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Sez. U, Sentenza n. 9 del 09/01/1973 (Rv. 361751 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO - ECCEZIONE SUBORDINATA - ACCOGLIMENTO - ECCEZIONE PRINCIPALE DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ADITO - RIGETTO - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE SU TALE QUESTIONE - PERSISTENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1973-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361751-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO - ECCEZIONE SUBORDINATA - ACCOGLIMENTO - ECCEZIONE PRINCIPALE DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ADITO - RIGETTO - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE SU TALE QUESTIONE - PERSISTENZA - FATTISPECIE.*

L'accoglimento di un'eccezione dedotta da una parte in via subordinata, non elimina il suo interesse ad impugnare con ricorso per Cassazione la pronuncia di rigetto dell'eccezione principale di difetto di giurisdizione del giudice adito in ordine ad ogni pretesa fatta valere nei suoi confronti, giacche l'accoglimento di una tale eccezione, paralizzando in radice qualsiasi domanda, avrebbe comportato, per la parte deducente, una pronuncia piu favorevole. (il principio e stato affermato in relazione al caso di una impresa assicuratrice sottoposta a liquidazione coatta amministrativa che - chiamata in causa a titolo di garanzia nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicurato, per il risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione stradale - aveva eccepito il difetto di giurisdizione per ogni pretesa nei suoi riguardi e, in subordine, quanto meno per la istanza di condanna alla rivalsa. I giudici del merito avevano rigettato la eccezione principale ed avevano emesso solo pronuncia dichiarativa del diritto di rivalsa, da realizzare nelle forme previste dall'art 208 della legge fallimentare) .*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 208, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 208

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)