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Sez. 3, Sentenza n. 439 del 04/03/1971 Ud. (dep. 05/06/1971) Rv. 118210 - 01

REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME - DELITTI CONTRO LA LIBERTA SESSUALE - DELITTO PERSEGUIBILE A QUERELA - CONNESSIONE CON DELITTO PERSEGUIBILE DI UFFICIO - ESTINZIONE DEL DELITTO PERSEGUIBILE DI UFFICIO - NON ESCLUDE LA PERSEGUIBILITA DEL REATO SESSUALE - CAUSA ESTINTIVA INTERVENUTA PRIMA O DOPO L'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - IRRILEVANZA - CAUSA DI CESSAZIONE DELLA CONNESSIONE - INSUSSISTENZA DEL FATTO ATTRAENTE.*
Stato
decisa il 1971-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/118210-01

REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME - DELITTI CONTRO LA LIBERTA SESSUALE - DELITTO PERSEGUIBILE A QUERELA - CONNESSIONE CON DELITTO PERSEGUIBILE DI UFFICIO - ESTINZIONE DEL DELITTO PERSEGUIBILE DI UFFICIO - NON ESCLUDE LA PERSEGUIBILITA DEL REATO SESSUALE - CAUSA ESTINTIVA INTERVENUTA PRIMA O DOPO L'ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - IRRILEVANZA - CAUSA DI CESSAZIONE DELLA CONNESSIONE - INSUSSISTENZA DEL FATTO ATTRAENTE.*

La Estinzione del reato perseguibile di ufficio, connesso con quello sessuale, non incide sul vincolo della connessione ai fini della perseguibilita di ufficio anche del secondo, in quanto non esclude la sussistenza del fatto storico che ha dato luogo alla connessione. E cio tanto se la causa estintiva (nella specie, amnistia per gli Atti osceni) sia intervenuta prima, quanto se sia intervenuta dopo l'inizio dell'Azione penale. La perseguibilita di ufficio del reato sessuale viene meno soltanto nel caso di proscioglimento dal reato attraente per insussistenza del fatto.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 542 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)