Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra
Testo in vigore al
Titolo I. Del diritto alla pensione di guerra in generale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Ai militari delle Forze armate, agli appartenenti a Corpi o servizi ausiliari, alle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana, che abbiano in guerra riportato ferite o lesioni o contratto infermita', da cui sia derivata perdita o menomazione della capacita', di lavoro, ed alle loro famiglie, quando da tali ferite, lesioni o infermita', sia derivata la morte, sono conferite pensioni, assegni o indennita' di guerra, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.
2. Le equiparazioni fra i gradi dei personali appartenenti ai Corpi o servizi ausiliari e quelli dell'Esercito sono determinate con decreti del Capo dello Stato, udito il Consiglio di Stato.
3. Ai militari addetti in stabilimenti, cantieri o lavori esercitati od assunti da Enti pubblici o da privati, ancorche' vi abbiano prestato servizio in qualita' di comandati, si applica il regime delle pensioni di guerra, quando trattisi di decesso o invalidita' direttamente derivanti da azioni belliche.
Art. 2
1. La morte o l'invalidita' da' diritto a pensione, assegno o indennita' di guerra, quando le ferite, le lesioni o le malattie che l'hanno determinata siano state riportate od aggravate per causa del servizio di guerra.
2. Si presumono dipendenti dal servizio di guerra, salvo prova contraria, le ferite, le lesioni o infermita', riportate od aggravate in occasione della prestazione di servizio di guerra in reparti operanti.
3. Non si considerano reparti operanti quelli che furono dichiarati tali soltanto per essere destinati a speciali servizi, o designati per particolari impieghi, a meno che siano stati impegnati effettivamente in azioni di combattimento e per il periodo in cui tali azioni ebbero luogo.
4. Si presumono dipendenti da causa di servizio le malattie epidemico-contagiose contratte durante la prestazione del servizio militare in tempo di guerra.
Art. 3
1. La morte o l'invalidita' determinate da ferite, lesioni o malattie, riportate o aggravate durante lo stato di prigionia presso il nemico, si presumono dipendenti da causa di servizio di guerra, salvo prova contraria.
2. Non spetta mai pensione, assegno o indennita', quando risulti che il militare sia caduto prigioniero per circostanze a lui imputabili Per il conferimento di tali pensioni, assegni o indennita', come pure per la concessione degli acconti, e' sempre necessario il nulla osta del Ministero militare.
3. Tuttavia le pensioni o gli assegni possono anche essere conferiti in via provvisoria, salvo revoca quando il competente Ministero dichiari che il militare cadde prigioniero per circostanze a lui imputabili.
Art. 4
1. Spetta la pensione, l'assegno o la indennita' di guerra, quando sussistano le altre condizioni necessarie, anche ai militari dei Corpi o servizi operanti in Paesi esteri o in Paesi militarmente occupati o nelle Colonie, e alle loro famiglie.
2. In questo capo ha sempre luogo la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2.
Art. 5
1. Spetta la pensione, l'assegno o la indennita' di guerra, anche quando l'invalidita' o la morte sia stata determinata da ferite, lesioni o malattie, riportate od aggravate per causa di servizio attinente alla guerra.
2. Sono considerati servizi attinenti alla guerra quelli che esistono soltanto durante lo stato di guerra, ovvero che, per lo straordinario sviluppo dovuto alle esigenze belliche, presentano maggiori pericoli o richiedono maggiori fatiche che non in tempo di pace.
3. Sono anche considerati attinenti alla guerra i servizi resi dai militari richiamati e da quelli che, per ragioni di eta' o di salute, in tempo di pace sarebbero stati liberi od esonerati dagli obblighi di leva. In tali casi e' sempre necessario che i militari siano stati sottoposti a servizi particolarmente gravosi in rapporto alle loro condizioni individuali.
4. Il servizio prestato in uffici che non siano al seguito di truppe operanti non si considera mai come servizio di guerra o attinente alla guerra, salvo nel caso in cui l'invalidita' o la morte derivino da azioni belliche.
Art. 6
1. Non spetta mai pensione, assegno o indennita', nei casi in cui la invalidita' o la morte siano state causate da dolo o colpa grave del militare, oppure quando derivino da fatti che non abbiano alcuna relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra.
2. In ogni caso non hanno alcuna relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra le infermita' dovute ai comuni fattori etimologici, che possa ritenersi si sarebbero ugualmente manifestate o aggravate ancorche' il militare non si fosse trovato in servizio.
Art. 7
1. Sono considerati come morti per causa del servizio di guerra, agli effetti della presente legge, i militari dei quali, dopo due mesi da un fatto d'arme o dall'esecuzione di un incarico ricevuto durante azioni di guerra, non si abbiano piu' notizie.
2. E' pure presunta la morte del militare per causa del servizio di guerra quando risulti che il militare e' scomparso mentre prestava servizio di guerra o era prigioniero presso il nemico, e non si abbiano notizie di lui da almeno un anno.
3. Nel caso che, dopo liquidata la pensione, venga accertato che il militare scomparso e' tuttora in vita, la pensione e' revocata con decreto del Ministro per il tesoro, e le rate gia' pagate vengono imputate sugli assegni arretrati spettanti al militare medesimo.
4. Uguale imputazione viene fatta quando, liquidata la pensione, sia accertato che la morte del militare ha avuto luogo in un tempo posteriore a quello della presunta morte.
Art. 8
1. E' equiparato al servizio militare, agli effetti della concessione di pensioni, assegni o indennita' di guerra, il servizio prestato da tutti i cittadini che, in occasione dello stato di guerra, vengano militarizzati dalle competenti autorita' e posti al seguito di truppe operanti.
Art. 9
1. Fuori dei casi in cui si verifica la militarizzazione di diritto ai sensi dell'articolo precedente, i cittadini militarizzati per svolgere un'attivita' connessa con la preparazione e la difesa militare o con la condotta della guerra in generale, ed in caso di morte i loro congiunti, possono conseguire pensioni, assegni o indennita' di guerra, soltanto quando trattisi di invalidita' o di decesso derivanti da azioni belliche.
Art. 10
1. Sono conferite pensioni, assegni o indennita' di guerra, ai cittadini italiani divenuti invalidi ed alle famiglie dei cittadini italiani morti per qualsiasi fatto di guerra che sia stato la causa violenta, diretta ed immediata della invalidita' o della morte.25
2. Sono considerati fatti di guerra, agli effetti della presente legge, i fatti ovunque avvenuti, ad opera di Forze armate nazionali od estere, alleate o nemiche e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra, o che, pur non essendo coordinati alla preparazione ed alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle stesse.
3. Sono considerati dipendenti da fatti di guerra anche la morte o l'invalidita', determinata da ferite o lesioni riportate in occasione di azioni belliche nel tentativo di sottrarsi all'offesa nemica.
4. E' sempre presunta la dipendenza dal fatto di guerra quando l'invalidita' e la morte derivino da esplosione di un ordigno bellico provocato da un minorenne, nonche' da scoppi di ordigni bellici provocati da terzi, salvo il diritto di rivalsa dello Stato verso i responsabili.
5. Sono conferite pensioni, assegni o indennita' di guerra, anche nei casi di morte o di invalidita' derivanti da privazioni, sevizie o maltrattamenti, durante l'internamento in Paese estero o comunque subiti ad opera di forze nemiche.
Art. 11
1. Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche nel caso della esistenza di un rapporto di dipendenza dell'infortunato dallo Stato o da Enti pubblici o da ditte private.
2. Qualora pero' fosse dovuta indennita' in base alle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtu' di contratto, e' in facolta' degli interessati di optare tra la indennita' stessa, e la pensione, l'assegno o l'indennita' di guerra, secondo le norme di cui agli articoli seguenti.
3. La pensione, l'assegno o l'indennita' di guerra, non e' cumulabile con qualsiasi altro indennizzo liquidato per lo stesso titolo, a meno che tale indennizzo derivi da atti di previdenza facoltativi esistenti a favore dell'interessato.
Art. 12
1. L'opzione e' fatta mediante dichiarazione resa, davanti al pretore del luogo di domicilio dell'interessato ed e' irretrattabile. Qualora tuttavia, per effetto di disposizioni legislative emanate successivamente all'esercizio dell'opzione, il trattamento di pensione, assegno o indennita' di guerra venisse a risultare piu' favorevole di quello conseguito a norma del secondo comma del precedente articolo 11 in base alle norme vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtu' di contratto, gli interessati sono ammessi ad optare per il trattamento piu' favorevole, a condizione che la opzione venga esercitata, con le modalita' previste dal presente articolo, successivamente alla data di entrata in vigore delle disposizioni legislative che abbiano determinato il maggior favore del trattamento di pensione, assegno o indennita' di guerra.
2. Nell'eventualita' che, vuoi per effetto di opzione anteriormente esercitata a sensi del precedente articolo 11, vuoi per non aver potuto l'interessato esercitare l'opzione per cause indipendenti dalla sua volonta', sia gia' stata liquidata una indennita' in capitale in base alle norme vigenti in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, ovvero in virtu' di contratto, la somma per tale titolo corrisposta e' considerata come capitalizzazione di una quota parte della pensione o dell'assegno di guerra, ed all'interessato spetta soltanto la rimanente quota della pensione o dell'assegno. Il calcolo per la capitalizzazione viene fatto in base alla tariffa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per le rendite vitalizie immediate.
3. Cosi' anche, se l'indennita' di infortunio sia stata gia' liquidata in rendita vitalizia, all'interessato spetta soltanto la differenza fra la pensione o l'assegno di guerra e la rendita stessa.
4. Copia autentica della dichiarazione di opzione va allegata alla domanda da presentarsi al Ministero del tesoro a norma del successivo articolo 101.
Art. 13
1. L'opzione per l'indennita' di infortunio implica rinunzia alla pensione o all'assegno di guerra anche per i successivi aventi diritto.
2. Qualora vi siano piu' aventi diritto a pensione o ad assegno di guerra, di cui alcuno soltanto opti per l'indennita' di infortunio, a costui e' liquidata la parte di indennita' che gli sarebbe spettata, se anche gli altri avessero rinunziato alla pensione od all'assegno di guerra, e ai rimanenti viene liquidata quella parte della pensione o dell'assegno di guerra cui avrebbero diritto, se tutti vi avessero partecipato.
3. Ogni volta che venga a mancare uno dei compartecipi, il quale abbia optato per la quota di pensione o di assegno di guerra, detta quota e' ripartita tra gli altri.
4. Quando l'interessato opti per la indennita' e vi siano altri ai quali potrebbe in tutto o in parte devolversi successivamente il diritto alla pensione o all'assegno di guerra, il pretore determina se e quale quota della indennita' che si corrisponde debba essere vincolata a garanzia dei successivi aventi diritto.
Art. 14
1. Nei casi di invalidita' o di morte di militari per eventi di servizio prestato in territori esteri, gli aventi diritto alla pensione o all'assegno di guerra hanno facolta' di optare, con le norme di cui agli articoli 12 e 13, fra la pensione o L'assegno stesso e l'indennita' che possa loro spettare a carico dei Governi di detti territori.
2. L'opzione per la pensione o l'assegno di guerra implica rinunzia alla indennita'. In tal caso le somme pagate dai Governi esteri sono devolute all'Erario.
Art. 15
1. Le norme dell'articolo precedente si applicano anche nei casi di morte o di invalidita' di cittadini italiani, in dipendenza di fatti di guerra, ovunque avvenuti e che diano luogo a liquidazione di indennita' da parte di Governi esteri.
Art. 16
1. Nel caso di infortunio per causa di guerra che colpisca, equipaggi di navi mercantili i quali, al momento del disastro, erano militarizzati, e' in facolta' degli interessati di optare fra la pensione, l'assegno o l'indennita', previsti dalla legge sull'assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro, vigenti alla data del sinistro, nonche' dalle disposizioni speciali per gli equipaggi suddetti, e la pensione o l'assegno di guerra.
2. Anche in tale caso si applicano le norme dei precedenti articoli 12 e 13.
Art. 17
1. Il militare di carriera divenuto invalido per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, e la sua famiglia, in caso di morte, hanno sempre facolta' di optare per la pensione privilegiata ordinaria, che spetterebbe a termini delle disposizioni vigenti all'epoca in cui si verifico' l'evento di servizio, e in base agli stipendi goduti a quella data, integrata dagli assegni accessori annessi alla pensione di guerra, in essi compreso l'assegno speciale temporaneo istituito con decreto legislativo 29 dicembre 1946, n. 576.
2. Agli impiegati civili, agli operai ed agli agenti con diritto a pensione a carico del bilancio dello Stato, chiamati o trattenuti sotto le armi in tempo di guerra, i quali per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, riportino ferite o contraggano infermita' che li rendano permanentemente inabili anche al servizio civile, e alle loro famiglie quando da tali ferite o infermita' sia derivata la morte, in luogo della pensione di guerra vieni liquidata, se piu' favorevole, la pensione privilegiata civile, che spetta loro in base alle disposizioni vigenti e agli stipendi goduti al momento in cui sorge il diritto, integrata dagli assegni accessori annessi alla, pensione di guerra, in essi compreso l'assegno speciale temporaneo di cui al precedente comma.
3. La stessa disposizione si applica anche, ai pensionati civili dello Stato, richiamati alle armi ed alle loro famiglie, avendo riguardo allo stipendio o alla paga, di cui erano provvisti all'atto della cessazione dal servizio civile.
4. La pensione, di guerra sostituisce quella precedentemente goduta, ma non puo' essere inferiore a questa.
5. La causa della morte, delle lesioni o delle infermita', la loro gravita' e le loro conseguenze, sono accertate secondo le norme stabilite dalla presente legge.
6. Le disposizioni di questo articolo e quelle degli articoli 18 e 19 sono applicabili ai cittadini italiani ritenuti invalidi per fatti di guerra di cui all'art. 10.
Art. 18
1. Gli impiegati e i salariati delle Amministrazioni dello Stato che provvedono al pagamento delle pensioni con i propri bilanci o con fondi speciali, nonche' delle Aziende municipalizzate e di tutti gli Enti pubblici che facciano al proprio personale un trattamento privilegiato nei casi di inabilita' contratta o di morte avvenuta per causa di servizio, quando siano morti o divenuti permanentemente inabili al servizio per le cause indicate nel precedente articolo, sono considerati morti o feriti a causa dell'esercizio delle loro funzioni agli effetti della pensione privilegiata, dovuta in applicazione dei regolamenti degli Enti e delle Amministrazioni suddette, qualora detta pensione sia piu' favorevole di quella di guerra.
2. La differenza tra gli assegni liquidati in applicazione del comma precedente e il trattamento normale dovuto in base alle disposizioni proprie delle Amministrazioni ed Enti, di cui al comma stesso, e' a carico dello Stato.
Art. 19
1. Le norme di cui all'articolo precedente si applicano altresi' ai dipendenti di tutti gli Enti per i quali sia ammesso, dalle norme vigenti, il riparto delle spese per le pensioni tra essi e lo Stato, in dipendenza dei servizi a quelli e a questo rispettivamente prestati, agli iscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara; nonche' a tutti gli iscritti ai fondi, e trattamenti di previdenza costituiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in virtu' di disposizioni legislative e regolamentari, ovvero di accordo collettivo o convenzione stipulata tra l'Istituto e l'Ente o l'Azienda da cui gli iscritti dipendono.
2. Le stesse norme si applicano alle varie categorie di personale iscritto agli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro e al personale governativo iscritto all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
3. Se gli Enti, Amministrazioni o Istituti, di cui all'art. 18 ed ai commi precedenti, siano tenuti a corrispondere solamente una indennita' per una volta tanto, per gli effetti del presente articolo si provvede alla sua valutazione in rendita, vitalizia o temporanea in base alle apposite tabelle annesse alle leggi e ai regolamenti delle singole gestioni o delle gestioni affini.
Art. 20
1. Con le norme emanate in materia di pensione di guerra si intende regolato verso lo Stato qualsiasi diritto del militare che, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, e del civile che, per causa di fatti di guerra, abbiano riportato ferite o contratto infermita' e, in caso di morte, qualsiasi diritto degli eredi o di terzi.