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Sez. 3, Sentenza n. 28854 del 22/05/2026 Ud. (dep. 29/07/2026) Rv. 290517-02

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE | Produzione di materiale pedopornografico - Pornografia c.d. domestica - Configurabilità - Condizioni - Consenso del minore all'atto sessuale - Sufficienza - Esclusione - Consenso libero e attuale alla ripresa audiovisiva - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2026-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290517-02

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - IN GENERE

In tema di pornografia minorile, il consenso libero ed attuale del minore, necessario per ricondurre la produzione di materiale pornografico in cui lo stesso è rappresentato alla c.d. pornografia domestica, la quale esclude la configurabilità del delitto di cui all'art. 600-ter, comma 1, n. 1, cod. pen., deve avere ad oggetto non solo il compimento degli atti sessuali, ma anche la realizzazione delle video-riprese di tali atti. (In motivazione, la Corte ha precisato che il consenso all'atto sessuale e quello alla sua ripresa hanno oggetto distinto, potendo il minore che abbia raggiunto l'età del consenso sessuale validamente prestare il primo e nondimeno, per la posizione di minorità in cui si trova, essere soggetto ad utilizzazione per la produzione del materiale pornografico, sicché il secondo non può essere desunto dal primo, neppure in caso di riprese fugaci).

Cod. Pen. art. 600 ter com. 1 lett. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)