Sez. 3, Sentenza n. 21460 del 03/02/2015 Ud. (dep. 22/05/2015) Rv. 263998 - 01
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - CONTRAVVENZIONI - MALTRATTAMENTI DI ANIMALI | Art. 727, comma secondo, cod. pen. - Reato permanente - Cessazione della permanenza - Individuazione.
REATI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA E IL BUON COSTUME - CONTRAVVENZIONI - MALTRATTAMENTI DI ANIMALI
Il delitto di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura di cui all'art. 727, comma secondo, cod. pen., ha natura di reato permanente, la cui consumazione inizia nel momento in cui l'autore del reato tiene gli animali nella condizione vietata e cessa nel momento in cui rimuove detta condizione o ne perde la disponibilità, anche per effetto del sequestro disposto dall'autorità giudiziaria.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 727 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)