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Sez. 5 - , Sentenza n. 8538 del 09/11/2018 Ud. (dep. 27/02/2019) Rv. 275890 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Ascolto, da parte di un terzo, di una telefonata in viva voce con il consenso di uno dei due interlocutori - Riconducibilità all'istituto delle intercettazioni - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275890-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE

Le intercettazioni, regolate dagli artt. 266 e segg. cod. proc. pen., consistono nella captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscano con l'intenzione e con modalità oggettivamente idonee a escludere altri, attuata da soggetto estraneo alla stessa mediante strumenti tecnici di percezione tali da vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del suo carattere riservato; ne consegue che l'ascolto di una telefonata in viva voce da parte di un terzo, con il consenso di uno degli autori della conversazione, non è riconducibile alla nozione di intercettazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Cod. Pen. art. 612 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)