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Sez. 1 - , Sentenza n. 1335 del 19/01/2017 (Rv. 643358 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - RECLAMI | Rigetto dell'istanza di fallimento - Reclamo - Notificazione - Presso il domicilio eletto dal debitore nel procedimento prefallimentare - Necessità - Violazione di tale obbligo - Conseguenze.
Stato
decisa il 2017-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643358-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - RECLAMI

Il reclamo contro il decreto reiettivo del ricorso per la dichiarazione di fallimento deve essere notificato, ex art. 330, comma 1, c.p.c., nel domicilio che il debitore resistente ha eventualmente eletto nel procedimento prefallimentare. La violazione di tale obbligo comporta, ai sensi dell’art. 160 c.p.c., la nullità della notifica e tale vizio, se non rilevato dalla corte d’appello - che deve ordinare la rinnovazione della notifica giusta l'art. 291 dello stesso codice - e non sanato dalla costituzione del reclamato, determina, a sua volta, la nullità dell'intero processo e della sentenza di fallimento che, all’esito del suo accoglimento, lo abbia poi definito.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 171 CORTE COST., Legge Falliment. art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)