Sez. 1, Sentenza n. 547 del 21/06/1971 Ud. (dep. 28/12/1971) Rv. 119607 - 01
IMPUTABILITA - MINORE ETA - INFRADICIOTTENNE - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - MINORE INFERMO DI MENTE - APPLICABILITA DELL'ART 89 O DELL'ART 98 COD PEN - DIVERSE CONDIZIONI.*
IMPUTABILITA - MINORE ETA - INFRADICIOTTENNE - VIZIO DI MENTE - PARZIALE - MINORE INFERMO DI MENTE - APPLICABILITA DELL'ART 89 O DELL'ART 98 COD PEN - DIVERSE CONDIZIONI.*
Il minore degli anni diciotto, maggiore degli anni quattordici, e imputabile ove risulti dotato di uno sviluppo fisio-psichico normale in riferimento all'eta. L'intervento di un fattore esterno ed estraneo allo sviluppo anzidetto, come un'infermita cui consegua vizio parziale di mente, opera sul minore nel medesimo modo e con gli stessi limiti nei quali l'infermita incide su persona maggiorenne, ossia nei limiti segnati dall'art 89 cod pen. ove, invece, l'infermita mentale abbia inciso nel senso di attardare lo sviluppo mentale, si da escludere la capacita di intendere e di volere del minore, questi dovra essere dichiarato non imputabile, a mente dell'art 98 cod pen.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Cod. Pen. art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)