convenzione, pare pacifico che il giudice dello Stato richiesto deve procedere a detta verifica sotto il profilo del diritto dello Stato d'origine. A parere del Governo tedesco, sorge quindi il problema se, ed è il problema pregiudiziale più importante, il giudice dello Stato richiesto possa procedere alla verifica in piena indipendenza o sia vincolato dagli accertamenti operati dal primo giudice in forza dell'art. 20 della Convenzione di Bruxelles, dai quali risulta che sono state rispettate le disposizioni vigenti nello Stato d'origine per quel che riguarda le notifiche.
paragrafo 8
Il Governo tedesco ritiene che, per risolvere il quesito, si debba tener conto in particolare di un principio, ammesso sul piano internazionale, secondo il quale la libertà del giudice nell'indagine sui fatti e nella valutazione giuridica di una situazione è limitata solo quando ciò è espressamente previsto. Il Governo tedesco cita l'esempio della Convenzione tedescoolandese sul riconoscimento e sull'esecuzione del 30 agosto 1962 (BGBl. 1965, II parte, pag. 27) il cui art. 5, § 1, dispone che il giudice dello Stato richiesto è vincolato dagli accertamenti del primo giudice se questi riguardano la competenza.
paragrafo 9
A giudizio del Governo tedesco, l'art. 27, n. 2, della Convenzione di Bruxelles non dispone limitazione delle competenze del giudice dello Stato richiesto, dunque questi non è vincolato né dagli accertamenti di fatto né dalle considerazioni di diritto del giudice dello Stato d'origine.
paragrafo 10
Questa interpretazione trova conferma negli obiettivi della Convenzione di Bruxelles e della Convenzione dell'Aia, che mirano a tutelare il convenuto, affidando questa tutela a due giudici diversi, quello dello Stato d'origine e quello dello Stato richiesto.
paragrafo 11
Se il giudice dello Stato richiesto fosse vincolato dagli accertamenti di fatto e dalla valutazione giuridica del primo giudice, l'art. 27, n. 2, della Convenzione di Bruxelles perderebbe il suo senso ed il rispetto dei diritti della difesa, principio di ordine pubblico, non sarebbe più garantito.
paragrafo 12
Secondo il Governo tedesco, questo principio non può venir lasciato all'esclusiva valutazione del primo giudice. Il giudice richiesto funge, quindi, da organo di controllo.
paragrafo 13
Questa interpretazione è corroborata dalla sentenza 16 giugno 1981 (Klomps e/Michel, 166/80, non ancora pubblicata) nella quale la Corte ha riconosciuto che, anche se un giudice dello Stato d'origine ha espressamente dichiarato che la notifica è stata rituale, il giudice dello Stato richiesto deve, in forza dell'art. 27, n. 2, della Convenzione, esaminare se detta notifica sia realmente stata fatta tempestivamente.
paragrafo 14
Il Governo della Repubblica federale di Germania propone di risolvere la questione come segue:
paragrafo 15
«La dichiarazione del giudice dello Stato d'origine, emessa in forza del combinato disposto dall'art. 20, 3o comma, della Convenzione di Bruxelles e dall'art. 15 della Convenzione dell'Aia, riguardante la comunicazione e la notifica, con cui si stabilisce che il convenuto ha avuto la possibilità di ricevere la citazione tempestivamente per potersi difendere, non impedisce al giudice dello Stato richiesto di vagliare se sia opportuno rifiutare il riconoscimento della sentenza pronunciata in contumacia nello Stato d'origine in base all'art. 27, n. 2, della Convenzione di Bruxelles».
paragrafo 16
Il Governo del Regno Unito sottolinea che la Repubblica federale di Germania ed i Paesi Bassi hanno ratificato la Convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965. Tenuto conto di questa circostanza, il giudice originariamente adito deve, tenuto conto del tenore dell'art. 20, 3o comma, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, applicare l'art. 15 della Convenzione dell'Aia e verificare se la notifica sia stata effettuata come prescritto da questo articolo.
paragrafo 17
Nelle sue osservazioni, il Governo del Regno Unito parte dal presupposto, desunto dal tenore della questione pregiudiziale, che il giudice olandese ha ritenuto che fossero soddisfatti i presupposti di cui all'art. 15 della Convenzione dell'Aia e di cui all'art. 20 della Convenzione di Bruxelles.
paragrafo 18
Secondo il Governo del Regno Unito, la questione pregiudiziale verte sul problema se il fatto che il giudice olandese abbia ritenuto rituale la notifica impedisca al giudice tedesco di negare il riconoscimento della sentenza a norma della Convenzione di Bruxelles.
paragrafo 19
L'art. 34, 2o comma, della Convenzione di Bruxelles dispone che l'istanza di apposizione della formula esecutiva può venir respinta solo per uno dei motivi specificati dagli artt. 27 e 28. Il motivo pertinente nella fattispecie è compreso nell'art. 27, n. 2, secondo il quale una decisione non viene riconosciuta «se la domanda giudiziale non è stata notificata o comunicata al convenuto contumace regolarmente ed in tempo congruo perché questi possa presentare le sue difese».
paragrafo 20
A giudizio del Governo del Regno Unito, questo testo chiaro implica che il giudice, che si sia formato il convincimento che la notifica non sia stata eseguita regolarmente o non sia stata tempestiva, deve rifiutare il riconoscimento.
paragrafo 21
Il giudice può derogare a questo imperativo solo qualora l'efficacia del medesimo sia palesemente paralizzata, in modo espresso o tacito, da altri articoli della Convenzione. Non si può interpretare l'art. 27 della Convenzione di Bruxelles nel senso che essa escluda espressamente o implicitamente questo imperativo. D'altro canto, nulla consente di pensare che l'art. 20 abbia lo scopo di limitare la competenza che il n. 2 dell'art. 27 conferisce al giudice dello Stato richiesto.
paragrafo 22
Secondo il Governo del Regno Unito, che si richiama alla sentenza del 21 maggio 1980 (Denilauer e/Couchet Frères, 125/79, Race. 1980, pag. 1569), sarebbe assurdo obbligare il giudice dello Stato richiesto a riconoscere una decisione qualora ritenga che nello Stato d'origine non siano stati rispettati i diritti della difesa.
paragrafo 23
A giudizio del Governo del Regno Unito, che si richiama alla dottrina (Droz — Compétence judiciaire et effets des jugements dans le Marché Commun — Dalloz 1972, nn. 504/505), il n. 2 dell'art. 27 ha lo scopo di garantire il rispetto di un principio giuridico fondamentale secondo cui il riconoscimento di una decisione va negato se il convenuto non ha potuto prendere visione del contenuto dell'atto notificato.
paragrafo 24
Questo modo di vedere trova conferma nella relazione Jenard sulla Convenzione di Bruxelles (GU 1979, C 59), ove alle pagg. 44 e 45 si dichiara: ... «supposto che l'atto sia stato regolarmente notificato, il riconoscimento può essere rifiutato, ove il giudice davanti al quale esso viene invocato ritenga che l'atto non sia stato trasmesso al convenuto in tempo congruo perché questi possa presentare le proprie difese». Il Governo del Regno Unito ritiene che il riconoscimento andrebbe negato a fortiori qualora — come nel caso in esame — l'atto introduttivo non sia stato notificato al convenuto.
paragrafo 25
La soluzione del quesito del Bundesgerichtshof dovrebbe quindi essere affermativa.
paragrafo 26
Secondo il Governo italiano, si desume dal tenore dell'art. 27, n. 2, della Convenzione di Bruxelles che il giudice di ciascuno Stato firmatario non solo ha la facoltà, ma ha pure il dovere di non riconoscere la decisione straniera nei casi contemplati da questa disposizione. Infatti, il giudice dello Stato richiesto può controllare, autonomamente, la regolarità della notifica della domanda giudiziale e la conformità del termine concesso al convenuto per provvedere alla sua difesa.
paragrafo 27
Il Governo italiano ritiene che questa interpretazione sia suffragata in particolare dall'esistenza dell'art. 34, 3o comma. Dal fatto che gli autori della Convenzione hanno giudicato opportuno precisare che «in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito», si arguisce a contrario che il giudice dello Stato richiesto dispone di un potere autonomo di controllo il cui oggetto è precisato dall'art. 27, n. 2, della Convenzione.
paragrafo 28
Questa interpretazione è inoltre confermata dall'indole di ordine pubblico della procedura esecutiva, giacché il diritto al contraddittorio è fondamentale e inviolabile ed implica la possibilità di disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la propria difesa (artt. 7 e 8 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata dall'assemblea generale dell'ONU il 10 dicembre 1948; art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950).
paragrafo 29
A giudizio del Governo italiano, l'apposizione della formula esecutiva su una decisione straniera presuppone che questa sia stata emanata a conclusione di un rituale procedimento. Orbene, se il diritto di difesa non è stato rispettato, non si può parlare di contumacia. Il procedimento è irregolare e implica l'inesistenza, o quanto meno la nullità, della decisione.
paragrafo 30
Questo rilievo conferma la facoltà del giudice dello Stato richiesto di verificare la regolarità del procedimento e, quindi, la validità della decisione straniera.
paragrafo 31
La questione sottoposta dovrebbe quindi venir risolta affermativamente.
paragrafo 32
La Commissione dichiara che, tenuto conto dell'art. 27, n. 2, della Convenzione di Bruxelles, spetta al giudice dello Stato richiesto controllare che la notifica della domanda giudiziale sia stata regolare e tempestiva.
paragrafo 33
Si desume dalla relazione Jenard (ad. art. 27 della Convenzione) e dal n. 15 della sentenza 16 giugno 1981 (causa 166/80, Klomps e/Michel) che per controllare la regolarità della notifica il giudice dello Stato richiesto deve richiamarsi alla legge nazionale dello Stato d'origine e non è vincolato dagli accertamenti effettuati in merito dal giudice dello Stato d'origine.
paragrafo 34
La Commissione sottolinea che la notifica degli atti processuali all'estero è disciplinata da norme diverse nei vari Stati aderenti alla Convenzione. Come precisa la relazione Jenard (ad. art. 20), il sistema tedesco di notifica presuppone l'intervento delle pubbliche autorità del luogo di residenza del destinatario dell'atto, che sono competenti nel trasmettergli copia del documento. In linea generale, il giudice tedesco non può pronunciarsi in contumacia del convenuto se non viene prodotta la prova irrefutabile della consegna dell'atto al destinatario. In altri paesi, specie nei Paesi Bassi, un atto destinato a chi risiede all'estero si considera notificato allorché l'ufficiale giudiziario l'ha trasmesso al Pubblico Ministero del giudice competente oppure lo ha rispedito al Ministero degli esteri.
paragrafo 35
Tenuto conto di quanto precede, e del contenuto degli artt. 20 e 27, n. 2, della Convenzione di Bruxelles, che non prescrivono affatto che il convenuto abbia realmente avuto conoscenza dell'atto da trasmettere o da notificare, pare che il giudice tedesco richiesto debba limitarsi a controllare se, nella fattispecie, sono state rispettate le formalità prescritte dalla legge olandese per la notifica mediante trasmissione al Pubblico Ministero.
paragrafo 36
La Commissione sottolinea tuttavia che la disciplina vigente nei Paesi Bassi, secondo la quale la notifica al convenuto straniero può effettuarsi nel territorio dello Stato cui appartiene il giudice adito, fa sì che una pronuncia in contumacia può venir emessa nei confronti del convenuto anche se questi non è stato informato dell'azione pendente nei suoi confronti.
paragrafo 37
A giudizio della Commissione, gli Stati firmatari della Convenzione di Bruxelles erano coscienti, redigendo l'art. 20, 2o e 3o comma, e l'art. 27, n. 2, che, nell'ambito di un siffatto sistema di notifiche, il convenuto avrebbe dovuto fruire di ulteriori misure di tutela. È questo il motivo per cui il controllo della regolarità della notifica della domanda giudiziale e della tempestività della stessa è stato affidato tanto al giudice dello Stato d'origine, quanto a quello dello Stato richiesto.
paragrafo 38
Questa interpretazione pare confermata dalla Corte che, nella sentenza 16 giugno 1981 (causa 166/80, Klomps e/Michel) dichiara: «il giudice richiesto, in via generale, può limitarsi ad accertare se il termine, a partire dalla data in cui la notifica o comunicazione è stata regolarmente effettuata, abbia lasciato al convenuto abbastanza tempo per difendersi. Cionondimeno egli deve accertare se, nel caso concreto, sussistono circostanze eccezionali che portino a concludere che la notifica o comunicazione, benché regolare, non è stata tuttavia sufficiente ... per far decorrere il termine prescritto dall'art. 27, punto 2».
paragrafo 39
Secondo la Commissione, risulta dai fatti esposti nel provvedimento di rinvio che la notifica della domanda giudiziale è stata effettuata in modo tale che la Pluspunkt non ha avuto modo di preparare la sua difesa. L'invio della domanda giudiziale al Pubblico Ministero olandese nel marzo del 1979 non consentiva in alcun modo alla convenuta di apprendere l'esistenza di un'azione pendente nei suoi confronti.
paragrafo 40
La Commissione propone di risolvere come segue il quesito sottoposto dal Bundesgerichtshof:
paragrafo 41
«Il giudice richiesto può rifiutare di riconoscere ed eseguire una decisione nei casi contemplati dall'art. 27, n. 2, della Convenzione, pur sé il giudice dello Stato d'origine ha accertato, conformemente al combinato disposto dell'art. 20, 3o comma, della Convenzione e dell'art. 15 della Convenzione sulla comunicazione e sulla notifica stipulata all'Aia, che il convenuto ha avuto la possibilità di ricevere la citazione tempestivamente per potersi difendere».

SENTENZA › In fatto › III — La fase orale

paragrafo 1
All'udienza del 6 maggio 1982, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dall'aw. Dr. W.-D. Krause-Ablass (assistente del sig. Zimmermann), del foro di Düsseldorf, ha svolto le proprie osservazioni.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 17 giugno 1982.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con ordinanza 8 luglio 1981, pervenuta nella cancelleria della Corte il 6 agosto 1981, il Bundesgerichtshof, a norma del protocollo del 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione, da parte della Corte di giustizia, della Convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ha sottoposto alla Corte una domanda pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 27, n. 2, della Convenzione di Bruxelles e dell'art. 15 della Convenzione dell'Aia 15 novembre 1965, relativa alla comunicazione ed alla notifica all'estero degli atti processuali ed extraprocessuali in materia civile o commerciale (Tractatenblad 1966, n. 91).
punto 2
La questione è stata sollevata nell'ambito della Rechtsbeschwerde con cui la ditta Pendy Plastic Products BV (in prosieguo Pendy Plastic) con sede in Helmond (Paesi Bassi) ha impugnato una pronunzia dell'Oberlandesgericht di Düsseldorf che respingeva la sua richiesta di apposizione della formula esecutiva sulla sentenza, pronunciata in contumacia il 14 settembre 1979 dal Tribunale olandese di Boscoducale, con la quale la Pluspunkt Handelsgesellschaft mbH (in prosieguo Pluspunkt) con sede in Neuss (Repubblica federale di Germania), veniva condannata a pagare alla richiedente la somma di fiorini 29979,25, oltre agli interessi legali a decorrere dal 6 dicembre 1978 e alle spese di causa fino alla data della suddetta sentenza, per un importo di fiorini 1042,15.
punto 3
Dal fascicolo si desume che la domanda giudiziale che ha condotto alla sentenza olandese pronunciata in contumacia veniva trasmessa il 26 marzo 1979 al procuratore competente dei Paesi Bassi ai fini della notifica. Il suddetto atto, nonché la citazione a comparire all'udienza del 27 aprile 1979, dovevano essere notificati alla convenuta in Neuss, Kaarster Straße 36. Il 17 maggio 1979, l'Amtsgericht di Neuss, come prescritto dall'art. 6, 2o comma, della Convenzione dell'Aia 15 novembre 1965, ratificata dal Regno dei Paesi Bassi e dalla Repubblica federale di Germania, rilasciava un attestato circa l'impossibilità di notificare i documenti in questione.
punto 4
La convenuta Pluspunkt non essendo comparsa, il tribunale olandese di Boscoducale, con sentenza interlocutoria dell'8 giugno 1979, ingiungeva all'attrice, Pendy Plastic, di dimostrare che la convenuta aveva avuto la possibilità di ricevere tempestivamente la citazione o che si era fatto il necessario per consentirle di difendersi. All'udienza del 20 luglio 1979 la richiedente produceva un estratto del registro di commercio e una comunicazione dell'Amtsgericht di Neuss, secondo la quale dai documenti in suo possesso risultava che l'indirizzo della resistente era Kaarster Straße 36.
punto 5
In base a questi dati, il tribunale olandese di Boscoducale riteneva sufficiente la trasmissione dell'atto alla procura olandese, certificata dal documento del 26 marzo 1979, e, il 14 settembre 1979, pronunciava la sentenza in contumacia per la quale la Pendy Plastic ha chiesto al giudice tedesco l'apposizione della formula esecutiva.
punto 6
Nell'ordinanza 8 luglio 1981, il Bundesgerichtshof riferisce l'opinione dell'Oberlandesgericht di Düsseldorf. Secondo questo giudice la richiedente non aveva fatto il possibile per accertare l'indirizzo commerciale dell'opponente e per fornirne la prova al giudice olandese, in quanto il registro di commercio menzionava solo la sede dell'impresa, nel caso specifico Neuss, che nel caso dell'opponente, era rimasto invariato. Il principio processuale del contraddittorio era stato quindi violato a danno dell'opponente. Secondo lo stesso Oberlandesgericht, il fatto che il giudice olandese abbia ritenuto regolare la notifica, non basta a giustificare l'apposizione della formula esecutiva a norma della Convenzione di Bruxelles.
punto 7
In questa situazione, il Bundesgerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione: «Se a norma dell'art. 27, n. 2, della Convenzione, il riconoscimento di una decisione emessa in un procedimento in cui il convenuto non si sia costituito in giudizio nello Stato d'origine, e la relativa domanda giudiziale non gli sia stata notificata regolarmente e in tempo congruo perché egli potesse presentare le proprie difese, possa essere rifiutato anche qualora il giudice dello Stato di origine abbia accertato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 20, 3o comma, della Convenzione e dell'art. 15 della Convenzione dell'Aia 15 novembre 1965 sulla notificazione e sulla comunicazione all'estero degli atti processuali ed extraprocessuali in materia civile e commerciale, che il convenuto aveva avuto la possibilità di ricevere l'atto di citazione tempestivamente al fine di proporre le proprie difese».
punto 8
È opportuno osservare, in via preliminare, che, secondo la stessa motivazione dell'ordinanza di rinvio, la controversia per la cui soluzione il Bundesgerichtshof ha sollevato la questione pregiudiziale verte in realtà non solo sul riconoscimento bensì anche sull'esecuzione nella Repubblica federale di Germania di una decisione del giudice olandese. Questa premessa necessaria ha tuttavia, nel presente caso, una portata molto limitata. Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziali sono infatti disciplinati nello stesso titolo III della Convenzione di Bruxelles. L'art 34, in materia di esecuzione, precisa che l'istanza di apposizione della formula esecutiva può essere respinta solo per uno dei motivi contemplati negli artt. 27 e 28, relativi anch'essi al riconoscimento delle decisioni giudiziali.
punto 9
La questione sollevata dal Bundesgerichtshof consiste quindi sostanzialmente nel determinare se, nell'ambito della Convenzione di Bruxelles, il giudice dello Stato richiesto possa basarsi sull'art. 27, n. 2 della Convenzione per negare il riconoscimento o l'apposizione della formula esecutiva alla decisione adottata dal giudice di un altro Stato, parte contraente della Convenzione, o sia invece vincolato dai risultati cui è giunto il giudice dello Stato d'origine nell'applicare l'art. 20, 3o comma della Convenzione di Bruxelles e l'art. 15 della Convenzione dell'Aia 15 novembre 1965.
punto 10
A norma dell'art. 27, n. 2, della Convenzione di Bruxelles, le decisioni dei giudici degli altri Stati contraenti «non sono riconosciute», «se la domanda giudiziale non è stata comunicata o notificata al convenuto contumace, regolarmente e in tempo utile perchè questi possa presentare le proprie difese». L'art 46, n. 2 della stessa Convenzione stabilisce, del resto, che la parte che invoca il riconoscimento o chiede l'esecuzione, in uno Stato membro, di una sentenza pronunciata in contumacia in un altro Stato membro, deve produrre l'originale o una copia certificata del documento comprovante che la domanda giudiziale è stata comunicata o notificata al contumace.
punto 11
Dal canto suo, l'art 20, 2o comma, della Convenzione di Bruxelles stabilisce che nel caso in cui il convenuto, domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, è citato dinanzi ad un giudice di un altro Stato contraente e non comparisce, il giudice deve sospendere il processo fintantoché non si sia accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale in tempo utile perchè possa presentare le proprie difese o che è stato fatto tutto il possibile in tal senso. Ai sensi dell'art. 20, 3o comma, queste disposizioni sono state sostituite dall'art. 15 della Convenzione dell'Aia 15 novembre 1965 qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale in esecuzione della suddetta Convenzione.
punto 12
Come ha accertato il Bundesgerichtshof, nella fattispecie si verificava proprio tale situazione, essendo il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica federale di Germania entrambe parti contraenti della Convenzione dell'Aia. Nello stesso modo dell'art. 20, 2o comma, della Convenzione di Bruxelles, ma con modalità molto più complete e precise, l'art. 15 della Convenzione dell'Aia indica in quali casi la domanda giudiziale possa considerarsi comunicata, notificata o rimessa al convenuto il quale, domiciliato all'estero, non compare in giudizio.
punto 13
Senza armonizzare i vari sistemi di comunicazione e di notifica degli atti giudiziari all'estero vigenti negli Stati membri, la Convenzione di Bruxelles mira a garantire una tutela effettiva dei diritti del convenuto. Questa è la ragione per cui il controllo della regolarità della notifica della domanda giudiziale è stato affidato tanto al giudice dello Stato d'origine, quanto al giudice dello Stato richiesto. Lo scopo dell'art. 27 della Convenzione esige quindi che il giudice dello Stato richiesto proceda al controllo di cui al n. 2 di questo articolo, nonostante la decisione emanata dal giudice dello Stato di origine, ai sensi dell'art. 20, 2o e 3o comma. Tale controllo conosce un solo limite, contemplato dall'art. 34, 3o comma della Convenzione, a norma del quale in nessun caso la decisione straniera può formare oggetto di un riesame del merito.
punto 14
La questione sollevata dal Bundesgerichtshof va quindi risolta nel senso che il giudice dello Stato richiesto, qualora ritenga soddisfatte le condizioni di cui all'art. 27, n. 2, della Convenzione di Bruxelles, può negare il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione giudiziale, anche qualora il giudice dello Stato d'origine abbia ritenuto provato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 20, 3o comma, della Convenzione e dell'art. 15 della Convenzione dell'Aia 15 novembre 1965, che il convenuto, rimasto contumace, aveva avuto la possibilità di ricevere la domanda giudiziale tempestivamente per potersi difendere.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 15
Le spese sostenute dai Governi della Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica italiana, dal Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta pertanto statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Seconda Sezione), pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Bundesgerichtshof, con ordinanza 8 luglio 1981, dichiara: Il giudice dello Stato richiesto, qualora ritenga soddisfatte le condizioni di cui all'art. 27, n. 2, della Convenzione di Bruxelles, può negare il riconoscimento e l'esecuzione di una decisione giudiziale anche qualora il giudice dello Stato d'origine abbia ritenuto provato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 20, 3o comma, della Convenzione e dell'art. 15 della Convenzione dell'Aia 15 novembre 1965, che il convenuto, rimasto contumace, aveva avuto la possibilità di ricevere la domanda giudiziale tempestivamente per potersi difendere.

Firme

Due Chloros Grévisse Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 15 luglio 1982. Per il cancelliere H. A. Rühi amministratore principale Il presidente della Seconda Sezione O. Due

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