Sez. 3, Sentenza n. 2965 del 07/02/2011 (Rv. 616395 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE | Somme pagate in eccedenza rispetto al canone legale - Azione di ripetizione - Legittimazione attiva del condutture - Sussistenza - Pagamento dei canoni effettuato da altra persona - Rilevanza - Esclusione.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE
In tema di locazioni di immobili urbani, la particolare azione di ripetizione, prevista dall'art. 79 legge 27 luglio 1978, n. 392, delle somme pagate in eccedenza rispetto al canone legale si differenzia dalla comune azione di ripetizione di indebito, trovando titolo nel rapporto di locazione, sicchè la relativa legittimazione spetta unicamente al conduttore, anche se il pagamento dei canoni sia stato effettuato da altra persona.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)