Sez. L, Sentenza n. 17547 del 27/07/2010 (Rv. 614727 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Lesione dell'integrità personale del lavoratore - Risarcimento del danno - Natura contrattuale - Configurabilità - Richiamo dell'art. 2087 cod. civ. e delle altre norme antinfortunistiche - Sufficienza - Esclusione - Specifica deduzione di comportamenti di lavoro inadempienti e causativi del danno - Necessità - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA
In tema di qualificazione della domanda giudiziale, ove il lavoratore chieda il risarcimento del danno derivante dalla lesione del diritto all'integrità personale, non rileva, ai fini della configurazione di un'azione di natura contrattuale, il mero richiamo dell'art. 2087 cod. civ. o delle altre disposizioni legislative strumentali alla protezione delle condizioni di lavoro, occorrendo, invece, la specifica deduzione di un comportamento inadempiente del datore di lavoro, dal quale, secondo la prospettazione attorea, sia derivato il danno lamentato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in base ad un apprezzamento di fatto congruamente motivato, aveva ravvisato nella domanda del lavoratore un'azione di responsabilità extracontrattuale, soggetta alla prescrizione quinquennale, reputando del tutto generiche le deduzioni sulla violazione dell'art. 2087 cod. civ. e delle norme infortunistiche, operate tramite i meri riferimenti al mancato uso del casco protettivo ed alle modalità dell'infortunio patito dal lavoratore, in quanto inidonei a configurare una specifica imputazione di responsabilità in capo al datore di lavoro di comportamenti negligenti nella predisposizione del procedimento lavorativo tipico e nel controllo della idoneità degli strumenti di lavoro e della sorveglianza degli interventi a rischio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)