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Sez. 1, Sentenza n. 4128 del 25/06/1981 (Rv. 414792 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - TERMINI - CONTROVERSIE IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE - PROROGA EX DECRETO LEGGE N 788 DEL 1972 - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1981-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414792-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DINANZI ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE - RICORSO - TERMINI - CONTROVERSIE IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE - PROROGA EX DECRETO LEGGE N 788 DEL 1972 - INAPPLICABILITA.*

Al termine stabilito dall'art 25 del DPR 26 ottobre 1972 n 636 per il ricorso alla commissione tributaria centrale avverso la decisione della commissione tributaria di secondo grado non e applicabile, qualora si tratti di controversia in materia di imposte dirette, la proroga disposta dal DL 18 dicembre 1972 n 788 (convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1973 n 9) e poi rinnovata dal DL 19 giugno 1974 n 237 (convertito, con modificazioni, nella legge 2 agosto 1974 n 350), poiche tale proroga e stata prevista con esclusivo riferimento alle tasse ed imposte indirette sugli affari, senza che nessuna norma l'abbia estesa alle imposte dirette. (V 2116/78, mass n 391497).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 25 CORTE COST., Decreto Legge 18/12/1972 num. 788, Legge 15/02/1973 num. 9, Decreto Legge 19/06/1974 num. 237, Legge 02/08/1974 num. 350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)