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Sez. 1, Sentenza n. 18927 del 28/09/2005 (Rv. 584392 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - FALLIMENTO DEI SOCI | Socio occulto receduto - Dichiarazione di fallimento - Termine annuale - Decorrenza - Dalla data della pubblicizzazione del recesso con mezzi idonei o di conoscenza da parte dei creditori - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584392-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - SOCIETÀ E CONSORZI - SOCIETÀ CON SOCI A RESPONSABILITÀ ILLIMITATA - FALLIMENTO DEI SOCI

In tema di dichiarazione del fallimento del socio illimitatamente responsabile di società di persone, il principio di certezza delle situazioni giuridiche - la cui generale attuazione la Corte costituzionale ha inteso assicurare con la pronuncia di incostituzionalità del primo comma dell'art. 147 legge fall., nella parte in cui non prevede l'applicazione del limite del termine annuale dalla perdita della qualità di socio illimitatamente responsabile (sentenza n. 319 del 2000) - impone che la decorrenza di detto termine per il socio occulto receduto non possa farsi risalire alla data del suo recesso, né, tanto meno, a quella della dichiarazione di fallimento della società, poiché l'evento fallimentare non scioglie il vincolo societario, ma piuttosto a quella in cui lo scioglimento del rapporto sia portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. Occorre pertanto, in concreto, tener conto della data della eventuale pubblicizzazione del recesso o di quella in cui i creditori ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano colpevolmente ignorato.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 10 CORTE COST., Legge Falliment. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2285

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)