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Sez. L, Sentenza n. 6450 del 04/12/1981 (Rv. 417269 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO - RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - SOMME TRATTENUTE ERRONEAMENTE DALL'ENTE EROGATORE, QUALE SOSTITUTO DI IMPOSTA, A TITOLO DI IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE - RIPETIZIONE - DIRITTO DEL PENSIONATO - CREDITO DEL PREDETTO ENTE VERSO L'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1981-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417269-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - NASCENTI DALLA LEGGE - RIPETIZIONE DI INDEBITO - OGGETTIVO - RILIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE - SOMME TRATTENUTE ERRONEAMENTE DALL'ENTE EROGATORE, QUALE SOSTITUTO DI IMPOSTA, A TITOLO DI IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE - RIPETIZIONE - DIRITTO DEL PENSIONATO - CREDITO DEL PREDETTO ENTE VERSO L'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO - ININFLUENZA.*

L'indebito oggettivo ricorre non solo quando tra le parti manchi ogni rapporto giuridico quale causa giustificatrice del pagamento eseguito, ma anche quando la causa del rapporto originariamente esistente, sia successivamente venuta meno per eventi che hanno messo nel nulla la ragione del rapporto medesimo. Pertanto, qualora a seguito della riliquidazione della pensione, imposta da una errata interpretazione della normativa di legge da parte dell'ente erogatore, non sia più dovuta sulla pensione riliquidata l'imposta di ricchezza mobile, l'assicurato ha diritto alla ripetizione delle somme trattenute a tale titolo dall'ente erogatore, quale sostituto d'imposta, senza che l'eventuale credito di quest'ultimo verso l'amministrazione finanziaria dello stato possa ritardare la ripetizione che compete al pensionato. (nella specie, all'assicurato, dipendente dell'INPS, era stata inizialmente liquidata la pensione a carico del fondo aziendale integrativo soggetta a trattenuta da parte dell'istituto, quale sostituto d'imposta, per imposta di ricchezza mobile cat. C/2, previo riconoscimento dei benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970 n. 336. Successivamente era stato provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico, attribuendo al pensionato, fin dalla data di cessazione del servizio, la pensione obbligatoria - esonerata fino al 31 dicembre 1973 dall'imposta di ricchezza mobile ex art. 124 R.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827 - con i benefici previsti dalla citata legge n. 336 del 1970 ed integrata fino alla concorrenza dello ammontare assicurato dalle norme regolamentari con la pensione integrativa del fondo aziendale. In applicazione del principio di cui alla massima è stato riconosciuto il diritto del pensionato alla restituzione delle somme trattenute a titolo di imposta di R.m. cat. C/2). (Conf 4398/79, mass n 400936, sulla prima parte; (Conf 1622/79, mass n 397967).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 124, Legge 24/05/1970 num. 336 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 42 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)