Sez. 2, Sentenza n. 3500 del 22/10/1975 (Rv. 377674 - 01)
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - EFFETTI - RIDUZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - RIDUZIONE DELLE DONAZIONI - ORDINE DELLE RIDUZIONI - DONAZIONE PIU RECENTE A NON COEREDE - ESCLUSIONE DELLA RIDUZIONE - ACCETTAZIONE SENZA BENEFICIO D'INVENTARIO - ESCLUSIONE DELLA RIDUZIONE - DONAZIONE MENO RECENTE A COEREDE - LIMITI DELLA RIDUZIONE.*
SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - EFFETTI - RIDUZIONE DELLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE - RIDUZIONE DELLE DONAZIONI - ORDINE DELLE RIDUZIONI - DONAZIONE PIU RECENTE A NON COEREDE - ESCLUSIONE DELLA RIDUZIONE - ACCETTAZIONE SENZA BENEFICIO D'INVENTARIO - ESCLUSIONE DELLA RIDUZIONE - DONAZIONE MENO RECENTE A COEREDE - LIMITI DELLA RIDUZIONE.*
La legge stabilisce rigorosamente l'ordine secondo cui deve operarsi la riduzione delle Disposizioni lesive di legittima, disponendo che in primo luogo si riducono le Disposizioni testamentarie e, in secondo luogo, le donazioni, cominciando dall'ultima e risalendo gradatamente alle donazioni anteriori. Pertanto, qualora il legittimario non possa aggredire la donazione di data piu recente, effettuata a favore di donatario non coerede, per aver accettato l'eredita senza far ricorso al beneficio di inventario (che e richiesto come condizione per agire in riduzione contro donatari non coeredi), non puo piu aggredire la donazione meno recente a favore del coerede, se non nei limiti in cui risulti dimostrata la insufficienza della donazione piu recente a reintegrare la quota di riserva. (Conf 1562/64; 1721/42).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 555, Cod. Civ. art. 558, Cod. Civ. art. 559, Cod. Civ. art. 564 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)