Sez. 1, Sentenza n. 7106 del 25/05/2001 (Rv. 546975 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Violazione dei limiti di velocità - Accertamento a mezzo apparecchiature in dotazione alla polizia stradale - Fonte di prova - Ammissibilità - Prova contraria - Limiti.
CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE
Per il disposto dell'art. 103 codice stradale del 1959, nel testo modificato dall'art. 13 D.L. 6 febbraio 1987, n. 16 (convertito in legge 30 marzo 1987, n. 132), costituiscono fonti di prova ai fini della rilevazione della velocità dei veicoli le risultanze degli speciali strumenti adottati dagli organi di polizia stradale debitamente omologati. Tale efficacia probatoria dura fino a quando risulti accertato nel caso concreto, sulla base di circostanze di fatto allegate dall'opponente e non contestate ovvero debitamente provate, il difetto di costruzione, di installazione o di funzionamento del dispositivo di rilevazione.
Riferimenti normativi: DPR 15/06/1959 num. 393 art. 103 CORTE COST., Cod. Strada art. 103 CORTE COST., Decreto Legge 06/02/1987 num. 16 art. 13 CORTE COST., Legge 30/03/1987 num. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)