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Sez. 3, Ordinanza n. 25472 del 23/09/2024 (Rv. 672446-01)

RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Danno da emotrasfusioni - Responsabilità della struttura sanitaria e del Ministero della salute - Natura - Rapporto tra le fattispecie di responsabilità - Concorrenza - Sussistenza - Reciproca esclusione - Insussistenza. RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA - In genere.
Stato
decisa il 2024-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672446-01

RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE

In tema di danno da emotrasfusioni, sono in rapporto di possibile concorrenza, non già di reciproca esclusione, la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria che ha effettuato le trasfusioni con sacche prelevate dalla emoteca della stessa USL di appartenenza e sottoposte al controllo del suo personale e quella aquiliana del Ministero della salute, fondata sull'omessa vigilanza sulla sostanza ematica e sugli emoderivati.

Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)