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Sez. 2, Sentenza n. 23495 del 12/11/2007 (Rv. 600573 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO | Provvedimento del tribunale, in composizione collegiale, emesso in sede di reclamo avverso il provvedimento del tribunale in composizione monocratrica), sull'istanza a tutela del possesso privo della fissazione dell'udienza per la trattazione del merito contenenti il regolamento delle spese - Omessa declaratoria di inammissibilità ed esame nel merito del reclamo - Provvedimento avente natura di sentenza - Impugnazione con ricorso per cassazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2007-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600573-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

In tema di provvedimenti del giudice civile, poichè le pronunce si distinguono in base alla regola della prevalenza della sostanza sulla forma, è ammissibile il ricorso per cassazione contro il provvedimento, - avente natura di sentenza ancorché sottoscritto solo dal presidente, come invece prescritto per le ordinanze - con cui il tribunale, in composizione collegiale, invece di dichiararlo inammissibile, abbia esaminato nel merito il reclamo avverso la decisione del tribunale in composizione monocratica, la cui pronuncia, avendo provveduto sull'istanza a tutela del possesso senza rimettere le parti davanti a sè per la trattazione della causa di merito e regolando le spese processuali, integra, indipendentemente dalla definizione data dal giudice, una sentenza contro la quale è esperibile il rimedio dell'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 134 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 341, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)