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Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 INDICE >SPAZIO PER TABELLA>

Testo in vigore al

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2,

visto il parere del Comitato delle regioni(3),

È opportuno stabilire condizioni comuni applicabili ai pagamenti diretti nell'ambito dei vari regimi di sostegno al reddito nell'ambito della politica agricola comune.

Il pagamento integrale degli aiuti diretti dovrebbe essere subordinato al rispetto di norme riguardanti la superficie, la produzione e l'attività agricole. Dette norme dovrebbero essere intese ad incorporare nelle organizzazioni comuni dei mercati una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere e salute degli animali e di buone condizioni agronomiche e ambientali. Se tali requisiti fondamentali non sono rispettati, gli Stati membri dovrebbero revocare, interamente o parzialmente, gli aiuti diretti, sulla base di criteri proporzionati, obiettivi e graduali. Tale revoca non dovrebbe inficiare le sanzioni, attuali o future, previste da altre disposizioni di diritto nazionale o comunitario.

Al fine di evitare l'abbandono delle terre agricole e garantire che siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, occorrerebbe stabilire norme che talvolta trovino riscontro negli ordinamenti nazionali. È pertanto opportuno istituire un quadro comunitario, all'interno del quale gli Stati membri possano adottare requisiti in funzione delle particolari caratteristiche delle zone interessate, tra cui le condizioni pedologiche e climatiche, i metodi colturali in uso (uso del suolo, avvicendamento delle colture, pratiche agronomiche) e le strutture agrarie.

In considerazione dei benefici ambientali del pascolo permanente, è opportuno adottare misure per incoraggiare la conservazione degli attuali pascoli permanenti, onde evitare una riconversione massiccia in seminativi.

Per ottenere un migliore equilibrio tra gli strumenti politici diretti a promuovere l'agricoltura sostenibile e quelli intesi ad incentivare lo sviluppo rurale, è opportuno introdurre un sistema di riduzione progressiva dei pagamenti diretti, obbligatorio su scala comunitaria, per il periodo 2005-2012. Tutti i pagamenti diretti che superano un determinato importo dovrebbero essere ridotti in ragione di una certa percentuale annua. Il risparmio così realizzato dovrebbe essere utilizzato per finanziare misure di sviluppo rurale e essere distribuito tra gli Stati membri secondo criteri oggettivi da definire. Tuttavia, è opportuno stabilire che una certa percentuale degli importi dovrebbe restare negli Stati membri in cui è stato reso disponibile. Fino al 2005, gli Stati membri possono continuare ad applicare l'attuale modulazione, in via facoltativa, a norma del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune4.

Per assicurare che gli importi per il finanziamento della politica agricola comune (voce 1a) rispettino i massimali annui stabiliti nelle prospettive finanziarie, è opportuno prevedere un meccanismo finanziario inteso ad adattare, ove necessario, i pagamenti diretti. Si dovrebbe fissare un adattamento del sostegno diretto quando le previsioni indicano che la voce 1a, con un margine di sicurezza di 300 milioni di EUR, è superata in un determinato esercizio finanziario.

Tenuto conto degli adattamenti strutturali risultanti dall'abolizione dell'intervento per la segale, è opportuno prevedere misure transitorie per talune regioni di produzione della segale, finanziate con parte dell'importo reso disponibile grazie alla modulazione.

Per aiutare gli agricoltori a conformarsi ai requisiti di un'agricoltura moderna e di alto livello qualitativo, è necessario che gli Stati membri istituiscano un sistema organico di consulenza per le aziende agricole professionali. Tale sistema di consulenza dovrebbe essere inteso a sensibilizzare e informare gli agricoltori sui flussi materiali e sui processi aziendali che hanno attinenza con l'ambiente, la sicurezza alimentare, la salute e il benessere degli animali, fermo restando l'obbligo degli agricoltori di rispettare le norme in materia.

Per agevolare l'introduzione di detto sistema di consulenza, è opportuno prevedere che gli Stati membri dispongano di un periodo di tempo per la sua istituzione. L'adesione al sistema dovrebbe essere a titolo volontario per gli agricoltori, dando la precedenza a quelli che ricevono pagamenti diretti al di sopra di un determinato importo annuo. Visto il carattere consultivo di questa attività, è opportuno garantire la riservatezza delle informazioni ottenute nell'esercizio della stessa, tranne in caso di grave infrazione delle normative nazionali o comunitarie.

A norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune5, gli Stati membri devono adottare i provvedimenti necessari per assicurare che le operazioni finanziate dalla sezione Garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) siano effettivamente realizzate ed eseguite correttamente, nonché per prevenire e combattere le irregolarità.

Al fine di rendere più utili ed efficaci i dispositivi di gestione e di controllo, occorre adattare il sistema istituito dal regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari6, in modo da includervi il regime di pagamento unico, i regimi di sostegno per il frumento duro, le colture proteiche, le colture energetiche, il riso, la fecola di patate, la frutta a guscio, il latte, le sementi, i legumi da granella e gli aiuti regionali specifici nonché il controllo dell'applicazione delle regole della condizionalità, della modulazione e del sistema di consulenza aziendale. Occorrerebbe prevedere altresì la possibilità di includervi successivamente altri regimi di aiuto.

Ai fini di un efficace controllo e per evitare la presentazione di molteplici richieste di aiuti a diversi organismi pagatori dello stesso Stato membro, gli Stati membri dovrebbero predisporre un sistema unico per l'identificazione degli agricoltori che presentano domande di aiuto soggette al sistema integrato.

Le varie componenti del sistema integrato sono finalizzate ad una gestione e ad un controllo più efficaci. Per i regimi comunitari non contemplati dal presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero quindi essere autorizzati ad avvalersi del sistema, a condizione che non violino in alcun modo le disposizioni pertinenti.

Data la complessità del sistema e il numero elevato di domande di aiuto da espletare, è necessario impiegare risorse tecniche adeguate e metodi di gestione e di controllo appropriati. In ciascuno Stato membro, il sistema integrato dovrebbe pertanto comprendere una banca dati informatizzata, un sistema di identificazione delle parcelle agricole, le domande di aiuto presentate dagli agricoltori, un sistema armonizzato di controllo e, nel regime di pagamento unico, un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto.

La gestione dei dati raccolti e il loro uso a fini di verifica delle domande di aiuto richiedono la costituzione di banche dati informatizzate ad alte prestazioni che consentano, in particolare, di effettuare verifiche incrociate.

L'identificazione delle parcelle agricole è un elemento essenziale per la corretta applicazione dei regimi connessi alla superficie. L'esperienza ha messo in luce talune carenze dei metodi esistenti. È opportuno quindi provvedere alla creazione di un sistema di identificazione, con l'eventuale ausilio del telerilevamento.

A fini di semplificazione, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a disporre la presentazione di un'unica domanda per più regimi di aiuto e a sostituire la domanda annuale con una domanda permanente, soggetta soltanto a conferma annuale.

Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad utilizzare gli importi resi disponibili dalle riduzioni dei pagamenti grazie alla modulazione, per talune misure supplementari nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale previsto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)7.

Poiché gli importi che si renderanno disponibili grazie alla condizionalità non sono prevedibili con sufficiente anticipo da poter essere utilizzati per misure supplementari nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale, è opportuno che tali importi siano accreditati alla sezione Garanzia del FEAOG, tranne una determinata percentuale che sarà lasciata agli Stati membri.

I pagamenti previsti nell'ambito dei regimi di sostegno comunitari dovrebbero essere versati integralmente ai beneficiari dalle autorità nazionali competenti, fatte salve le riduzioni previste dal presente regolamento, entro i termini prescritti.

I regimi di sostegno della politica agricola comune prevedono un sostegno diretto al reddito, in particolare al fine di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola. Tale obiettivo è strettamente connesso al mantenimento delle zone rurali. Per evitare un'errata attribuzione dei contributi comunitari, non dovrebbe essere corrisposto alcun pagamento di sostegno agli agricoltori che hanno creato artificialmente le condizioni necessarie per ottenere i pagamenti in questione.

I regimi comuni di sostegno devono essere adattati all'evoluzione, se del caso entro breve termine. I beneficiari non possono pertanto contare sul fatto che le condizioni per la concessione dell'aiuto restino immutate e dovrebbero essere pronti ad una possibile revisione dei regimi in funzione dell'evoluzione del mercato.

Tenuto conto delle rilevanti implicazioni finanziarie dei pagamenti di sostegno diretti e della necessità di analizzarne meglio l'impatto, i regimi comunitari dovrebbero essere oggetto di una corretta valutazione.

Il potenziamento della competitività dell'agricoltura comunitaria e la promozione della qualità dei prodotti alimentari e della tutela ambientale implicano necessariamente un calo dei prezzi istituzionali dei prodotti agricoli e un aumento dei costi di produzione per le aziende agricole della Comunità. Per realizzare questi obiettivi e promuovere un'agricoltura più sostenibile e orientata verso il mercato, è necessario completare la transizione del sostegno dal prodotto al produttore, introducendo un sistema di sostegno disaccoppiato del reddito di ciascuna azienda. Pur lasciando invariata l'entità dell'aiuto effettivamente corrisposto agli agricoltori, il disaccoppiamento renderà notevolmente più efficace il sostegno al reddito. È quindi opportuno subordinare il pagamento unico per azienda al rispetto delle norme relative all'ambiente, alla sicurezza alimentare, al benessere e alla salute degli animali, nonché al mantenimento dell'azienda in buone condizioni agronomiche e ambientali.

Con un simile sistema, i vari pagamenti diretti che un agricoltore riceve in virtù dei diversi regimi esistenti dovrebbero essere unificati in un unico pagamento, determinato in base ai diritti maturati in precedenza, nell'arco di un periodo di riferimento, adattati alla situazione risultante dall'attuazione integrale dell'Agenda 2000 e degli ulteriori adeguamenti degli aiuti in virtù del presente regolamento.

Poiché i vantaggi in termini di semplificazione amministrativa saranno tanto maggiori quanto più numerosi saranno i settori integrati nel regime, è auspicabile che, in una prima fase, il regime si applichi a tutti i prodotti che fanno parte del regime "seminativi", più le leguminose da granella, le sementi, le carni bovine e le carni ovine. Una volta realizzata integralmente la riforma, dovrebbero essere inglobati nel nuovo regime anche i pagamenti riveduti per il riso e il frumento duro, nonché il pagamento esistente nel settore lattiero-caseario. Anche gli aiuti per le patate da fecola e i foraggi essiccati dovrebbero essere integrati nel regime, ma dovrebbero essere mantenuti pagamenti distinti per l'industria di trasformazione.

È opportuno adottare misure specifiche per la canapa, affinché non si possano nascondere colture illegali tra quelle ammissibili al pagamento unico, perturbando così l'organizzazione comune del mercato della canapa. Si dovrebbe quindi disporre che i pagamenti per superficie siano concessi unicamente per le superfici seminate con varietà di canapa che offrono sufficienti garanzie quanto al contenuto di sostanza stupefacente. I riferimenti alle misure specifiche di cui al regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre8, dovrebbero essere adattati di conseguenza.

Il pagamento unico non dovrebbe essere condizionato ad una particolare produzione, in modo da lasciare agli agricoltori piena libertà di scelta quanto ai prodotti da coltivare sulla loro terra, compresi i prodotti ancora soggetti ad aiuti accoppiati, e favorire così l'orientamento al mercato. Tuttavia, al fine di evitare distorsioni di concorrenza, alcuni prodotti dovrebbero essere esclusi dalla produzione sui suoli ammissibili.

Al fine di determinare l'importo cui l'agricoltore ha diritto in forza del nuovo regime, è opportuno riferirsi agli importi corrispostigli durante un periodo di riferimento. Dovrebbe essere costituita una riserva nazionale destinata ad affrontare situazioni specifiche. Tale riserva potrebbe servire anche ad agevolare la partecipazione di nuovi agricoltori al regime. Il pagamento unico dovrebbe essere istituito a livello di azienda.

L'importo complessivo a cui un'azienda ha diritto dovrebbe essere suddiviso in quote (diritti all'aiuto) e rapportato ad un determinato numero di ettari ammissibili da definirsi, per facilitare il trasferimento dei diritti al premio. Per evitare trasferimenti speculativi che darebbero luogo all'accumulazione di diritti senza una corrispondente base agricola, all'atto di concedere l'aiuto occorrerebbe stabilire un legame tra i diritti ed un certo numero di ettari ammissibili, come pure la possibilità di limitare il trasferimento di diritti nell'ambito di una regione. Occorrerebbe adottare disposizioni specifiche per gli aiuti non direttamente legati alla superficie, tenendo conto della situazione peculiare dell'allevamento ovicaprino.

Per assicurare che il livello complessivo degli aiuti e dei diritti non superi gli attuali limiti di bilancio su scala comunitaria, nazionale ed eventualmente regionale, è opportuno fissare massimali nazionali calcolati sommando la totalità dei fondi erogati in ciascuno degli Stati membri in virtù dei pertinenti regimi di sostegno durante il periodo di riferimento e tenuto conto di successivi adattamenti. In caso di superamento dei massimali dovrebbero essere applicate riduzioni proporzionali.

Al fine di salvaguardare gli effetti positivi della messa a riposo dei terreni (set-aside) come strumento di contenimento dell'offerta e, nello stesso tempo, potenziarne il ruolo ecologico nell'ambito del nuovo regime di sostegno, le condizioni per il ritiro dei terreni dalla produzione dovrebbero essere mantenute.

Per consentire di far fronte a situazioni particolari con sufficiente flessibilità, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di definire un certo equilibrio tra diritti individuali e medie regionali o nazionali, nonché tra i pagamenti esistenti e il pagamento unico. Dovrebbe essere prevista una deroga specifica al divieto di coltivare ortofrutticoli comprese patate da tavola per evitare che, in caso di regionalizzazione, ciò non provochi una perturbazione della produzione e per limitare nel contempo qualsiasi effetto di distorsione della concorrenza. Inoltre, per tener conto delle sue specifiche condizioni agricole, è opportuno che uno Stato membro abbia la possibilità di chiedere un periodo transitorio per applicare il regime di pagamento unico pur continuando a rispettare i massimali finanziari fissati per il regime di pagamento unico. In caso di gravi distorsioni di concorrenza nel corso del periodo transitorio e per garantire il rispetto degli obblighi internazionali della Comunità, è opportuno che la Commissione possa adottare le misure necessarie per far fronte a tali situazioni.

In caso di applicazione facoltativa o transitoria, per tutelare le legittime aspettative degli agricoltori, è opportuno fissare una data entro la quale gli Stati membri sono tenuti a prendere la decisione di applicare il regime di pagamento unico. Inoltre, al fine di garantire il proseguimento dei regimi vigenti, si dovrebbero fissare talune condizioni per l'ammissibilità all'aiuto, lasciando alla Commissione la competenza di stabilirne le modalità di attuazione.

Al fine di salvaguardare il ruolo della coltura del frumento duro nelle zone di produzione tradizionali e, nel contempo, premiare il frumento duro che soddisfa certi requisiti minimi di qualità, è opportuno ridurre, in via transitoria, il supplemento specifico per il frumento duro nelle zone tradizionali e abolire l'aiuto specifico nelle zone di produzione consolidata. Dovrebbe essere ammissibile all'aiuto soltanto il frumento duro idoneo alla fabbricazione di semolini e paste alimentari.

Allo scopo di rafforzare il ruolo delle colture proteiche ed incentivarne l'aumento della produzione, è opportuno introdurre un pagamento supplementare a favore degli agricoltori che producono tali colture. Ai fini della corretta applicazione del nuovo regime, dovrebbero essere definite talune condizioni per la concessione dell'aiuto. Dovrebbe essere istituita una superficie massima garantita e l'aiuto dovrebbe essere ridotto proporzionalmente in caso di superamento di detta superficie.

Al fine di salvaguardare il ruolo della risicoltura nelle zone di produzione tradizionali, è opportuno introdurre un pagamento supplementare a favore dei produttori di riso. Ai fini della corretta applicazione del nuovo regime, dovrebbero essere definite talune condizioni per la concessione dell'aiuto. Dovrebbero essere fissate superfici di base nazionali e l'aiuto dovrebbe essere ridotto in caso di superamento di dette superfici.

Per evitare l'abbandono della produzione di frutta a guscio nelle zone tradizionali ed i conseguenti effetti negativi sul piano ambientale, rurale, sociale ed economico, dovrebbe essere predisposto un nuovo regime di sostegno per la frutta a guscio. Ai fini della corretta applicazione del nuovo regime, dovrebbero essere definite talune condizioni per la concessione dell'aiuto, tra cui una densità minima di alberi ed un'estensione minima degli appezzamenti. Per sovvenire ad esigenze specifiche, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati ad erogare aiuti supplementari.

Per evitare spese fuori bilancio, dovrebbe essere istituita una superficie massima garantita e dovrebbero essere applicate riduzioni proporzionali dell'aiuto in caso di superamento di detta superficie, limitate agli Stati membri che hanno oltrepassato le rispettive superfici. Per garantire un'applicazione uniforme in tutta la Comunità, la suddetta superficie dovrebbe essere distribuita in proporzione alle superfici coltivate a frutta a guscio negli Stati membri. Agli Stati membri dovrebbe competere definire le modalità di ripartizione delle superfici sul loro territorio. Le superfici interessate da piani di miglioramento dovrebbero diventare ammissibili all'aiuto in virtù del nuovo regime soltanto alla scadenza del piano.

Al fine di mettere a frutto gli effetti positivi dei piani di miglioramento dal punto di vista del raggruppamento dell'offerta, gli Stati membri possono subordinare la concessione dell'aiuto comunitario e dell'aiuto nazionale all'appartenenza ad un'organizzazione di produttori. Il passaggio al nuovo regime deve essere graduale, onde evitare perturbazioni.

Attualmente, il sostegno alle colture energetiche è offerto tramite la possibilità di impiantare colture industriali su terreni ritirati dalla produzione. Le colture energetiche rappresentano la principale produzione non alimentare sui terreni messi a riposo. È opportuno istituire un aiuto specifico a favore delle colture energetiche atte a ridurre la produzione di biossido di carbonio. È opportuno prescrivere una superficie massima garantita e applicare riduzioni proporzionali in caso di superamento della superficie massima garantita. Il regime dovrebbe essere riveduto dopo un determinato periodo di tempo, alla luce dell'attuazione dell'iniziativa comunitaria sui biocarburanti.

Allo scopo di salvaguardare la produzione di fecola nelle zone di produzione tradizionali e riconoscere il ruolo della produzione di patate nel ciclo agronomico, è opportuno introdurre un aiuto supplementare a favore dei produttori di patate da fecola. Inoltre, poiché il sistema di pagamenti per i produttori di patate da fecola sarà parzialmente inserito nel regime di pagamento unico, il regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate9, dovrebbe essere modificato.

L'inclusione dei seminativi e delle carni bovine e ovine estende il regime di pagamento unico ai premi pagati a favore delle regioni ultraperiferiche e delle isole dell'Egeo, onde semplificare ulteriormente il regime ed evitare il mantenimento di un'apposita struttura normativa e amministrativa per un numero limitato di agricoltori di quelle regioni. Tuttavia, per mantenere il ruolo di taluni tipi di produzione in queste regioni della Comunità, è opportuno prevedere che gli Stati membri possano decidere di non includere tali aiuti nel regime di pagamento unico. La medesima possibilità dovrebbe applicarsi ai pagamenti supplementari in determinate regioni della Svezia e della Finlandia nonché agli aiuti per le sementi. In tali casi, il proseguimento dei regimi vigenti esige che si fissino determinate condizioni per l'ammissibilità all'aiuto, lasciando alla Commissione la competenza di stabilire le modalità di attuazione.

Al fine di agevolare la transizione dagli attuali regimi relativi ai pagamenti per i seminativi e ai premi per gli animali verso il nuovo regime di pagamento unico, è opportuno prevedere taluni adeguamenti degli attuali pagamenti diretti in tali settori.

L'attività agricola nell'arcipelago delle Azzorre dipende fortemente dalla produzione lattiero-casearia. È pertanto opportuno rinnovare ed estendere le misure adottate con l'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1453/2001 del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli10 e derogare, per un periodo globale di sei campagne di commercializzazione a partire dalla campagna 1999/2000, a talune disposizioni dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari in materia di contenimento della produzione, in modo da tener conto del livello di sviluppo e delle condizioni di produzione locali. Nel periodo di applicazione della misura dovrebbe pertanto essere possibile proseguire la ristrutturazione del settore nell'arcipelago, senza interferenze nel mercato dei prodotti lattiero-caseari e senza ripercussioni di rilievo sul funzionamento armonioso del regime dei prelievi, sia a livello del Portogallo sia a livello comunitario.

L'applicazione del regime di pagamento unico per azienda comporterà da facto che il programma di riconversione delle terre attualmente coltivate a seminativi in pascoli per l'allevamento estensivo di bestiame in Portogallo, previsto dal regolamento (CE) n. 1017/9411, sarà di fatto privo di oggetto. Il regolamento (CE) n. 1017/94 dovrebbe pertanto essere abrogato con l'entrata in vigore del regime di pagamento unico.

In conseguenza delle summenzionate modifiche e delle nuove disposizioni, il regolamento (CEE) n. 3508/92, il regolamento (CE) n. 1577/96, del 30 luglio 1996, che istituisce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella12, e il regolamento (CE) n. 1251/1999, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi13, dovrebbero essere abrogati. Dovrebbe essere abrogato anche il regolamento (CE) n. 1259/1999, eccetto talune disposizioni che prevedono regimi specifici temporanei e facoltativi.

Le disposizioni specifiche sui pagamenti diretti contenute nei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2358/71, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi,14 regolamento (CE) n. 2019/93, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo15, (CE) n. 1254/1999, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine16, (CE) n. 1452/2001, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli,17, (CE) n. 1454/2001, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli18 e (CE) n. 2529/2001, del 19 dicembre 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine19, sono diventate caduche e dovrebbero pertanto essere abrogate.

Al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento la Comunità è costituita da 15 Stati membri. Dato che, conformemente al trattato di adesione del 2003, l'adesione dei nuovi Stati membri deve aver luogo il 1o maggio 2004, il presente regolamento dovrebbe essere adattato, per la data di adesione, secondo le procedure previste da detto trattato affinché possa essere applicato ai nuovi Stati membri.

Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione20,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I. Campo di applicazione e definizioni

Art. 1

Campo di applicazione Il presente regolamento istituisce:

— norme comuni concernenti i pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno del reddito della politica agricola comune finanziati dalla sezione Garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), eccetto quelli previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999,

— un regime di sostegno al reddito degli agricoltori (in seguito denominato "regime unico di pagamento"),

— regimi di sostegno a favore degli agricoltori che producono frumento duro, colture proteiche, riso, frutta a guscio, colture energetiche, patate da fecola, latte, sementi, seminativi, carni ovine e caprine, carni bovine e leguminose da granella.

Art. 2

Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. a) "agricoltore": una persona fisica o giuridica o un'associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità ai sensi dell'articolo 299 del trattato e che esercita un'attività agricola;

  2. b) "azienda": l'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro;

  3. c) "attività agricola": la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 5;

  4. d) "pagamento diretto": un pagamento corrisposto direttamente agli agricoltori nell'ambito di uno dei regimi di sostegno del reddito elencati nell'allegato I;

  5. e) "pagamenti relativi ad un determinato anno civile" o "pagamenti relativi al periodo di riferimento": i pagamenti corrisposti o da corrispondere per l'anno/gli anni civili considerati, compresi i pagamenti relativi ad altri periodi che decorrono da quell'anno/quegli anni civili;

  6. f) "prodotti agricoli": i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, compreso il cotone ed esclusi i prodotti della pesca.

Titolo II. Disposizioni generali

Capo 1. Condizionalità

Art. 3

Principali requisiti

1. Ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III, conformemente al calendario fissato in tale allegato, e a mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 5.

2. Le autorità nazionali competenti forniscono agli agricoltori l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali che devono rispettare.

Art. 4

Criteri di gestione obbligatori

1. I criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III sono prescritti dalla normativa comunitaria nei seguenti campi:

— sanità pubblica, salute delle piante e degli animali,

— ambiente,

— benessere degli animali.

2. Gli atti citati all'allegato III si applicano nell'ambito del presente regolamento nella versione in vigore e, nel caso delle direttive, attuata dagli Stati membri.

Art. 5

Buone condizioni agronomiche e ambientali

1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte le terre agricole, specialmente le terre non più utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono a livello nazionale o regionale requisiti minimi per buone condizioni agronomiche e ambientali sulla base dello schema riportato nell'allegato IV, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni del suolo e del clima, i sistemi aziendali esistenti, l'utilizzazione della terra, la rotazione delle colture, le pratiche aziendali e le strutture aziendali, fatte salve le norme che disciplinano le buone pratiche agronomiche applicate nel contesto del regolamento (CE) n. 1257/1999 nonché le misure agroambientali applicate al di sopra del livello di riferimento delle buone pratiche agronomiche.

2.

Gli Stati membri provvedono affinché le terre investite a pascolo permanente alla data prevista per le domande di aiuto basato sulla superficie per il 2003 siano mantenute a pascolo permanente.

Uno Stato membro può tuttavia derogare, in circostanze debitamente giustificate, al primo comma, purché si adoperi per evitare eventuali riduzioni significative della sua superficie totale a pascolo permanente.

Il primo comma non si applica alle terre investite a pascolo permanente da imboschire se l'imboschimento è compatibile con l'ambiente e con l'esclusione di impianti di alberi di natale e di specie a crescita rapida a breve termine.

Art. 6

Riduzione o esclusione dai pagamenti

1. In caso d'inosservanza dei criteri di gestione obbligatori o delle buone condizioni agronomiche e ambientali in conseguenza di un'azione o di un'omissione direttamente attribuibile al singolo agricoltore, l'ammontare progressivo dei pagamenti diretti corrisposti nell'anno civile in cui si è verificata l'inosservanza è, previa applicazione degli articoli 10 e 11, ridotto o annullato conformemente alle modalità di applicazione di cui all'articolo 7.

2. La riduzione o l'esclusione di cui al paragrafo 1 si applica soltanto se l'inottemperanza riguarda:

  1. a) un'attività agricola, o

  2. b) qualsiasi superficie agricola dell'azienda, comprese le parcelle messe a riposo.

Art. 7

Modalità di riduzione o di esclusione

1. Le modalità d'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni di cui all'articolo 6 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2. In questo contesto, si tiene conto della gravità, della portata, della durata e della frequenza dell'inottemperanza constatata, nonché dei criteri enunciati nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. In caso di negligenza, la percentuale di riduzione non può superare il 5 % e, in caso di recidiva, il 15 %.

3. In caso di infrazione dolosa, la percentuale di riduzione non deve essere in linea di massima inferiore al 20 % e le sanzioni possono arrivare fino all'esclusione totale da uno o più regimi di aiuto ed essere inflitte per uno o più anni civili.

4. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle riduzioni e delle esclusioni nell'arco di un anno civile non deve essere superiore all'importo totale di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

Art. 8

Riesame

Entro il 31 dicembre 2007 la Commissione presenta una relazione sull'applicazione del sistema di condizionalità corredata, se necessario, di proposte adeguate intese in particolare a modificare l'elenco dei criteri di gestione obbligatori di cui all'allegato III.

Art. 9

Importi risultanti dalla condizionalità

L'importo risultante dall'applicazione del presente capitolo è accreditato alla sezione Garanzia del FEAOG. Gli Stati membri possono trattenere il 25 % di detto importo.

Capo 2. Modulazione e disciplina finanziaria

Art. 10

Modulazione

1. Tutti gli importi dei pagamenti diretti corrisposti agli agricoltori per un determinato anno civile in un determinato Stato membro sono ridotti annualmente fino al 2012 in ragione delle seguenti percentuali:

— 2005: 3 %,

— 2006: 4 %,

— 2007: 5 %,

— 2008: 5 %,

— 2009: 5 %,

— 2010: 5 %,

— 2011: 5 %,

— 2012: 5 %.

2. Gli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni di cui al paragrafo 1, previa detrazione degli importi totali di cui all'allegato II, sono messi a disposizione come sostegno supplementare comunitario alle misure dei programmi di sviluppo rurale finanziati dalla sezione Garanzia del FEAOG a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999.

3.

L'importo corrispondente ad un punto percentuale è assegnato allo Stato membro in cui gli importi corrispondenti si sono resi disponibili. Gli importi restanti sono assegnati agli Stati membri interessati secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, sulla base dei seguenti criteri:

— superficie agricola,

— occupazione nel settore agricolo,

— prodotto interno lordo (PIL) pro capite espresso in potere d'acquisto.

Tuttavia, lo Stato membro riceve almeno l'80 % degli importi totali resi disponibili grazie alla modulazione in quello Stato membro.

4.

In deroga al secondo comma del paragrafo 3, se in uno Stato membro la percentuale di segale rispetto alla produzione cerealicola totale supera mediamente il 5 % per il periodo 2000-2002 e la percentuale rispetto alla produzione totale di segale della Comunità supera il 50 % per lo stesso periodo, gli importi resi disponibili grazie alla modulazione in tale Stato membro sono riassegnati, almeno per il 90 %, a detto Stato membro sino al 2013 compreso.

In tal caso, fatta salva la possibilità di cui all'articolo 69, almeno il 10 % dell'importo assegnato allo Stato membro interessato è reso disponibile per le misure di cui paragrafo 2 del presente articolo nelle regioni di produzione della segale.

Ai fini del presente paragrafo, per "cereali" s'intendono i cereali di cui all'allegato IX.

5. Il paragrafo 1 non si applica ai pagamenti diretti corrisposti agli agricoltori nei dipartimenti francesi d'oltremare, nelle Azzorre e a Madera, nelle isole Canarie e nelle isole dell'Egeo.

Art. 11

Disciplina finanziaria

1. A partire dal bilancio 2007, onde assicurare che gli importi per il finanziamento della politica agricola comune attualmente alla voce 1a (misure di sostegno dei mercati e aiuti diretti) rispettino i massimali annui stabiliti nella decisione dei Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio il 18 novembre 2002, relativa alle conclusioni della riunione del Consiglio europeo tenutasi a Bruxelles il 24 e 25 ottobre 2002, è fissato un adattamento dei pagamenti diretti quando le previsioni indicano che gli importi previsti alla voce 1a, tenendo conto di un margine di 300 milioni di EUR al di sotto degli importi previsti e prima dell'applicazione della modulazione di cui all'articolo 10, paragrafo 2, saranno superati in un determinato esercizio finanziario. Ciò lascia impregiudicate le prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013.

2. Il Consiglio, sulla base di una proposta della Commissione presentata entro il 31 marzo dell'anno civile per il quale si applicano gli adattamenti di cui al paragrafo 1, fissa tali adattamenti al più tardi il 30 giugno dell'anno civile stesso.

Art. 12

Aiuto supplementare

1.

Un importo supplementare è corrisposto agli agricoltori che beneficiano di pagamenti diretti a norma del presente regolamento.

L'aiuto supplementare è pari all'importo risultante dall'applicazione delle percentuali di riduzioni previste all'articolo 10 per l'anno civile considerato ai primi 5000 EUR di pagamenti diretti o a un eventuale importo inferiore.

2. L'ammontare complessivo degli aiuti supplementari corrisposti in uno Stato membro nell'arco di un anno civile non può superare i massimali di cui all'allegato II. Se necessario, gli Stati membri procedono ad un adeguamento percentuale lineare degli aiuti supplementari in modo da rispettare i massimali di cui all'allegato II.

3. L'aiuto supplementare non è soggetto alle riduzioni di cui all'articolo 10.

4. A partire dal bilancio 2007 la Commissione riesamina, secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, i massimali fissati nell'allegato II per tener conto delle modifiche strutturali delle aziende.

Capo 3. Sistema di consulenza aziendale

Art. 13

Sistema di consulenza aziendale

1. Entro il 1o gennaio 2007 gli Stati membri istituiscono un sistema di consulenza agli agricoltori sulla conduzione della terra e dell'azienda (in seguito denominato "sistema di consulenza aziendale"), gestito da una o più autorità designate o da enti privati.

2. L'attività di consulenza verte come minimo sui criteri di gestione obbligatori e sulle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al capitolo 1.