diritto.io

Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con legge 8 maggio 1949, n. 285, e ratificato con ulteriori modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, concernente provvedimenti per la cooperazione

Testo in vigore al

Art. 14 Divieto di trasformazione delle societa' cooperative

1. Le societa' cooperative non possono essere trasformate in societa' ordinarie, anche se tale trasformazione sia deliberata all'unanimita'.

Art. 15 Contributi e spese per le ispezioni

1. L'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e' sostituito dal seguente:
"Le societa' cooperative dovranno versare, in relazione al numero dei soci ed al capitale versato, un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie nella misura e con le modalita' che saranno stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Le cooperative che sono aderenti alle associazioni nazionali di cui all'articolo 4 del presente decreto, verseranno tale contributo alla rispettiva associazione. Le altre verseranno i contributi stessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvedera' a depositarli presso un istituito di credito di diritto pubblico.
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale saranno stabilite le modalita' relative all'amministrazione dei contributi di pertinenza del Ministero, i quali saranno destinati alla copertura delle spese comunque connesse con le ispezioni ordinarie, comprese quelle per la formazione di personale qualificato per l'esecuzione delle ispezioni medesime.
Qualora al termine di ciascun biennio le spese sostenute dal Ministero risultassero inferiori al gettito dei contributi di revisione, il Ministero disporra' l'erogazione della differenza per lo svolgimento di corsi atti a formare personale qualificato per l'esecuzione delle ispezioni ed a favore del movimento cooperativo in genere, anche tramite le associazioni nazionali di categoria giuridicamente riconosciute.
Le spese relative alle ispezioni straordinarie saranno a carico del bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale".

Art. 18 Comitato

1. L'articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche, e' sostituito dal seguente:
"La commissione centrale per le cooperative costituisce nel suo seno un comitato composto:
1) dal presidente e dal vice-presidente della commissione;
2) da tre membri scelti fra quelli indicati al n. 2 dell'articolo 18;
3) da un rappresentante per ciascuna associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela riconosciuta.
I componenti del comitato, in caso di impedimento o di assenza, possono farsi sostituire da altri membri - effettivi o supplenti - della commissione centrale per le cooperative, appartenenti alla rispettiva amministrazione o associazione.
Spetta al comitato:
a) esprimere il proprio parere sui ricorsi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale contro i provvedimenti prefettizi ai sensi del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e del presente decreto;
b) esprimere in via definitiva il proprio parere, nei casi di urgenza, sulle questioni di competenza della commissione;
c) esprimere il proprio parere sulle questioni di competenza della commissione che la commissione stessa ritenga di deferire, per l'esame in via definitiva, al comitato o per quelle per le quali la commissione ritenga di affidare al comitato, eventualmente integrato da altri membri della commissione o dagli esperti di cui all'articolo 20, comma quarto, compiti di studi o di preventivo esame.
Il comitato puo' anche, nei casi nei quali e' investito dell'esame in via definitiva delle questioni, rinviarle alla commissione su richiesta di almeno tre membri.
Il comitato si riunisce ordinariamente almeno una volta al mese e straordinariamente su richiesta del presidente o di almeno tre membri".

Art. 19

2. Art. 29-bis. - (Diffusione dei principi cooperativi). - "Oltre alle funzioni di vigilanza previste dalle norme vigenti spetta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale assumere iniziative intese a favorire:
a) lo sviluppo della cooperazione;
b) la diffusione dei principi cooperativi anche attraverso corsi per cooperatori;
c) la qualificazione professionale dei dirigenti di cooperative.
Le funzioni di cui ai punti a) e c) saranno attuate per il tramite delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo debitamente riconosciute; le iniziative di cui al punto b) saranno attuate con la collaborazione delle predette associazioni.
La relativa spesa gravera' sul capitolo 1241 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1970, e sui corrispondenti capitoli peri gli esercizi successivi".

Art. 20 Rappresentanza cooperativa nel comitato esecutivo della sezione speciale per il credito alla cooperazione, presso la Banca nazionale del lavoro

1. Al secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, e successive modifiche, e' aggiunto, dopo il numero 4), il seguente:
"5) da tre rappresentanti designati dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche".1

Art. 21 Disposizioni transitorie

1. Le societa' cooperative legalmente costituite prima dell'entrata in vigore della presente legge non sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302; nel testo modificato dal precedente articolo 3 circa il limite minimo del valore nominale di ciascuna quota od azione.

2. I consorzi di cooperative in forma di societa' cooperative e quelli di cooperative ammissibili ai pubblici appalti gia' costituiti fino alla data di entrata in vigore della presente legge non sono tenuti ad adeguarsi ne' alle disposizioni della lettera b) del secondo comma, ne' a quelle del terzo comma dell'articolo 27 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato con la legge 2 aprile 1951, n. 302, nel testo modificato dal precedente articolo 5.

Art. 22 Modificazioni statutarie

1. Le deliberazioni di modifica, per adeguare gli atti costitutivi alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del codice civile, essere prese con le modalita' e la maggioranza dell'assemblea ordinaria stabilite dall'atto costitutivo.

Art. 23 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore dopo 60 giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 febbraio 1971
SARAGAT
COLOMBO - DONAT-CATTIN -
RESTIVO - FERRARI AGGRADI
- LAURICELLA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO