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Sez. 2, Ordinanza n. 27045 del 18/10/2024 (Rv. 672807-01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - DIRETTORE E DIREZIONE DEI LAVORI | Direttore dei lavori - Obbligazioni relative - Contenuto - Omessa vigilanza, omesse disposizioni e violazione dell'obbligo di riferire al committente - Responsabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2024-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672807-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - DIRETTORE E DIREZIONE DEI LAVORI

Nelle obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, che delle modalità esecutive al capitolato e alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti gli accorgimenti per evitare difetti costruttivi, cosicché incorre in responsabilità il professionista che ometta di vigilare e impartire le opportune disposizioni al riguardo, di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in mancanza, di riferire al committente.

Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)