Sez. L, Ordinanza n. 17912 del 28/06/2024 (Rv. 671599-01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE | Pubblico impiego contrattualizzato - Prestazioni di lavoro di fatto - Art. 2126 c.c. - Natura integrativa di disposizioni della contrattazione collettiva che prevedono autorizzazioni e di regole normative sui vincoli di spesa - Sussistenza - Conseguenze in materia di prestazioni di lavoro straordinario - Diritto al compenso - Sussistenza. LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE - In genere.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE
In tema di pubblico impiego privatizzato, il disposto dell'art. 2126 c.c. non si pone in contrasto con le previsioni della contrattazione collettiva che prevedono autorizzazioni o con le regole normative sui vincoli di spesa, ma è integrativo di esse nel senso che, quando una prestazione,
come quella di lavoro straordinario, è stata svolta in modo coerente con la volontà del datore di lavoro o comunque di chi abbia il potere di conformare la stessa, essa va remunerata a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto delle regole sulla spesa pubblica, dovendosi dare la prevalenza alla necessità di attribuire il corrispettivo al dipendente, in linea con il disposto dell'art. 36 Cost..
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)