Sez. 2, Sentenza n. 101 del 14/01/1974 (Rv. 367650 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - OPPORTUNITA DI DISPORRE LA CONSULENZA - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
L'ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito ed il mancato Esercizio di tale potere non puo, pertanto, costituire oggetto di censura in Sede di legittimita. (Conf 1836'73, mass n 364835).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)