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Sez. 1, Sentenza n. 396 del 26/01/1985 (Rv. 438604 - 01)

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - DI SERVIZI - APPALTO AD UN TERZO DI MODALITÀ ESECUTIVE INERENTI AL SERVIZIO - INADEMPIMENTO - DOMANDA DI RISARCIMENTO PROPOSTO DALL'APPALTATORE - FONDAMENTO NEL RAPPORTO PRIVATISTICO - REVOCA O ANNULLAMENTO DELLA CONCESSIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438604-01

CONCESSIONI AMMINISTRATIVE IN GENERE - DI SERVIZI - APPALTO AD UN TERZO DI MODALITÀ ESECUTIVE INERENTI AL SERVIZIO - INADEMPIMENTO - DOMANDA DI RISARCIMENTO PROPOSTO DALL'APPALTATORE - FONDAMENTO NEL RAPPORTO PRIVATISTICO - REVOCA O ANNULLAMENTO DELLA CONCESSIONE - IRRILEVANZA.*

Qualora il concessionario di un pubblico servizio dia in appalto ad un terzo attività esecutive inerenti al servizio medesimo, la domanda risarcitoria proposta dall'appaltatore, in relazione ad inadempienze che siano inerenti al contratto di appalto e che riguardino un periodo anteriore alla data in cui l'amministrazione concedente, con provvedimento autoritativo, abbia annullato o revocato la concessione, trova titolo nei diritti scaturenti da quell'autonomo e distinto rapporto privatistico, i quali non possono trovare limitazioni o deroghe per effetto di detto intervento dell'amministrazione, posteriore all'insorgere dei diritti stessi nei confronti del concessionario. (V 4073/76, mass n 382737).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1655

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)