Sez. 1, Sentenza n. 3962 del 14/12/1968 (Rv. 337511 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE- VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE- VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
La valutazione delle risultanze probatorie effettuata dal giudice di merito si risolve in un apprezzamento dei fatti il quale sfugge a Sindacato in Sede di Cassazione, salvo che sussistano vizi di motivazione o siano state violate le norme relative all'assunzione o alla efficacia delle prove. (V. N. 2956-68, mass. N. 335742).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)