Sez. 2, Sentenza n. 7068 del 02/03/1988 Ud. (dep. 17/06/1988) Rv. 178612 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - BENEFICI IN GENERE - CONCESSIONE O DINIEGO DI UNO SOLO DI ESSI - OBBLIGO DI PARTICOLARE MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - BENEFICI IN GENERE - CONCESSIONE O DINIEGO DI UNO SOLO DI ESSI - OBBLIGO DI PARTICOLARE MOTIVAZIONE - INSUSSISTENZA.*
I due benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna non devono essere per forza concessi contemporaneamente, poiché trattasi di due distinti benefici previsti da due diverse Disposizioni di legge (artt. 163 e 175 cod. pen.) ed aventi natura e scopi diversi, sicché la concessione di uno solo di essi non comporta l'Obbligo di una particolare motivazione. (Conf mass n 175674).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 175 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)