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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 1221 del 22/01/2016 (Rv. 638284 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ | Ordinanza di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio - Successiva declaratoria d'inammissibilità del relativo motivo di gravame - Implicita revoca dell'ordinanza ammissiva della consulenza.
Stato
decisa il 2016-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638284-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ

L'ordinanza di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio emessa del giudice di appello, adito per ottenere la modifica della data di decorrenza (nella specie, dalla domanda amministrativa) dell'indennità di accompagnamento già riconosciuta in primo grado, deve intendersi implicitamente revocata qualora, all'esito di successiva valutazione, il relativo motivo di gravame sia dichiarato inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 342, Legge 11/02/1980 num. 18 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)