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Sez. 3, Ordinanza n. 21322 del 25/07/2025 (Rv. 675949-02)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE | Danno da riduzione della capacità lavorativa specifica - Incidenza sulla futura capacità di guadagno - Presunzione - Quantificazione - Onere della prova gravante sul danneggiato - Liquidazione equitativa - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675949-02

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE

Il danno patrimoniale futuro derivante da lesione dell'integrità psico-fisica dev'essere valutato su base prognostica e può essere provato anche sulla base di presunzioni semplici, sicché, una volta dimostrata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di lieve entità è possibile presumere, salvo prova contraria, che, qualora la vittima già svolga un'attività lavorativa, anche la capacità di guadagno risulti ridotta (non necessariamente in modo proporzionale) nella sua proiezione futura; tale presunzione, peraltro, concerne solo l'esistenza del danno mentre, ai fini della relativa quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei propri redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere ex art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare (situazione che, di norma, non

ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, è in grado di dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito).

Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)