Sez. 6, Sentenza n. 33473 del 06/06/2018 Cc. (dep. 18/07/2018) Rv. 274057 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - INTERESSE AD IMPUGNARE | Interesse del pubblico ministero a ricorrere per cassazione - Ordinanza del tribunale del riesame - Esclusione di una circostanza aggravante - Sussistenza - Condizioni.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - INTERESSE AD IMPUGNARE
Nel procedimento incidentale cautelare, deve ritenersi concreto ed attuale l'interesse del pubblico ministero a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il tribunale del riesame, pur confermando il provvedimento applicativo degli arresti domiciliari, abbia escluso la sussistenza della circostanza aggravante ad effetto speciale del c.d. metodo mafioso, ex art. 7 legge 203 del 1991), quando dal riconoscimento della predetta circostanza possa conseguire l'applicazione di termini di durata della misura maggiori, ovvero l'applicazione della presunzione relativa di adeguatezza della misura custodiale prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)