Sez. 2, Sentenza n. 3234 del 18/02/2015 (Rv. 634256 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE | Compravendita immobiliare - Pattuizione di un prezzo diverso da quello indicato nell'atto scritto - Rapporti tra le parti - Prova testimoniale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE
La pattuizione con cui le parti di una compravendita immobiliare abbiano convenuto un prezzo diverso da quello indicato nell'atto scritto soggiace, tra le stesse parti, alle limitazioni della prova testimoniale stabilite dall'art. 2722 cod. civ., avendo la prova ad oggetto un elemento essenziale del contratto che deve risultare per iscritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2722
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)