Sez. 5, Sentenza n. 12453 del 12/10/2001 (Rv. 549605 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE | Fabbricati rurali - Destinazione agricola - Sussistenza - Valutazione separata dal fondo sul quale insistono - Ammissibilità - Esclusione.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE
In tema di I.N.V.I.M, i fabbricati rurali, quando siano destinati all'abitazione di coloro che attendono col proprio lavoro alla manuale coltivazione della terra, o al ricovero del bestiame o alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari dei terreni nonché alla custodia e conservazione di macchine e attrezzi agricoli (art. 16 R.D. 8 ottobre 1931 n. 1572), non possono essere valutati separatamente dal terreno agricolo sul quale insistono, essendo inseriti nel catasto terreni ed esenti da imposta.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/09/1991 num. 299 art. 1 CORTE COST., Legge 18/11/1991 num. 363 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)