Sez. L, Sentenza n. 9268 del 18/09/1997 (Rv. 508098 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE | Dipendenti degli enti locali iscritti all'Inadel e collocati a riposo il 1 giugno 1982 - <<Congelamento>> delle quote dell'indennità integrativa, maturate dopo il 31 gennaio 1977 - Applicabilità della legge 29 maggio 1982, n. 297 - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE
In favore dei dipendenti degli enti locali iscritti all'Inadel e collocati a riposo il 1 giugno 1982 (come per quelli posti in quiescenza in epoca precedente) non trova applicazione la legge n. 297 del 1982 e quindi le quote dell'indennità integrativa, maturate dopo il 31 gennaio 1977, restano <<congelate>>, ai fini del calcolo in questione, perché sottratte all'effetto abrogativo della normativa della legge 31 marzo 1977, n. 91, prodottosi soltanto con l'entrata in vigore della cit. legge 29 maggio 1982, n. 297, avvenuta il 31 maggio 1982, atteso che per cessazione dal servizio si deve intendere l'ultimo giorno di permanenza in servizio, ossia quello in cui avviene la risoluzione del rapporto di impiego, mentre il collocamento a riposo sta a significare la nuova e diversa fase del rapporto di quiescenza che ha inizio dal giorno successivo a quello della cessazione del servizio.
Riferimenti normativi: Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)