Sez. 4, Sentenza n. 1485 del 29/09/1986 Ud. (dep. 07/02/1987) Rv. 175069 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - IN GENERE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CIRCOLAZIONE DI PEDONI - PRECEDENZA - IN GENERE - VELOCITÀ - IN GENERE - PEDONE CHE ATTRAVERSI LA CARREGGIATA FUORI DELLE STRISCE PEDONALI - OBBLIGHI - CORRELATIVI OBBLIGHI DEI CONDUCENTI DEI VEICOLI - RISPETTIVE RESPONSABILITÀ IN CASO DI INCIDENTE.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ DA SINISTRI STRADALI - IN GENERE - NORME DI COMPORTAMENTO - PEDONI - CIRCOLAZIONE DI PEDONI - PRECEDENZA - IN GENERE - VELOCITÀ - IN GENERE - PEDONE CHE ATTRAVERSI LA CARREGGIATA FUORI DELLE STRISCE PEDONALI - OBBLIGHI - CORRELATIVI OBBLIGHI DEI CONDUCENTI DEI VEICOLI - RISPETTIVE RESPONSABILITÀ IN CASO DI INCIDENTE.*
Il pedone che attraversa la carreggiata fuori dalle strisce pedonali è tenuto a rendersi conto, dovendo cedere la precedenza ai veicoli sopraggiunti, della direzione e della velocità di essi e a regolare la propria condotta in modo da non venire a trovarsi pericolosamente sulla loro traiettoria, anche se essi procedono in modo irregolare (ed anzi a maggior ragione se i veicoli sopraggiunti si trovano in fase di accelerazione e mantengono una velocità eccessiva e pericolosa). Correlativamente, i conducenti sono tenuti all'osservanza degli artt. 101, 102 secondo comma e 103 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (codice della strada) e pertanto, se in caso di attraversamento della carreggiata fuori dalle strisce pedonali si determina un incidente, di questo rispondono tanto il pedone che non abbia ceduto la precedenza ai veicoli, quanto il conducente che, non osservando dette Disposizioni, abbia mantenuto una velocità non adeguata e superiore al limite previsto.*
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 101, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 101, Cod. Strada art. 102 com. 2, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 102 com. 2, Cod. Strada art. 103 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 103 CORTE COST., Cod. Strada art. 134, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 134
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)