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Sez. L, Ordinanza n. 17912 del 28/06/2024 (Rv. 671599-01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE | Pubblico impiego contrattualizzato - Prestazioni di lavoro di fatto - Art. 2126 c.c. - Natura integrativa di disposizioni della contrattazione collettiva che prevedono autorizzazioni e di regole normative sui vincoli di spesa - Sussistenza - Conseguenze in materia di prestazioni di lavoro straordinario - Diritto al compenso - Sussistenza. LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE - In genere.
Stato
decisa il 2024-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671599-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE

In tema di pubblico impiego privatizzato, il disposto dell'art. 2126 c.c. non si pone in contrasto con le previsioni della contrattazione collettiva che prevedono autorizzazioni o con le regole normative sui vincoli di spesa, ma è integrativo di esse nel senso che, quando una prestazione,

come quella di lavoro straordinario, è stata svolta in modo coerente con la volontà del datore di lavoro o comunque di chi abbia il potere di conformare la stessa, essa va remunerata a prescindere dalla validità della richiesta o dal rispetto delle regole sulla spesa pubblica, dovendosi dare la prevalenza alla necessità di attribuire il corrispettivo al dipendente, in linea con il disposto dell'art. 36 Cost..

Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)