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Sez. 2 - , Ordinanza n. 27234 del 25/09/2023 (Rv. 669150 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE | Inibitoria in appello - Istanza inammissibile o manifestamente infondata - Condanna della parte istante alla pena pecuniaria di cui all’art. 283, comma 2, c.p.c. - Natura - Revoca - Conseguenze.
Stato
decisa il 2023-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669150-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - ORDINANZE

In caso di inammissibilità o manifesta infondatezza della istanza inibitoria in appello, la conseguente sanzione pecuniaria, irrogata in favore della cassa delle ammende allo scopo di sanzionare l'abuso dello strumento processuale, ha natura di pena, sicché, esulando dalla responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c., l'ammontare inflitto a titolo di sanzione ex art. 283, comma 2, c.p.c., in caso di revoca di quest'ultima all'esito del giudizio, non può essere restituito dalla controparte appellata.

Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 283 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)