Sez. 1, Sentenza n. 7319 del 05/02/1980 Ud. (dep. 11/06/1980) Rv. 145573 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - SOSPENSIONE - FASE DELLA FORMALITA DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO - LEGITTIMITA.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - SOSPENSIONE - FASE DELLA FORMALITA DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO - LEGITTIMITA.*
E legittimo il differimento del dibattimento ad udienza fissa (sospensione), prima che siano terminate le formalita di apertura del dibattimento stesso ed e, altresi, legittima la diffida a comparire rivolta agli imputati e agli altri soggetti processuali presenti (difensori, testimoni, periti, persone offese dal reato), mentre per coloro che non sono comparsi occorre procedere ad una nuova citazione per l'udienza di prosecuzione. (Conf mass n 139359).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)