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Sez. 3, Ordinanza n. 21261 del 30/07/2024 (Rv. 671935-02)

RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) | Lesione del diritto alla salute - Danno biologico differenziale - Concorso tra una menomazione ascrivibile ad errore medico e menomazione ad esso non ascrivibile - Distinzione tra condizioni concorrenti e coesistenti - Risarcibilità del danno - Condizioni.
Stato
decisa il 2024-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671935-02

RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI)

In tema di risarcimento del danno alla salute, in ipotesi di concorso tra una menomazione non imputabile ad errore medico ed altra a questo riconducibile, il pregiudizio può essere liquidato secondo i criteri del cd. danno differenziale solo nel caso in cui, con giudizio controfattuale ex post, sia accertato che le due tipologie di postumi sono tra loro in rapporto di concorrenza - non di semplice coesistenza - e, cioè, quando i postumi della causa iatrogena sono soltanto aggravati dalla menomazione preesistente alla responsabilità del sanitario oppure quando la presenza della prima tipologia di postumi incide negativamente su quelli derivanti da errore medico aggravando la situazione del soggetto leso, dovendosi altrimenti - se la menomazione risulta soltanto coesistente - liquidare interamente il danno iatrogeno.

Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Costituzione art.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)