Sez. L, Sentenza n. 5011 del 28/02/2013 (Rv. 625432 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - TRASFERIMENTI | Assegnazione temporanea del lavoratore - Protrazione per un durata assolutamente esorbitante - Conseguenze - Cessazione dell'assegnazione - Possibilità - Limiti - Ragioni giustificatrici - Necessità - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - TRASFERIMENTI
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, la protrazione dell'assegnazione temporanea per una durata assolutamente esorbitante l'originario provvedimento (nella specie, per dodici anni) radica una situazione di fatto di concreta individuazione della sede di lavoro. Ne consegue che trova applicazione l'art. 2103 cod. civ. e la cessazione dell'assegnazione temporanea può essere disposta solo in presenza di ragioni giustificatrici, equivalendo sostanzialmente ad un trasferimento del lavoratore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 32, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 5 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)