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Sez. 3, Sentenza n. 2492 del 13/09/1963 (Rv. 263839 - 01)

ARBITRATO - ARBITRAGGIO - ARBITRATO RITUALE - DIFFERENZA - CLAUSOLA ESTINTIVA DI ARBITRAGGIO - SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - SUPERFLUITA.*
Stato
decisa il 1963-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/263839-01

ARBITRATO - ARBITRAGGIO - ARBITRATO RITUALE - DIFFERENZA - CLAUSOLA ESTINTIVA DI ARBITRAGGIO - SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - SUPERFLUITA.*

Ricorre la figura dell'arbitrato rituale, quando gli arbitri siano incaricati di decidere date controversie, contemplate dal compromesso o dalla clausola compromissoria, con i poteri propri della funzione giurisdizionale, emanando la loro decisione nell'Esercizio di una funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria. L'arbitraggio consiste, invece, nel completamento, ad opera di un terzo (arbitrato), di un rapporto giuridico in corso di formazione, mediante la esplicazione di un'attivita negoziale sostitutiva di quella delle parti. La clausola, istitutiva di arbitraggio, avendo natura di mandato negoziale, non ha carattere compromissorio, o comunque derogativo della Competenza del giudice ordinario, onde non rientra fra quelle da approvarsi specificamente per iscritto, a pena di nullita, giusta gli artt 1341 e 1342 cod civ. (Conf 1055'63' 1210'62' 578'62' 2254'58).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1349, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)