Sez. 6, Sentenza n. 6475 del 17/03/1975 Ud. (dep. 13/06/1975) Rv. 130281 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA- COMUNICAZIONE O AVVISO - AL PM - RICHIESTA DI COPIA DELLA SENTENZA DA PARTE DEL PROCURATORE GENERALE AL FINE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'IMPUGNAZIONE-NON NECESSARIETA DELL'AVVISO DI DEPOSITO - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI - DECORRE DALLA DICHIARAZIONE D'IMPUGNAZIONE.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA- COMUNICAZIONE O AVVISO - AL PM - RICHIESTA DI COPIA DELLA SENTENZA DA PARTE DEL PROCURATORE GENERALE AL FINE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO D'IMPUGNAZIONE-NON NECESSARIETA DELL'AVVISO DI DEPOSITO - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI - DECORRE DALLA DICHIARAZIONE D'IMPUGNAZIONE.*
Allorche il procuratore generale abbia ricevuto, dietro sua richiesta, la copia della sentenza, e la data di ricezione sia certa (nella specie la data risultava dal timbro a secco apposto dall'ufficio ricevente sulla nota di trasmissione), la comunicazione dell'avviso di deposito ex artt 151 e 167 non e piu necessaria e il termine per la presentazione dei motivi da parte del procuratore generale impugnante inizia a decorrere dalla data della dichiarazione di impugnazione. (Conf 124525, 124524 anno 1973).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 167
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)